1. In sintesi

La riforma della tassazione nel mondo delle opere d’arte era da tempo un tema particolarmente sentito nel nostro ordinamento, a cui il Legislatore della legge delega per la riforma tributaria (legge 9 agosto 2023, n. 111) aveva dato rilievo sia in tema di imposte dirette sia di Iva.

In particolare, in riferimento all’Iva, i problemi maggiori erano collegati all’aliquota all’importazione (10 % in Italia), ancora troppo alta rispetto agli altri Stati Ue e alla tassazione piena per le cessioni nazionali.

In risposta, l’articolo 7, comma 1, lettera e) della legge delega aveva previsto la riduzione dell’aliquota dell’Iva all’importazione, in recepimento della direttiva (Ue) 542/2022 e la contestuale estensione dell’aliquota ridotta alle cessioni (interne) di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione. Tale norma, tuttavia, non ha avuto ancora seguito, in quanto non è stato ancora emanato il decreto di attuazione della legge delega per i profili Iva né il Dlgs 180/2024 - che ha dato attuazione alla direttiva (Ue) 542/2022 in riferimento alla territorialità dei servizi in streaming - ha recepito la stessa direttiva in riferimento alla revisione del sistema delle aliquote Iva con particolare riguardo alle opere d’arte.

La modifica è arrivata di recente con il Dl 95/2025, c.d. decreto Omnibus, che sancisce l’auspicata riduzione del carico fiscale nel settore dell’arte fino ad oggi tanto penalizzato sul piano Iva rispetto al resto dell’Europa.

Si aprono, pertanto, nuove opportunità al mercato dell’arte italiano, con effetto immediato, ovvero a partire dal 1° luglio 2025 (giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

2. Cessioni nazionali di oggetti d’arte

Il criticabile quadro normativo fino a poco tempo fa vigente aveva creato non poche difficoltà al settore, dovute innanzitutto alla disparità di trattamento che era venuta a crearsi in riferimento alle cessioni nazionali.

Come previsto al n. 127-septiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 (ora abrogato), l’aliquota Iva del 10% era stata per lungo tempo riservata alle cessioni di oggetti d’arte solo se effettuate dall’autore, eredi e legatari, escludendo dall’agevolazione tutti gli altri soggetti, tra cui anche le gallerie d’arte, che si sono trovate a fare i conti con l’Iva al 22%.

La disparità era stata anche accentuata dal fatto che, diversamente dall’acquisto interno (da soggetto diverso dall’autore/erede/legatario), l’importazione dall’estero beneficiava della stessa riduzione Iva.

Insomma, che qualcosa nella tassazione del mercato dell’arte italiano non andasse era chiaro; il tutto è stato poi accentuato con la riforma ad opera della direttiva aliquote (direttiva 542/2022/Ue) la quale, abrogando l’articolo 103 direttiva Iva - norma che consentiva il descritto trattamento differenziato - ha messo in risalto come la norma nazionale, oltre ad essere penalizzante sul piano economico, fosse diventata incompatibile con il diritto Ue sul piano giuridico.

Sicché, il vincolo soggettivo, per il quale non sono agevolate le cessioni di oggetti d’arte effettuate da tutti gli altri soggetti diversi dall’artista, andava senza dubbio eliminato.

Nel dettaglio, il Legislatore incide sulla disciplina nazionale con le seguenti modalità:

Il risultato è di portare uniformità nel settore, sicché tutte le cessioni in questione, importazioni comprese, saranno soggette ad Iva al 5%.

Attenzione

Resta, però, la condizione che non sia applicato il regime del margine di cui al Dl 41/1995.

In tale ultimo caso l’imposta, che deve essere scorporata dal margine, individuato con il metodo “base da base”, deve essere considerata all’aliquota ordinaria.

3. Importazioni

Come anticipato, anche le importazioni beneficiano dell’agevolazione, essendo estesa l’aliquota Iva del 5% anche in riferimento ai rapporti con l’estero.

In seguito alla modifica normativa, apportata con il decreto Omnibus, l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ritenuto opportuno intervenire a chiarimento con l’Avviso dello scorso 4 luglio.

Nello specifico, l’Adm - ufficio tariffa e classificazione - ha chiarito che, ai fini dell’identificazione delle voci tariffarie per le quali si è reso necessario procedere all’aggiornamento della Taric (CADD Q130 in vigore dal 1° luglio 2025), deve farsi riferimento ai codici NC contenuti nella Tabella allegata al Dl 41/1995.

4. Rapporto tra la nuova aliquota agevolata e il regime del margine

L’Iva al 5% sulle cessioni degli oggetti d’arte blocca il regime del margine.

La modifica legislativa in commento trova un limite ben preciso nel regime del margine.

Per cui un rivenditore di oggetti d’arte può fare ricorso al metodo di calcolo “base da base” per il calcolo della base imponibile Iva, a condizione che non abbia acquistato e/o importato i beni ad aliquota agevolata.

E viceversa, può cedere con Iva al 5%, se non si trova in regime del margine.

Dunque, delle due l’una. O si beneficia della riduzione dell’imposta oppure si ricorre alla modalità semplificata per il calcolo dell’Iva che, una volta scorporata dal margine, resta al 22%.

La scelta operata dal Legislatore fa seguito a quanto stabilito sul piano europeo dalla direttiva 542/2022/Ue.

Rispetto alla precedente formulazione, l’articolo 316 della direttiva Iva risultante dalla modifica prevede l’inserimento della condizione secondo la quale i soggetti passivi-rivenditori possono applicare il regime del margine a condizione che non sia stata applicata un’aliquota Iva ridotta agli oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest’ultimo. Pertanto, qualora sia stata applicata l’aliquota ridotta alle suddette operazioni, l’Iva dovrà essere assolta nei modi ordinari.

Il Legislatore nazionale riporta la menzionata “alternanza” modificando l’articolo 36 Dl 41/1995 ed introducendo il n. 1-nonies) alla Tabella A, parte II-bis, Dpr 633/1972.

Nella pratica, le situazioni che possono verificarsi per il mercante d’arte, possono essere le seguenti:

  • la galleria d’arte acquista l’opera da un privato. In tal caso, nella rivendita ricorre al regime del margine per determinare la base imponibile Iva, come differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all’acquisto (aumentato delle spese di riparazione e accessorie). L’imposta scorporata dal margine va al 22%;
  • la galleria acquista l’opera da un soggetto passivo, ovvero effettua un’importazione ad Iva 5%. In tali circostanze le sarà precluso il ricorso al regime del margine nella successiva fase di rivendita;
  • il margine, invece, torna applicabile quando la galleria acquista beni per i quali non ha potuto detrarre l’imposta afferente, oppure beni ceduti da un soggetto passivo Ue in regime di franchigia oppure beni ceduti da un’altra galleria d’arte che opera in regime del margine. Anche in questi casi, l’Iva sul margine deve essere considerata sempre ad aliquota piena.

Del resto, il regime del margine è già diretto, di per sé, ad evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione sui beni, tra cui gli oggetti d’arte che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, sono ceduti a un soggetto passivo d’imposta per la successiva rivendita, e, quindi, reintrodotti nel circuito commerciale.

L’applicazione anche di un’imposta ridotta sarebbe un ulteriore vantaggio, non previsto sul piano Ue.

Dall’altro lato, non si dimentichi che i soggetti che applicano l’Iva secondo il regime del margine non possono detrarre l’imposta afferente all’acquisto.

Insomma, sicuramente le novità normative sono positive per il mondo dell’arte, ma non esonerano le imprese impegnate nel settore dal prestare attenzione al regime Iva da applicare, con particolare riguardo al soggetto da cui acquistano, perché dalla natura del proprio cedente derivano le diverse implicazioni fiscali.

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