1. In sintesi
Con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate n. 239129/2026 sono state approvate le disposizioni attuative dell’articolo 54-bis.1 Dpr 633/1972, introdotto dal comma 111, lettera a), della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che consente all’agenzia delle Entrate di liquidare l’Iva dovuta, anche con procedure automatizzate, nei casi in cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione annuale.
La liquidazione si fonda sui dati che l’Amministrazione finanziaria già possiede:
- fatture elettroniche;
- corrispettivi telematici;
- comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
- versamenti effettuati.
2. La norma di riferimento
L’articolo 54-bis.1 Dpr 633/1972, inserito dall’articolo 1, comma 111, lettera a), legge di Bilancio 2026 prevede una nuova procedura di liquidazione dell’Iva, che si affianca alla “classica” liquidazione automatizzata dell’articolo 54-bis dello stesso decreto.
Mentre quest’ultima presuppone una dichiarazione presentata e ne verifica la correttezza, il nuovo articolo 54-bis.1 interviene proprio nei casi in cui la dichiarazione annuale Iva è omessa: in tal caso, l’agenzia delle Entrate può liquidare l’imposta dovuta, anche con procedure automatizzate, incrociando i dati che già possiede.
Si tratta di una facoltà e non di un obbligo per l’Ufficio, in quanto la norma di riferimento dispone che l’Agenzia “può procedere” e opera senza pregiudizio dell’ordinaria azione accertatrice; ne consegue che dopo la liquidazione automatizzata resta quindi possibile un successivo accertamento.
La liquidazione è effettuata, anche con procedure automatizzate, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (articolo 57, comma 2, Dpr 633/1972).
La stessa norma prevede che l’imposta liquidata sia comunicata al contribuente, il quale nei 60 giorni successivi può fornire dati ed elementi utili a rideterminarne il risultato, e demanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia la definizione delle modalità di comunicazione delle risultanze e dei dati utilizzabili.
3. Le modalità della liquidazione automatizzata
Il provvedimento attuativo dell’articolo 54-bis.1 è stato emanato lo scorso 28 agosto 2026 (n. 239129/2026).
La procedura riguarda i casi di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva; il provvedimento equipara all’omissione anche la dichiarazione presentata, ma completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive, necessari per determinare il volume d’affari e liquidare l’imposta dovuta.
La liquidazione dell’imposta si basa sui dati risultanti dalle fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente (limitatamente ai “dati fattura”), dai corrispettivi telematici, dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche presentate e dai versamenti Iva effettuati per il periodo d’imposta oggetto di controllo.
Si tratta di informazioni che il contribuente e l’intermediario delegato possono consultare autonomamente: i dati di fatture, corrispettivi e liquidazioni periodiche possono essere reperiti nel portale “Fatture e Corrispettivi”, mentre i versamenti effettuati sono visibili nel “Cassetto fiscale”.
Dall’analisi di questi documenti, l’agenzia delle Entrate determina l’imposta a debito risultante dalle fatture elettroniche emesse, dai corrispettivi telematici e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. Da tale importo sono scomputati l’Iva a credito risultante dalle fatture ricevute e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, nonché i versamenti Iva già effettuati per il periodo d’imposta. Non si tiene conto, invece, dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione del periodo d’imposta precedente a quello oggetto di controllo.
Le risultanze della liquidazione sono comunicate al contribuente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dall’INI-PEC o al domicilio digitale speciale eventualmente eletto; in caso di mancato recapito, si procede con raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione si considera ricevuta nel giorno del recapito e, unitamente al prospetto analitico degli estremi delle fatture e dei corrispettivi considerati, è resa disponibile in formato elettronico nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale.
4. Le possibilità per il contribuente
Ricevuta la comunicazione delle risultanze della liquidazione, il contribuente ha due possibilità:
- pagare le somme contestate;
- fornire chiarimenti e dati.
Nel primo caso, le somme dovute devono essere versate entro 60 giorni al fine di evitare l’iscrizione a ruolo; oltre all’Iva a debito determinata in via automatizzata, sono dovute le sanzioni pari al 120% dell’imposta (articolo 5, comma 1, Dlgs 471/1997), ridotta però ad 1/3 e gli interessi al tasso del 3,5% (Dm 21 maggio 2009, articolo 6).
Il pagamento avviene con modello F24, senza però poter utilizzare la compensazione (articolo 17 Dlgs 241/1997) né la rateazione (articolo 3-bis Dlgs 462/1997).
La seconda possibilità è quella, sempre entro 60 giorni, di segnalare all’Agenzia dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione, rivolgendosi alla Direzione Provinciale competente per domicilio fiscale o alla Direzione Regionale nel caso di contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro.
Se i chiarimenti portano a rideterminare le somme viene inviata una comunicazione definitiva e il termine di 60 giorni per il pagamento agevolato decorre nuovamente dal ricevimento di quest’ultima.
Si precisa che il ricevimento della comunicazione preclude l’applicazione dell’articolo 5, comma 1-bis, Dlgs 471/1997, che prevede una sanzione variabile dal 60 al 120% (e non la sanzione del 120%). Questa riduzione spetta nell’ipotesi di regolarizzazione spontanea dell’omissione prima dell’avvio dell’attività di controllo.
Qualora il contribuente non provveda al pagamento nei 60 giorni e non fornisca chiarimenti, le somme dovute a titolo di imposta, le sanzioni in misura piena e gli interessi (in questo caso del 4%) sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.
Anche per il pagamento delle somme iscritte a ruolo non è ammessa la compensazione di cui articolo 31 Dl 78/2010.


