1. In sintesi

La recente determinazione direttoriale dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, emanata di concerto con il Direttore dell’agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, si inserisce nel complesso quadro normativo che regola il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

Il provvedimento, siglato in data 3 febbraio 2026 dai Direttori delle citate Autorità, introduce rilevanti novità per gli operatori economici attivi negli scambi transfrontalieri.

In particolare, l’intervento è teso a semplificare in modo sostanziale gli obblighi comunicativi connessi alla presentazione del Modello Intra 2bis.

2. Il percorso attuativo della riforma e l’introduzione delle nuove semplificazioni

L’introdotta semplificazione si innesta nel solco delle Direttive (Ce) n. 2006/112 e n. 2008/117 - relative, rispettivamente, al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e alla lotta contro la frode fiscale connessa alle operazioni intraunionali - le quali, appunto, hanno quale scopo primario quello di contrastare l’evasione fiscale legata all’Iva negli scambi transfrontalieri tra i diversi Stati membri.

Da un punto di vista interno, l’implementazione di tale alleggerimento burocratico rappresenta l’apice di un lungo processo di razionalizzazione degli adempimenti doganali e statistici che si è susseguito nel corso dell’ultimo decennio attraverso diverse Determinazioni direttoriali (dalla prot. n. 22778/RU del 2010 fino alla prot. n. 493869/RU del 2021), fondate sul quadro normativo di rango primario di cui all’articolo 50, commi 6 e 6-ter, Dl 331/1993, il quale impone ai soggetti passivi Iva la trasmissione telematica all’Adm degli elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e servizi effettuati con operatori stabiliti negli altri Stati membri dell’Unione europea.

Il fulcro delle novità sancite a mezzo della Determinazione in parola, cristallizzato nell’articolo 1 della stessa, ridefinisce i parametri per la rendicontazione degli acquisti intraunionali di beni.

Viene infatti stabilito che i soggetti obbligati presentano i suddetti elenchi con riferimento a periodi mensili esclusivamente qualora l’ammontare totale trimestrale di tali acquisti risulti, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 2.000.000 di euro. Tale disposizione innalza significativamente il precedente limite, con applicazione pratica a partire dagli invii decorrenti - ai sensi dell’articolo 50, comma 6-bis, del citato Dl 331/1993 - a far data dallo scorso 25 febbraio 2026.

3. I modelli dichiarativi e le specifiche tecniche per la trasmissione

Sotto il profilo strettamente documentale e procedurale, l’Autorità ha optato per garantire agli operatori una piena continuità tecnico-operativa.

Invero, l’articolo 2 del provvedimento amministrativo conferma che i modelli per la rappresentazione dei dati di natura fiscale e statistica da ricomprendere negli elenchi, unitamente alle specifiche tecniche di trasmissione, rimangono quelli approvati con la precedente Determinazione direttoriale prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021, resi disponibili sul sito istituzionale dell’Adm.

Tuttavia, l’Amministrazione ha delineato le direttrici per le future evoluzioni del sistema.

Eventuali variazioni dei modelli e delle specifiche tecniche saranno rese note mediante un preventivo avviso pubblicato sul medesimo portale istituzionale.

Di particolare rilevanza strategica è la previsione secondo cui, con lo stesso strumento di notifica, verrà comunicata la data a partire dalla quale l’intera trasmissione degli elenchi riepilogativi (sia per le cessioni che per gli acquisti intraunionali) dovrà avvenire esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Adm.

4. L’adeguamento digitale e le conseguenti implicazioni operative

Si rende opportuno evidenziare, nella disamina della semplificazione in parola, che la ratio sottesa all’introduzione di quest’ultima non principia da una mera volontà derogatoria, ma risiede piuttosto nel compimento di una vasta integrazione dei sistemi di scambio dati a livello unionale e nazionale.

Il paradigma giuridico di tale evoluzione si rintraccia nel Reg. (Ue) n. 2019/2152 (relativo alle statistiche europee sulle imprese) e nella successiva normativa di dettaglio - nello specifico, il Reg. (Ue) n. 2020/1197 e il Reg. (Ue) n. 2021/1704 - che insieme precisano i dettagli delle informazioni statistiche che le Autorità fiscali e doganali sono tenute a fornire.

Nello specifico, la fattibilità dell’attuata semplificazione rinviene la propria giustificazione nei due seguenti ordini di motivi:

  • il primo è rappresentato dal fatto che l’Istituto Nazionale di Statistica dispone, a partire dal 2022, della fonte denominata Mde (Micro-Data Exchange). Si tratta di un sistema avanzato per la ricezione dei micro-dati delle cessioni verso l’Italia, inviati direttamente dagli altri Istituti nazionali di statistica degli Stati membri dell’Unione Europea, avente l’esplicita finalità di fornire agli stessi una fonte aggiuntiva e ridurre contestualmente l’onere statistico a carico delle imprese;
  • parallelamente, l’Istat acquisisce mensilmente i c.d. “dati fattura” dall’agenzia delle Entrate, in virtù della Convenzione per la fruizione dei servizi di cooperazione informatica formalizzata il 18 giugno 2024.

L’azione combinata dei dati recepiti mediante la consultazione delle sopra elencate fonti consente all’Amministrazione la parziale sostituzione dei dati che, storicamente, venivano intercettati soltanto attraverso la compilazione del Modello Intra 2bis ai fini della stima degli acquisti di matrice intraunionale.

5. Osservazioni conclusive

Il provvedimento esaminato si traduce in un tangibile sgravio degli oneri amministrativi per una vasta platea di operatori economici. Esso rappresenta il virtuoso punto di caduta tra l’esigenza di monitorare capillarmente il commercio unionale e la necessità di non deprimere la competitività degli operatori economici con eccessivi carichi burocratici.

La valorizzazione dell’interoperabilità tra le banche dati dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli, dell’agenzia delle Entrate e dell’Istat dimostra in maniera palese come l’implementazione tecnologica nella Pubblica Amministrazione possa generare vantaggi diretti, tempestivi e strutturali per l’intero sistema produttivo.

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