1. In sintesi

L’agenzia delle Entrate si appresta a inviare una nuova serie di comunicazioni con cui segnala ai contribuenti possibili anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).

In particolare, con il provvedimento del 14 luglio 2026, sono state definite modalità e contenuti delle comunicazioni relative alle anomalie riferite al periodo d’imposta 2024, proseguendo nell’attuazione del modello di compliance fiscale delineato dall’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 190/2014, volto a rafforzare il rapporto collaborativo tra Amministrazione finanziaria e contribuente e a favorire l’adempimento spontaneo.

L’obiettivo non è quello di avviare immediatamente un’attività di accertamento, bensì di instaurare un dialogo preventivo con il contribuente, consentendogli di verificare eventuali errori, fornire chiarimenti oppure regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante ravvedimento operoso.

Di seguito una breve guida operativa sulle comunicazioni di anomalia Isa 2024, con particolare attenzione alle verifiche da effettuare e alle possibili modalità di gestione.

2. Chi può ricevere le comunicazioni

Le lettere di compliance sono rivolte a lavoratori autonomi e imprese di minori dimensioni che hanno applicato gli Isa per il periodo d’imposta 2024 e nei cui confronti l’agenzia delle Entrate ha individuato possibili elementi di anomalia.

Le eventuali incongruenze, omissioni o sviste possono emergere anche dall’incrocio dei dati contenuti nelle diverse banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, quali, ad esempio:

  • le Certificazioni Uniche;
  • i contratti di locazione e di affitto;
  • nonché i modelli Redditi e i modelli Isa relativi alle annualità precedenti.

Le singole tipologie di anomalia sono individuate nell’allegato tecnico al provvedimento del 14 luglio 2026, nel quale viene precisato che qualora un contribuente presenti più di una anomalia, l’agenzia delle Entrate elaborerà un’unica comunicazione contenente, al massimo, le tre tipologie di anomalia ritenute a maggior rischio tra quelle riscontrate.

3. Consultazioni e avvisi

Le comunicazioni saranno messe a disposizione dei contribuenti all’interno del cassetto fiscale, nella sezione “Consultazioni - Isa/Studi di settore - Comunicazioni di anomalia”, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia tramite credenziali Spid, Carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi o, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel/Fisconline. Le medesime informazioni saranno consultabili anche dagli intermediari incaricati, purché in possesso di valida delega.

Le informazioni saranno inoltre trasmesse tramite il canale Entratel all’intermediario, qualora il contribuente abbia espresso questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024 e l’intermediario abbia accettato di riceverle.

Per agevolare la consultazione delle comunicazioni, l’Agenzia pubblicherà un avviso personalizzato nell’area riservata, nella sezione “Notifiche”, e qualora sia stato registrato un indirizzo di posta elettronica e sia stata autorizzata la funzione “Stato delle richieste”, il contribuente riceverà un messaggio che lo informerà dell’aggiornamento della sezione Isa del cassetto fiscale.

Si segnala, infine, che i fac-simile dei messaggi di avviso (di cui si riporta di seguito un esempio) e delle comunicazioni di anomalia sono già disponibili per la consultazione sul sito istituzionale dell’agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui sia stato comunicato un indirizzo Pec, il contribuente riceverà un messaggio di avviso proveniente dalle seguenti caselle dedicate:

• complianceISA1@pec.agenziaentrate.it;

• complianceISA2@pec.agenziaentrate.it.

È importante evidenziare che il dettaglio delle anomalie non sarà contenuto nel testo delle e-mail o delle Pec, ma resterà consultabile esclusivamente nel cassetto fiscale.

4. Le anomalie più frequenti

L’allegato tecnico al provvedimento individua ben venticinque tipologie di anomalia (si veda Tabella di seguito). Le fattispecie interessano sia imprese sia professionisti e riguardano, tra l’altro, incoerenze contabili, utilizzi non corretti delle cause di esclusione dagli Isa, difformità rispetto alle Certificazioni Uniche, alle fatture elettroniche, ai modelli Iva e ai dati dei contratti registrati mediante modello RLI.

Tra le anomalie più significative si segnalano le seguenti.

Gravi incoerenze nella gestione del magazzino

L’Agenzia seleziona le imprese per le quali risultano incoerenze nella gestione del magazzino (incongruenze tra le “Esistenze iniziali” e le “Rimanenze finali”, durata delle scorte molto alta e comunque, superiore a quella che si registra mediamente per le imprese del settore). In tal caso, è opportuno verificare eventuali cambiamenti nella gestione delle scorte, errori contabili o circostanze straordinarie che possano giustificare l’anomalia riscontrata (es. elevato approvvigionamento a fine anno allo scopo di beneficiare di sconti da parte dei fornitori).

Incoerenze nelle rimanenze finali

Tale ipotesi si verifica quando risulta una incoerenza tra l’attività esercitata e l’indicazione di valori delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Incoerenze tra modello Redditi e Isa

In tal caso vengono selezionati i soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati nel modello Redditi 2025 e quello Isa (quadro F o quadro H – “Dati contabili”), con uno scostamento superiore a 2.000 euro.

Esclusioni Isa 

L’Agenzia seleziona i contribuenti che per i periodi d’imposta 2022, 2023 e 2024 hanno dichiarato il “Periodo di non normale svolgimento dell’attività”. Difatti, l’indicazione di questa causa di esclusione per un triennio consecutivo, anche se ammessa dalla normativa vigente, evidenzia una possibile situazione anomala.

Inoltre, può essere individuata come anomalia anche l’indicazione, per il periodo d’imposta 2024, della causa di esclusione di “Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta”, nonostante la partita Iva risultasse aperta in anni antecedenti.

Compensi dichiarati e totali incarichi inferiori alle Certificazioni Uniche

Per i professionisti viene effettuato un confronto tra i compensi dichiarati nel modello Isa e quelli risultanti dalle Certificazioni Uniche trasmesse dai sostituti d’imposta, per il periodo d’imposta 2024. Qualora emerga una differenza superiore a 2.000 euro, il contribuente può ricevere la comunicazione di anomalia. Allo stesso modo, saranno selezionati i professionisti che, per il medesimo anno di imposta, hanno dichiarato un complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dal modello di Certificazione Unica 2025. In questo caso, sarà necessario verificare se le differenze dipendano, ad esempio, da errate certificazioni o errori dichiarativi.

Canoni di locazione e modello RLI

Un ulteriore controllo riguarda le società che hanno dichiarato, nel modello Isa relativo al periodo d’imposta 2024, un importo degli “Altri proventi e componenti positivi” significativamente inferiore ai canoni di locazione risultanti dai contratti registrati mediante modello RLI. In particolare, uno scostamento negativo di almeno 5.000 euro rispetto ai canoni emergenti dalle banche dati dell’Amministrazione finanziaria costituisce uno degli elementi utilizzati per l’individuazione delle posizioni da sottoporre a comunicazione di compliance.

Punteggio Isa elevato (≥8) in assenza di utilizzo dei dati precalcolati

Sono altresì selezionati i soggetti che, per il periodo d’imposta 2024, hanno conseguito un punteggio di affidabilità fiscale pari o superiore a 8 e non hanno utilizzato i dati precalcolati necessari per l’applicazione degli Isa, pur avendo a disposizione i dati resi disponibili dall’Agenzia delle entrate al contribuente o al suo intermediario.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle 25 anomalie complessivamente individuate dall’allegato tecnico.

5. Cosa fare

La ricezione della comunicazione non implica automaticamente l’esistenza di una violazione. Essa si limita a segnalare la presenza di possibili anomalie o incoerenze emerse dall’incrocio dei dati a disposizione dell’agenzia delle Entrate.

Spetterà, pertanto, al contribuente verificare se:

• l’anomalia derivi da un mero errore materiale;

• la difformità trovi adeguata giustificazione nella documentazione disponibile;

• sussistono elementi che l’Agenzia non conosce;

• sia opportuno avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Come inviare i chiarimenti

Nel caso in cui il contribuente ritenga infondata la segnalazione, potrà fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando esclusivamente il nuovo “Software Comunicazioni anomalie Isa 2026”, reso disponibile gratuitamente dall’agenzia delle Entrate. Non sarà invece possibile rispondere direttamente ai messaggi Pec ricevuti dalle Entrate, che non sono abilitati a ricevere messaggi in entrata. Analoga possibilità è riconosciuta agli intermediari incaricati.

Quando conviene ricorrere al ravvedimento operoso

Se dalla verifica effettuata emerge l’effettiva esistenza di errori od omissioni, il contribuente può valutare la regolarizzazione della propria posizione mediante ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, co. 8, Dpr 322/1998 e versando gli importi dovuti. In sede di versamento, tramite modello F24, dovrà essere indicato il codice atto riportato nella comunicazione ricevuta.

Si ricorda che il ravvedimento operoso consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997.

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il nuovo sistema coordina l’entità della riduzione con la fase del procedimento in cui interviene la regolarizzazione, prevedendo una diminuzione della sanzione a seconda che il ravvedimento avvenga prima o dopo la redazione del processo verbale di constatazione o la notifica dello schema di atto. In altri termini, prima ci si attiva e meno si paga.

Sul tema è, inoltre, importante sottolineare che il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso anche se ha aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (Cpb) per il biennio 2024-2025 o 2025-2026. In tali ipotesi, la tempestiva regolarizzazione potrebbe evitare di incorrere in eventuali ipotesi di decadenza dal Cpb. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet istituzionale dell’agenzia delle Entrate, nella sezione “Concordato Preventivo Biennale (Cpb) – Contribuenti Isa 2026”.

Cosa succede se non si risponde

La comunicazione di anomalia costituisce uno strumento di compliance e non un atto impositivo, né comporta un obbligo di risposta da parte del contribuente. Ciò nonostante, alle informazioni acquisite dall’Agenzia e all’eventuale mancato riscontro può fare seguito una verifica o un avviso di accertamento vero e proprio.

Per tale ragione, è consigliabile non sottovalutare la comunicazione ricevuta e verificarne tempestivamente il contenuto, controllare la correttezza dei dati dichiarati e valutare, caso per caso, la strategia più idonea. Un’attenta gestione della segnalazione consente, infatti, al contribuente di mettersi al riparo da future contestazioni e sfruttare appieno gli strumenti di collaborazione messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate.

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