1. L'impianto fotovoltaico: analisi e convenienza fiscale

Le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica sono detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lett. h), del Tuir (bonus ristrutturazioni), qualora l'impianto medesimo sia posto al servizio dell'immobile residenziale (come confermato dalla risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013).

Lo Stato incentiva l'adozione delle tecnologie per il risparmio energetico anche attraverso l'applicazione dell'Iva al 10% e di una detrazione fiscale del 50% e, in alcuni casi, del 65%.

Esempio

Costi di installazione: supponiamo che il costo totale per installare un impianto fotovoltaico di medie dimensioni in un condominio sia di circa 20.000 euro.

Potenza dell'impianto: per un condominio medio, si potrebbe installare un impianto da 10 kilowatt.

Produzione energetica: questo impianto potrebbe produrre circa 12.000 kilowatt all'anno, assumendo condizioni climatiche medie.

Risparmio in bolletta: se il costo medio ipotizzato dell'elettricità è di 0,20 euro per kilowatt, i condòmini potrebbero risparmiare complessivamente circa 2.400 euro all'anno sulla bolletta elettrica.

Ritorno di investimento: considerando il risparmio annuale, l'investimento iniziale di 20.000 euro potrebbe essere recuperato in circa 8-10 anni. Questo periodo potrebbe ridursi ulteriormente se si considerano le possibili agevolazioni fiscali (vedi analisi sui benefici fiscali a margine) e gli incentivi statali.

Vantaggi aggiuntivi: oltre al risparmio economico, l'impianto contribuirebbe a ridurre l'impatto ambientale del condominio, aumentando anche il valore dell'immobile.

È importante notare che questi numeri sono puramente indicativi e possono variare ceteris paribus per le persone fisiche e le imprese – in base a numerosi fattori, inclusi i costi locali di installazione, le tariffe energetiche, l'orientamento del tetto e la latitudine.

Prima di prendere una decisione è consigliabile consultare almeno un paio di tecnici edili – e.g. architetti/ingegneri/geometri con relativi preventivi – per una valutazione dettagliata e personalizzata.

2. Chiarimenti in merito alle imposte sui redditi

L'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 ha invitato tutte le agenzie delle Entrate periferiche a riconoscere in capo alle società di persone (e di riflesso ai soci) e alle società di capitali le detrazioni del 50% e del 65%.

È stato finalmente ribadito quanto già espresso dalle risoluzioni n. 303/E del 15 luglio 2008 e n. 340/E del 1° agosto 2008, e l'agenzia delle Entrate – dopo il riconoscimento di una serie di sentenze della giurisprudenza di merito e di legittimità – ha riconosciuto la legittimità della detrazione sopracitata in capo alle società di persone (e di riflesso ai soci) e alle società di capitali per tutti gli immobili. È stato così riconosciuto dall'agenzia delle Entrate il presupposto soggettivo per la detrazione a tutti i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), compresi, quindi, quelli strumentali (cfr. articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007).

Fondamentali per il riconoscimento della detrazione in capo alle società, sono state le diverse sentenze della Corte di Cassazione che hanno riconosciuto il principio di diritto espresso ed estratto come di seguito da una delle Ordinanze della Suprema Corte: «Il beneficio fiscale,…, di cui all'articolo 1, comma 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 e al decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società) per gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali"».

Si fa presente che precedentemente la risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018 aveva già riconosciuto l'agevolazione fiscale per gli interventi riguardanti gli immobili locati da società.

3. Chiarimenti in merito alla normativa Iva

Al riguardo si consideri il Principio di diritto n. 15 del 14 settembre 2020 della Direzione Centrale Grandi contribuenti. Il numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972 prevede l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10%, tra gli altri, agli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica. I successivi numeri 127-sexies) e 127- septies) stabiliscono l'applicazione dell'analoga aliquota ridotta, rispettivamente, ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti, e degli edifici di cui al n. 127-quinquies) e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies).

Quindi la fonte solare-fotovoltaica giustifica l'aliquota Iva agevolata del 10% essendo ricompresa nella più ampia categoria di impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica.

Le conclusioni sopra esposte sono valide nel presupposto che i tecnici edili iscritti all'Albo – e.g. architetto/geometra/ingegnere/perito edile – attestino con certificazione e perizia firmata la suddetta equiparazione tra i sistemi a concentrazione solare.

4. Benefici e detrazioni fiscali 50% - 65%: requisiti

L'agevolazione fiscale per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici (ecobonus), introdotta dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 296/2006), è attualmente disciplinata dall'articolo 14 del decreto legge 63/2013.

Il beneficio consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entità varia a seconda che l'intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e l'anno in cui lo stesso è stato effettuato.

Condizione indispensabile per fruirne è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, censiti o per i quali è stato chiesto l'accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l'attività d'impresa o professionale, merce o patrimoniali.

L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50% come di seguito illustrato.

Detrazioni fiscali al 50%:

• sono riservate alle ristrutturazioni edilizie: il fotovoltaico ed i sistemi di accumulo rientrano in questa tipologia di interventi. Tra le altre spese detraibili sono comprese quelle per la sostituzione di impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione o impianti dotati di generatore a biomassa (pellets, truciolato);

• per il fotovoltaico è prevista una detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute per l'installazione di un nuovo impianto a pannelli solari, fino ad un massimo di spesa pari a 96.000 euro che verrà restituita in 10 rate. Affinché si possa usufruire di tale detrazione, l'impianto deve far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione su cui viene installato e dev'essere utilizzato per alimentare gli apparecchi domestici e l'illuminazione. Anche il sistema di accumulo, per essere detraibile, deve favorire l'autoconsumo domestico.

Detrazioni fiscali al 65%:

• sostituzione di impianti di riscaldamento tramite apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;

• sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con generatori d'aria calda a condensazione;

• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;

• sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;

• sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

L'agevolazione è estesa ad ogni contribuente – come sopra specificato anche società di persone e di capitali – che siano in possesso (e.g. proprietà o diritto reale di godimento), a qualsiasi titolo, dell'immobile su cui si ha intenzione di intervenire. Più nel dettaglio:

- persone fisiche, società di capitali e società di persone purché siano contribuenti che possiedono reddito d'impresa;

- persone fisiche, inclusi gli esercenti arti e professioni;

- enti privati e pubblici che non svolgono attività commerciale;

- istituti autonomi per le case popolari;

- associazioni tra professionisti;

- le cooperative di abitazione a proprietà intera, per lavori di efficientamento che vengono effettuati su immobili delle stesse cooperative e che sono assegnati in godimento ai propri soci.

Inoltre, va aggiunto anche che, tra le persone fisiche, hanno accesso all'agevolazione fiscale anche le seguenti categorie:

• condòmini per gli interventi sulle parti in comune nel condominio;

• titolari di un diritto reale sull'immobile;

• inquilini e, più in generale, coloro che posseggono l'immobile in comodato d'uso.

Prima di procedere alla richiesta dell'ecobonus 65%, è necessario assicurarsi di avere tutta la documentazione necessaria. In particolare:

• certificato di asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che attesti la conformità dell'intervento ai requisiti tecnici richiesti;

• scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Dopodiché, bisogna seguire alcuni step:

• registrazione al portale Enea dove è necessario creare un proprio account, accedere al sistema e inserire i dati anagrafici del beneficiario;

• continuare con l'inserimento dei dati dell'immobile su cui è stato eseguito l'intervento;

• scegliere il comma da applicare;

• procedere alla compilazione degli allegati;

• verificare i dati inseriti;

• concludere inviando la dichiarazione e stamparla.

È indispensabile l'asseverazione da parte dei tecnici edili iscritti all'Albo – e.g. architetto/geometra/ingegnere/perito edile – che attestino con certificazione e perizia firmata che i lavori sono conformi ai requisiti tecnici richiesti per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio dopo i lavori.

5. Adempimenti per i condomini

Nel caso di condomini, occorre convocare l'assemblea con la richiesta di almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio, poi occorre approvare la delibera (e.g. progetto, preventivi, contratto che regola il gruppo di autoconsumo), oltre a individuarne il referente che può essere l'amministratore.

6. Dibattito in corso sulle maggioranze richieste nell'assemblea di condominio

Basterebbe il terzo dei millesimi, secondo l'articolo 26, comma 2, legge 10/1991 se è presente l'attestato di prestazione energetica o una diagnosi energetica. In assenza, occorre la metà del valore dell'edificio.

Spesso si deve passare per richiedere l'assenso della maggioranza di due terzi del valore dello stabile, dato che la superficie meglio esposta sovente non è ripartita, come nel caso di un tetto a falda.

C'è chi ritiene però necessaria l'unanimità in quanto il gruppo di autoconsumo è soggetto diverso dall'ente condominio (dottrina minoritaria).

7. Considerazioni conclusive

Risparmiare energia è diventato ormai un obbligo primario di ogni cittadino ed anzi lo diverrà ancor di più in forza delle nuove disposizioni emanate dalla Ue. Se ne era già accorto anche il nostro legislatore nel 2012 con la legge n. 220, che introducendo l'articolo 1122-bis del Codice civile nella disciplina condominiale ha autorizzato anche il singolo condomino, tra l'altro, a installare un impianto fotovoltaico sulle parti comuni a servizio della sua abitazione senza la necessità di qualsivoglia preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea, purché ciò non comporti la loro modificazione. In tal caso, c'è però l'obbligo di indicare all'amministratore le specifiche modalità di esecuzione degli interventi, da sottoporre poi alla valutazione dell'assemblea appositamente convocata, che peraltro, con la maggioranza degli intervenuti portatori di almeno due terzi del valore dell'edificio, avrà la possibilità di prescrivere soluzioni alternative e disciplinare l'uso del lastrico o delle altre parti comuni nel caso di plurime pari richieste. Potrà, nel caso, addirittura subordinare la posa dei pannelli al versamento di idonea garanzia per eventuali danni arrecati alle parti comuni.

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1337/2023 ha stabilito il principio per cui il singolo condomino può procedere all'installazione sulle parti comuni di un proprio impianto fotovoltaico senza il benestare dell'assemblea quando l'impianto non comporti modifica degli spazi comuni utilizzati, sempre che detta installazione avvenga nel rispetto della destinazione delle cose comuni. L'assemblea del condominio potrà semmai esprimere parere contrario al progetto presentato, invitando il condomino interessato a presentarne uno alternativo e rispettoso delle condizioni sopra elencate, ma non vietarlo. Se il condomino non presenta il progetto all'assemblea, è legittima la delibera con la quale il condominio nega l'autorizzazione per l'installazione di un impianto fotovoltaico ad uso personale da collocarsi su una porzione del lastrico o tetto dell'edificio (Corte di Cassazione 29 novembre 2017, n. 28628).

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