1. Dichiarazione dei sostituti d’imposta

Come al solito, la dichiarazione dei sostituti di imposta si sdoppia in due modelli autonomi con scadenze temporali differenti e strettamente collegati tra loro:

1. la certificazione unica 2024, la cui trasmissione in via telematica all'agenzia delle Entrate doveva essere effettuata entro il 18 marzo 2024, tenendo presente che l'invio delle certificazioni uniche contenente redditi esenti o non dichiarabili con la precompilata può essere effettuato insieme al modello 770, entro la scadenza del 31 ottobre 2024, senza l'applicazione di sanzioni;

2. il modello 770/2024 di cui all'articolo 4, comma 1, Dpr 22 luglio 1998, n. 322, da trasmettere telematicamente entro la data del 31 ottobre 2024.

I sostituti d'imposta si avvalgono del modello 770/2024 per comunicare, con riferimento all'anno d'imposta 2023, i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche.

È consentito inviare il modello 770/2024 a condizione che il sostituto abbia trasmesso, nei termini previsti dall'articolo 4 del Dpr 22 luglio 1998, n. 322 sia le Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati sia le Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e sia, se richiesto, le comunicazioni certificazione degli utili. Si rileva che il modello 770/2024, completo delle relative istruzioni, relativo all'anno di imposta 2023, si compone del frontespizio e di 16 quadri staccati (SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY) ed è stato approvato con il provvedimento agenzia Entrate 26 febbraio 2024, prot. n. 61647.

In aggiunta, con il Provvedimento agenzia delle Entrate 28 febbraio 2024, prot. n. 68511/2024, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione del modello dichiarativo.

L'agenzia delle entrate mette a disposizione sul proprio www.agenziaentrate.gov.it il software gratuito per la compilazione e il controllo del modello, utilizzabile previa registrazione ai servizi telematici.

2. I soggetti obbligati

Sono tenuti a presentare il modello 770/2024 i soggetti che nel 2023 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari, compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del Dpr 600/1973 e 33, comma 4, Dpr 42/1988.

Rientrano tra tali soggetti, in particolare, le Spa, le Sapa, le Srl, le società cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato, gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche Regioni, Province, Comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato, le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, i trust, i condomìni, le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, oltre alle persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole ovvero arti e professioni e alle persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24, del Dpr 600/1973 ed aderiscono al regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dall'articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Avvertenza

In aggiunta ai soggetti suindicati, il modello 770/2024 va utilizzato:

- dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, che sono tenuti in base a specifiche norme a comunicare i dati relativi alle ritenute operate sui dividendi, ai proventi da partecipazione, ai redditi di capitale erogati nell'anno 2023 od operazioni di natura finanziaria effettuata in stesso periodo, nonché i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate e di crediti di imposta utilizzati;

- dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oltre a quelli che gestiscono portali telematici se applicano una ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.

4. La facoltà di scorporo del modello

Compete ai sostituti d'imposta la facoltà di suddividere il modello 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, su dividendi, proventi e redditi di capitale, incluse le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico già presenti nel quadro SY, su locazioni brevi inserite all'interno della CU, su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e su somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute a seguito di acquisizioni coattive derivanti da occupazioni d'urgenza.

Tuttavia, va detto che tale facoltà è subordinata all'avvenuta trasmissione da parte dei sostituti, nei diversi termini prescritti dall'articolo 4 del Dpr 322/1998, a seconda dei casi, entro il 18 marzo 2024 ovvero il 31 ottobre 2024, sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e sia, qualora richiesto, Certificazione degli utili.

5. 770/2024, le new entry significative

Le novità più importanti del modello 770/2024 coinvolgono i quadri SG (Somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale), SK (Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie), SM (proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento del risparmio di diritto italiano e proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto estero, soggetti a ritenuta a titolo di imposta), SS (dati riassuntivi e importi sospesi), ST (ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive), SV (trattenute di addizionali comunali all'IRPEF) e SX (riepilogo delle compensazioni), come di seguito illustrato.

1) QUADRO SG:

- vanno indicati in un apposito prospetto i dati relativi ai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, per i quali sono state applicate la ritenuta di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 26-ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 600 (rigo SG24).

2) QUADRO SK:

- nella sezione dedicata ai dati del rappresentante della società estera si barra il nuovo campo 31 qualora la distribuzione degli utili, corrisposti a persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell'esercizio d'impresa in relazione a partecipazioni qualificate, sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022.

3) QUADRO SM:

- nel nuovo prospetto affrancamento delle quote di OICR (rigo SM25), va esposta l'imposta sostitutiva sui redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1 , lett. g), Tuir e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1 , lett. c-ter), del Tuir derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR, in presenza di rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, come previsto dall'articolo 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

4) QUADRO SS:

- nella sezione riferita al quadro SG, viene introdotta la casella 5, mentre in quella riferita al quadro SG debutta la casella 2.

5) QUADRI ST e SV:

- nel campo 10 (note) compaiono in entrambi i quadri 3 nuove causali riferite a situazioni particolari (ad esempio, 1 – se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra l'1 maggio 2023 e il 31 agosto 2023 dai sostituti di imposta che, all'1 maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana ex Dl 1 giugno 2023, n. 61, fermo restando che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e inte¬ressi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 1, Dl 1 giugno 2023, n. 61).

6) QUADRO SX:

- nel rigo SX1, debutta la colonna 6 che accoglie il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario, riconosciuto dal sostituto d'imposta nei giorni festivi per il periodo dall'1 giugno al 21 settembre 2023 di cui all'articolo 39-bis, Dl 4 maggio 2023, n. 48.

6. Le modalità e il termine finale di trasmissione

La dichiarazione modello 770/2024 va presentata entro il 31 ottobre 2024 a norma dell'articolo 4, comma 4-bis, Dpr 322/1998.

L'invio, esclusivamente per via telematica, può essere effettuato, in alternativa, o direttamente dal sostituto d'imposta o tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998 (ad esempio, STP iscritte all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o STP iscritte all'albo dei Consulenti del Lavoro) ovvero tramite altri soggetti incaricati (solo per le Amministrazioni dello Stato) o, infine, tramite società appartenenti al gruppo. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è avvenuta la ricezione dei dati da parte dell'agenzia delle Entrate quale emerge dalla comunicazione telematica che attesta l'avvenuto ricevimento dei dati.

7. Il frontespizio

Il frontespizio del modello 770/2024 si compone di due facciate dedicate rispettivamente all'utilizzo dei dati contenuti nella dichiarazione secondo i fini consentiti dalla nuova normativa in tema di privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 e ai quadri relativi al sostituto d'imposta e alla dichiarazione esibita (tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità).

Se, prima della scadenza del termine di presentazione, il sostituto d'imposta vuole rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti spuntando la casella «Correttiva nei termini».

Se, per contro, i termini di presentazione sono già scaduti, il sostituto d'imposta può rettificare o integrare la dichiarazione presentandone una nuova completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione spuntando la casella «Dichiarazione integrativa».

Tuttavia, per poter presentare la dichiarazione integrativa, occorre che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.

Sia in caso di maggiore che di minore credito del contribuente, il termine di presentazione per la dichiarazione integrativa viene fissato entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione successiva, fermo restando che nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa si indica il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa e l'ammontare eventualmente già fruito in compensazione nel modello F24.

ESEMPIO N. 1

In data 15 settembre 2024 è stato inviato dalla ditta Asellini Srl, tramite l'intermediario incaricato, il modello 770/2024 relativo al periodo di imposta 2023. Il contribuente si accorge di un errore relativo alle ritenute operate nel 2023. Come va segnalata nel frontespizio la presentazione entro il 31 ottobre 2024 della dichiarazione correttiva?

Il sostituto d'imposta, per rettificare o integrare prima della scadenza del termine di presentazione una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, e, nel frontespizio del modello 770/2024, all'interno del riquadro «Tipo di dichiarazione», deve selezionare la casella «Correttiva nei termini».

8. Il quadro SO

Nel quadro SO, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti devono indicare i dati richiesti per la comunicazione all'Amministrazione finanziaria relativamente alle operazioni svolte nel 2023.

Nello specifico, nel quadro SO vanno indicati i dati relativi alle mancanze di fornitura della provvista da parte del contribuente per il versamento dell'imposta di bollo speciale e per il versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi, tenendo presente che le società fiduciarie, invece, devono indicare i dati utili alla liquidazione delle imposte sul valore degli immobili all'estero per i soggetti da esse rappresentati.

Da quest'anno, nel quadro SO, compare un'ulteriore sezione che è compilata dagli intermediari abilitati all'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato, che hanno la gestione fiscale del Pir (residenti e non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti), nonché dalle società fiduciarie che hanno depositato il piano presso altro intermediario oltre che dalle imprese di assicurazione residenti ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.

Si segnala che Assogestioni, nella circolare 27 agosto 2024 n. 38, ha illustrato ampiamente alcune modifiche verificatesi nel modello 770/2024, che riguardano soprattutto le società di gestione dei fondi comuni di investimento.

Nel campo 6 (data di costituzione) della sezione III va riportata la data del primo closing anche se l'investitore ha sottoscritto in una data successiva.

Inoltre, nel caso di fondi comuni alternativi che raccolgono il capitale con il meccanismo del richiamo degli impegni, si compila il campo 8 (plafond annuale) della sezione III, riportando l'importo effettivamente versato nel periodo di imposta oggetto di dichiarazione nei limiti dell'ammontare massimo del plafond annuale, mentre gli eventuali versamenti eccedenti utilizzeranno il plafond degli esercizi successivi.

Da ultimo, nel campo 11 (proventi lordi) della sezione III si includono i proventi che in base al regolamento dell'Oicr sono oggetto di reinvestimento automatico perché, anche se non corrisposti, vanno considerati comunque realizzati dal titolare del piano.

9. Il quadro ST

Nel quadro ST del modello 770/2024, articolato in 4 sezioni, trovano posto i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuata, i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all'Irpef, comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive.

Nella compilazione di tale quadro andrà prestata particolare attenzione alla corrispondenza tra gli importi indicati nei singoli righi del modello F24 e quelli riportati nel prospetto ST.

Si osserva che l'esposizione dei dati di versamento nella prima e seconda sezione del presente quadro deve essere effettuata in forma aggregata.

Dovranno, pertanto, essere indicati, solo nelle suddette sezioni, in maniera unitaria i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento nonché, per la Sezione II, al Codice regione, considerato che le specifiche tecniche per la trasmissione del modello precisano che viene rilasciato un errore bloccante in caso di utilizzo di modalità diverse di esposizione dei dati.

ESEMPIO N. 2

La Stella Spa ha versato con modello F24 il 16 novembre 2023 delle ritenute d'acconto per euro 1.024,00 (periodo di riferimento: ottobre 2023) operate in relazione ai compensi di lavoro autonomo professionale corrisposti ai consulenti esterni con il codice tributo 1040. Come si compila il quadro ST del modello 770/2024?

Nel modello 770/2024, quadro ST, sezione prima, al punto 1 si scrive il periodo di riferimento (mese 10 e anno 2023), al punto 2 si rileva l'importo di euro 1.024,00 (ritenuta operata), al punto 7 si scrive 1.024,00 (ritenuta versata risultante dalla colonna «Importi a debito versati» del modello F24, a nulla rilevando eventuali compensazioni esterne), al punto 11 il codice tributo 1040 e, al punto 14, la data di versamento (16 novembre 2023).

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