1. In sintesi

La panoramica degli incentivi a favore delle imprese introdotti ex novo o prorogati dalla legge di Bilancio 2026 evidenzia la volontà del legislatore di sostenere investimenti in beni strumentali, sia hardware che software, con una spiccata predilezione per quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale e per quelli destinati a strutture produttive localizzate nella Zes unica o nelle Zls.

Fra le novità, la misura più celebre è l’edizione 2026-2028 dell’iperammortamento (commi 427-436), che risente positivamente della rimozione del vincolo di origine Ue/See, ad opera del Dl 38/2026 e del chiarimento sull’ammissibilità delle soluzioni software su cloud, contenuto nella bozza del nuovo decreto interministeriale attuativo.

La maggiorazione dell’ammortamento ai fini Ires e Irpef agisce sugli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 inclusi nei nuovi allegati IV e V annessi alla legge di Bilancio 2026, e sugli investimenti in impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata ad autoconsumo, effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

Il beneficio massimo (calcolato su un soggetto Ires) ammonta al 43,2%.

Per l’operatività della misura è attesa la versione finale del decreto interministeriale Mimit-Mef e la pubblicazione di una serie di decreti direttoriali strumentali all’avvio dell’iter procedurale.

Per le imprese che operano nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, è previsto un credito d’imposta Transizione 4.0 sugli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028 in beni inclusi nei nuovi allegati IV e V (commi da 454 a 459).

L’intensità del credito è pari al 40% su investimenti fino a un milione di euro, ma le risorse stanziate rischiano di rivelarsi ampiamente insufficienti rispetto alla domanda (2,1 milione di euro per anno).

Per le imprese che investono in strutture produttive localizzate o che si insediano nella Zes unica (territorio esteso dal 2025 a ricomprendere le zone assistite di Umbria e Marche), il credito d’imposta di cui all’articolo 16 del Dl 124/2023 è prorogato agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, con limite di spesa di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028 (commi 438-443).

I settori della produzione primaria di prodotti agricoli, forestale, pesca e dell’acquacoltura, che acquistano beni strumentali nella Zes Unica, beneficiano di un apposito credito d’imposta di cui al comma 1 dell’articolo 16-bis, Dl 124/2023, per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026.

Le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 205/2017 (con aggiunta della nuova Zls Lazio istituita con Dpcm del 17 novembre 2025), possono beneficiare di un credito d’imposta nel limite di spesa di 100 milioni per ogni annualità del triennio 2026-2028 (commi 444-447).

Le micro, piccole e medie imprese possono contare sul sostegno agli investimenti in beni strumentali (cd. Nuova Sabatini), per ulteriori 200 milioni nel 2026 e 450 milioni nel 2027 (comma 468).

La cumulabilità fra le misure previse della legge di Bilancio 2026, ove ammessa dalle specifiche discipline agevolative e nel rispetto dei divieti di sovra compensazione e doppio finanziamento, offre interessanti sinergie a copertura del medesimo investimento.

2. L’iperammortamento: tutte le particolarità dell’edizione 2026-2028

L’articolo 1, commi 427-436 legge 199/2025 reintroduce l’iperammortamento su beni strumentali 4.0, a distanza di circa un decennio rispetto all’edizione precedente, quella introdotta col Piano Industria 4.0 a valere sul triennio 2017-2019.

L’attuale iperammortamento si applica agli investimenti effettuati (per l’individuazione del momento di effettuazione rilevano i criteri dell’articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir) dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, senza “code” previste per consegne tardive.

Al momento non risultano essere preclusi dall’accesso alla misura gli investimenti avviati, oggetto di ordini e/o pagamento di acconti, prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026.

I soggetti destinatari della misura sono la generalità delle imprese, indipendentemente dalla dimensione e dal settore di attività, con limitazioni intrinseche al meccanismo agevolativo (soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari e imprese sistematicamente in perdita fiscale) ed altre espressamente previste dal comma 428 in assenza di prospettiva di continuità aziendale.

L’incentivo, consistente in una deduzione delle quote di ammortamento (o canoni di locazione finanziaria) che opera in via extra-contabile, ai fini esclusivi dell’Irpef o Ires, è fruibile lungo la durata del periodo di deducibilità fiscale del bene agevolato.

L’iperammortamento 2026-2028 si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato italiano acquisiti in proprietà o locazione finanziaria, rientranti nelle seguenti tre fattispecie:

• investimenti in beni materiali ricompresi all’allegato IV annesso alla legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

• investimenti in beni immateriali ricompresi all’allegato V annesso alla legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

• investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del Dlgs 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Gli elenchi dei beni 4.0 materiali e immateriali sono stati notevolmente ampliati rispetto ai previgenti allegati A e B annessi alla Legge 232/2016, per riflettere l’evoluzione tecnologica intercorsa in un decennio, come sistemi di intelligenza artificiale, infrastrutture di calcolo e connettività industriale.

Diversamente da quanto avvenuto col credito d’imposta Transizione 5.0, gli investimenti in impianti FER e in sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta possono essere agevolati indipendentemente dagli investimenti 4.0.

Permane, tuttavia, un limite non trascurabile al comma 429 lettera b), per l’ammissibilità degli impianti fotovoltaici: la scelta si riduce sostanzialmente ad un unico produttore, la “3Sun”, giga factory di Catania controllata da Enel.

Attualmente risultano agevolabili, infatti, solo gli impianti con moduli fotovoltaici di cui alle categorie B e C del comma 1 articolo 12, Dl 181/2023 e 11 produttori europei hanno presentato reclamo all’UE per violazione della normativa sugli Aiuti di Stato.

Consultando l’elenco degli impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro Enea al seguente link https://webapps.enea.it/rfvp.nsf/ emerge che non esistono attualmente impianti con moduli della categoria B e gli unici moduli ordinabili nella categoria C sono quelli del produttore “3Sun”, in quanto il produttore “Meyer Burger” ha cessato l’attività nei suoi stabilimenti tedeschi.

L’articolo 7 del Dl 38/2026 ha abrogato, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2026, il controverso vincolo di origine “Made in Ue/See”, previsto originariamente al comma 427 dell’articolo 1, legge 199/2025.

L’intensità della misura risulta potenziata, se confrontata con l’edizione precedente, e caratterizzata, per la prima volta, dalla medesima premialità riconosciuta ai software:

• maggiorazione pari al 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

• maggiorazione pari al 100% per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro;

• maggiorazione pari al 50% per investimenti oltre 10 e fino a 20 milioni di euro.

La relazione tecnica al Dl 38/2026 e la bozza del nuovo decreto interministeriale Mimit-Mef confermano, in linea con i chiarimenti della circolare 14/E/2022 in materia di credito Transizione 4.0, la rilevanza annuale dei massimali.

Fra le novità principali del d.m. spicca l’ammissibilità delle soluzioni software su cloud, «limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa».

L’iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni, nel rispetto del divieto di sovra compensazione e di doppio finanziamento, ad eccezione degli investimenti che beneficiano del credito Transizione 4.0, di cui all’articolo 1, comma 446, della Legge 207/2024: gli investimenti 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2025 e completati entro il 30 giugno 2026 non possono godere contemporaneamente di entrambi gli incentivi.

In caso di cumulo, la Legge di Bilancio 2026 prevede la c.d. regola della nettizzazione: la base di calcolo dell’iperammortamento va assunta al netto di altre sovvenzioni e contributi a qualunque titolo ricevuti sulle medesime spese.

L’accesso al beneficio sarà probabilmente veicolato attraverso tre (o quattro) comunicazioni telematiche al Gse:

• una o più comunicazioni preventive per ogni struttura produttiva interessata dagli investimenti;

• entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di esito positivo da parte del Gse, una comunicazione di conferma dell’investimento per ciascuna preventiva, includendo la data e l’importo del pagamento dell’ultima quota dell’acconto, pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione (nel caso di leasing, il nuovo Dm. prevede sia sufficiente la stipula del contratto e l’impegno del concedente all’acquisto del bene) e i dati identificativi delle fatture;

• al termine degli investimenti e comunque entro il 15 novembre 2028, una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della stessa comunicazione di conferma;

• a fine anno, una quarta possibile comunicazione finalizzata a garantire al Mef il monitoraggio della misura.

Gli oneri documentali contemplano, oltre alla consueta perizia tecnica asseverata la certificazione contabile attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

Sparisce nel nuovo d.m. la possibilità di ricorrere all’autocertificazione per beni di costo unitario non superiore a 300 mila euro.

Ai fini dell’idoneità documentale, la disciplina, diversamente dai crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, non prevede obblighi di dicitura su fatture, documenti di trasporto e altri documenti pena la revoca del beneficio.

L’incentivo è soggetto al meccanismo di recapture: se il bene agevolato viene venduto o trasferito all’estero durante il periodo di fruizione, il beneficio deve essere restituito, salvo sostituzione con un bene di caratteristiche analoghe o superiori.

Per l’effettiva operatività della misura, prevista non prima della metà di maggio, è necessario attendere la versione definitiva del decreto interministeriale e uno o più decreti direttoriali per l’approvazione dei modelli di comunicazione al Gse e l’apertura della piattaforma.

3. Il credito Transizione 4.0 per imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Le imprese agricole titolari di reddito agrario, secondo l’articolo 32 del Tuir, sono fisiologicamente escluse dall’iperammortamento.

La Legge di Bilancio 2026, ai commi 454-459, riconosce il credito d’imposta Transizione 4.0 alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Gli investimenti ammissibili comprendono beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028.

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura tale da pressocché raggiungere il beneficio fiscale garantito dall’iperammortamento ai soggetti Ires: il 40% per gli investimenti fino a un milione di euro.

La misura presenta un ulteriore vantaggio rispetto alle precedenti versioni dei crediti Transizione 4.0: il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile, quindi anche in unica soluzione.

Ma l’incentivo presenta un limite operativo dettato dall’esiguità dei massimali di spesa: soli 2,1 milioni di euro per ciascuna annualità.

Per quanto riguarda gli oneri documentali, il comma 458 introduce, pena la revoca del beneficio, l’obbligo di conservazione «della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 454 a 459».

Una differenza rilevante rispetto alle precedenti versioni del credito 4.0 è la necessità di una certificazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, è riconosciuto un bonus in aumento diretto del credito d’imposta per un importo massimo di 5.000 euro.

Il credito d’imposta Transizione 4.0 imprese agricole è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti a sovra compensazione e ad esclusione dei seguenti incentivi:

• l’iperammortamento 2026-2028;

• il credito Zes agricoltura 2026;

• il credito d’imposta Transizione 4.0, di cui all’articolo 1, comma 446, legge 207/2024.

La misura è soggetta al meccanismo di recapture entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, salvo l’effettuazione di investimenti sostitutivi con caratteristiche analoghe o superiori.

Per l’effettiva operatività è necessario attendere il decreto del Masaf, di concerto con il Mimit e con il Mef.

4. La proroga del credito d’imposta Zes 2026-2028 e Zes agricoltura 2026

I commi 438-443, dell’articolo 1, Legge n. 199/2025 prorogano al triennio 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (impianti, macchinari, attrezzature, terreni e fabbricati, questi ultimi due entro il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato) destinati a strutture produttive esistenti o insediate ex novo nella Zona economica speciale unica, modificando i commi 1, 4 e 6, dell’articolo 16, Dl 124/2023.

Le novità della legge di Bilancio 2026 consistono, oltre che nella garanzia di una copertura pluriennale dell’incentivo con limite massimo di spesa pari a 2,3 miliardi per il 2026, un miliardo per il 2027, 750 milioni per il 2028, nell’eliminazione del tradizionale periodo di “vacatio” della misura compreso fra il 16 novembre e il 31 dicembre, con conseguente modifica del termine di trasmissione della comunicazione integrativa.

Gli investimenti agevolati sono, infatti, quelli realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Il territorio della Zes unica ricomprende attualmente:

• le zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, par. 3, lett. a), Tfue, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027;

• le zone assistite delle Regioni Abruzzo, Umbria e Marche (Umbria e Marche inserite dall’articolo 1, Dl 171/2025), ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, par. 3, lett. c), Tfue, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

L’iter di accesso, con il consueto meccanismo di riparto, prevede l’invio all’Agenzia delle entrate di due comunicazioni, secondo i modelli approvati con provvedimento del Direttore delle Entrate prot. n. 3882/2026 del 30 gennaio:

• dal 31 marzo al 30 maggio di ciascun anno, trasmissione della comunicazione per la fruizione recante l’ammontare delle spese ammissibili sostenute

• dal 3 gennaio al 17 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione degli investimenti, trasmissione della comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione originaria, a pena di decadenza dall’agevolazione.

Il credito d’imposta Zes unica è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (Ue) 651/2014.

La misura spetta entro il limite massimo di 100 milioni di euro e con un costo complessivo minimo pari a 200.000 euro.

In base al secondo periodo, comma 5, articolo 16, Dl 124/2023 e del comma 6, articolo 7, Dm 17 maggio 2024, l’agevolazione è cumulabile con «aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento».

Inoltre, il credito è cumulabile anche con altre misure agevolative, non qualificabili come aiuti di Stato. In particolare, è cumulabile con l’iperammortamento, nel rispetto della regola di nettizzazione prevista per quest’ultima agevolazione.

I commi 462-466 della Legge di Bilancio 2026 hanno prorogato il credito d’imposta “Zes unica per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura”, riconosciuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore forestale e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, di cui al comma 1, articolo 16-bis, Dl 124/2023, agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2026.

Il limite di spesa stanziato ammonta a 50 milioni di euro.

L’iter di accesso alla misura è il medesimo del credito Zes, ma mantiene le tempistiche del 2025:

• dal 31 marzo al 30 maggio 2026, trasmissione della comunicazione per la fruizione recante l’ammontare delle spese ammissibili sostenute;

• dal 20 novembre al 2 dicembre 2026, trasmissione della comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione originaria, a pena di decadenza dall’agevolazione.

Con la risposta all’interpello 25 del 9 febbraio 2026, l’agenzia delle Entrate ha confermato che anche i titolari di reddito agrario determinato catastalmente, ai sensi dell’articolo 32 del Tuir e che adottano la contabilità semplificata, possono beneficiare del credito d’imposta Zes unica.

5. La proroga del credito d’imposta Zls 2026-2028

I commi da 444 a 447 della Legge di Bilancio 2026 prorogano il credito d’imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (Zls), di cui all’articolo 13, comma 1, del Dl 60/2024, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, par. 3, lett. c), del Tfue e nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il limite di spesa è pari a 100 milioni annui sugli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Con provvedimento del direttore delle Entrate prot. n. 3873/2026 del 30 gennaio sono stati approvati i modelli di comunicazione per la fruizione e integrativa.

Iter e tempistiche ricalcano quelle del credito d’imposta Zes unica 2026-2028.

6. La proroga della Nuova Sabatini

Il comma 468 della legge di Bilancio 2026 ha rifinanziato l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, con rispettivamente:

• 200 milioni di euro per l’anno 2026;

• 450 milioni di euro per l’anno 2027.

La misura facilita l’accesso al credito delle Pmi per l’acquisto, in proprietà o leasing, di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali nuovi ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

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