1. In sintesi

L’agenzia delle Entrate ha avviato una nuova tornata di comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo dedicata al modello Iva 2026, relativo al periodo d’imposta 2025. Con il provvedimento del direttore 172588 del 9 giugno 2026, in attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 190/2014, l’Amministrazione incrocia i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici con quanto dichiarato, segnalando le posizioni che presentano una dichiarazione omessa, priva di quadri essenziali o con operazioni attive incoerenti.

Si illustra che cosa viene contestato e come intervenire per tempo.

Il punto più delicato è il calendario: il 29 luglio 2026 scade il termine dei novanta giorni dalla scadenza ordinaria entro cui la dichiarazione può ancora essere presentata in forma tardiva conservando la propria validità. Oltre tale data la dichiarazione si considera omessa, con un trattamento sanzionatorio sensibilmente più gravoso.

2. La campagna di compliance, cosa segnala l’Agenzia

Le annunciate comunicazioni nascono da un mero riscontro informatico tra i dati delle fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio (SdI) e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, da un lato, e la dichiarazione Iva annuale, dall’altro. Le anomalie segnalate sono quattro:

a) la mancata presentazione del modello Iva 2026 relativo al 2025;

b) la presentazione del modello senza la compilazione del quadro VE;

c) la presentazione con operazioni attive dichiarate fino a 1.000 euro, di importo inferiore alle cessioni rilevanti ai fini Iva risultanti dalle e-fatture;

d) la presentazione senza il quadro VJ a fronte di fatture ricevute in regime di inversione contabile (reverse charge).

Ai fini del confronto, le operazioni attive dichiarate corrispondono al volume d’affari (rigo VE50) aumentato delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni (rigo VE40).

Per il reverse charge, l’Agenzia utilizza invece le fatture elettroniche ricevute, per verificare il corretto assolvimento dell’imposta da parte del cessionario o committente che ha omesso la compilazione del quadro VJ.

La comunicazione è trasmessa al domicilio digitale del contribuente tramite Pec ed è inoltre consultabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, nella sezione “L’Agenzia scrive” presente nel Cassetto fiscale e nel portale “Fatture e Corrispettivi”. I medesimi dati sono resi disponibili anche alla Guardia di Finanza.

La lettera non è un accertamento, ma un invito a regolarizzare la propria posizione beneficiando delle sanzioni in misura ridotta o a fornire le opportune segnalazioni per spiegare “elementi fatti o circostanze” non conosciuti dall’Agenzia.

3. Come regolarizzare

1) Dichiarazione non presentata 

Ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del Dpr 322/1998, la dichiarazione Iva presentata entro novanta giorni dalla scadenza ordinaria, quindi entro il 29 luglio 2026, è tardiva ma pienamente valida, salva l’applicazione delle sanzioni per il ritardo. Trascorso tale termine la dichiarazione si considera omessa e conseguentemente, pur restando titolo per la riscossione delle imposte che ne risultano, non è più ravvedibile.

Nel regime introdotto dal Dlgs 87/2024 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, l’omessa dichiarazione sconta una sanzione unica e fissa del 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro (non più la precedente forbice dal 120% al 240%).

Tuttavia, chi non ha presentato il modello Iva 2026 può ancora trasmetterlo entro il 29 luglio 2026, come dichiarazione tardiva pagando la sanzione fissa minima di 25 euro, pari a un decimo del minimo (euro 250), mediante ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c), del Dlgs 472/1997.

Laddove la dichiarazione presentata tardivamente non presenti iva a debito, la sanzione di euro 25,00 è sufficiente a regolarizzare la violazione.

Invece, qualora la dichiarazione tardiva presenti iva a debito, per mantenere la sanzione fissa di 25 euro, secondo la prassi (cfr. risposta agenzia Entrate Videoforum 27 gennaio 2025), è necessario sanare gli eventuali omessi versamenti dell’imposta con sanzione del 25%, pagando altresì gli interessi legali.

Se la dichiarazione omessa è presentata oltre i novanta giorni ma entro i termini di accertamento e prima dell’avvio di qualsiasi controllo, la sanzione sulle imposte dovute passa dal 120 % al 75%.

Attenzione

Non si tratta di un ravvedimento! Trascorsi i novanta giorni la violazione dichiarativa non è più sanabile, e quel 75% non è una riduzione premiale ma la misura edittale che l’ufficio applica proprio perché la dichiarazione è stata depositata prima del controllo (diversamente la sanzione edittale passa al 120%).

2) Dichiarazione presentata ma incompleta

Per le anomalie sub b) e c) – dichiarazione priva del quadro VE oppure con operazioni attive sproporzionatamente basse rispetto alle cessioni risultanti dalle e-fatture – la correzione avviene tramite dichiarazione integrativa, compilata in ogni sua parte, con versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta secondo l’articol 13 del Dlgs 472/1997, come sopra meglio dettagliato.

Anche per le dichiarazioni incomplete il discrimine resta il termine dei novanta giorni. Se l’integrativa è trasmessa entro il 29 luglio 2026, la violazione è equiparata a una dichiarazione inesatta (articolo 8 del Dlgs 471/1997) e sconta una sanzione fissa di 250 euro, riducibile a 27,78 euro (un nono del minimo) ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a-bis), del Dlgs. 472/1997, in luogo della ben più onerosa sanzione proporzionale. Ovviamente entro la scadenza dei 90 giorni dovrà anche essere versata, qualora dovuta, la maggiore iva emergente dalla dichiarazione “inesatta”, con le sanzioni per omesso versamento riducibili applicando il ravvedimento operoso.

Oltre i novanta giorni il quadro muta. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, secondo le regole introdotte dal Dlgs 87/2024, si applica la sanzione per infedeltà — pari al 70% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 150 euro (articolo 5, comma 4, del Dlgs 471/1997) — comunque riducibile con il ravvedimento operoso: a un ottavo dal novantunesimo giorno ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa, a un settimo una volta superato tale termine.

Sempre per effetto delle novità introdotte dal Dlgs 87/2024, se l’integrativa è presentata prima di qualsiasi controllo, la sanzione edittale scende al 50% ai sensi dell’articolo 5, comma 4.1, del Dlgs 471/1997 (minimo 150 euro se non è dovuta imposta), ferma restando la possibilità di pagare avvalendosi delle riduzioni previste dal ravvedimento operoso.

Attenzione

Un’accortezza operativa specifica per queste comunicazioni: quando l’integrativa o il ravvedimento conseguono a una lettera di compliance, nel frontespizio del modello Iva integrativo, la casella “Dichiarazione integrativa” va valorizzata con il codice “2” (e non con il consueto codice “1”).

3) Quadro VJ assente (reverse charge)

L’anomalia sub d) riguarda il cessionario o committente che, avendo ricevuto fatture in inversione contabile, ha presentato la dichiarazione senza compilare il quadro VJ. La regolarizzazione passa per l’integrazione del quadro, ma occorre distinguere. Se l’imposta è stata regolarmente assolta in reverse charge e manca soltanto l’esposizione nel quadro VJ, si è di fronte a una violazione sanzionata ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs 471/1997. Se invece l’imposta risultante dall’inversione contabile non è stata correttamente assolta, opera la sanzione prodromica dell’articolo 6, comma 9-bis, del Dlgs 471/1997, vale a dire nella misura fissa da 500 a 10.000 euro se l’operazione risulta comunque dalla contabilità, ovvero pari al 5% del corrispettivo (minimo 1.000 euro) se non vi risulta.

È il profilo da non trascurare, perché la sola integrazione del quadro VJ non esaurisce la posizione sanzionatoria.

4) Pagamento con F24

A seguito della comunicazione, il versamento si effettua con modello F24, avendo cura di compilare il campo “codice atto” indicato nella comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate per consentire all’Ufficio di “abbinare” il pagamento con l’anomalia rilevata.

4. Se la comunicazione è infondata

Il riscontro è automatico e può generare falsi positivi (operazioni non rilevanti, regimi speciali, errori di abbinamento dei dati). In questi casi il contribuente, anche tramite l’intermediario abilitato, può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia elementi, fatti e circostanze da essa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione (non rispondendo alla Pec di invio).

La regolarizzazione spontanea è ammessa a prescindere dall’avvio di accessi, ispezioni o verifiche, salvo la previa notifica di un atto di liquidazione, accertamento o irrogazione di sanzioni, ovvero il ricevimento di comunicazioni di irregolarità ex articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972 o degli esiti del controllo formale ex articolo 36-ter del Dpr 600/1973.

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