1. In sintesi

Il nuovo protocollo d’intesa sottoscritto il 15 giugno 2026 al ministero dell’Economia e delle Finanze, in sostituzione del precedente accordo risalente a luglio 2023, ha come oggetto principale ridurre e, al contempo, rendere più chiari, trasparenti e confrontabili i costi di accettazione dei pagamenti elettronici per gli esercenti.

L’accordo è stato raggiunto tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di schemi di pagamento (ABI – Associazione Bancaria Italiana, APSP – Associazione Prestatori Servizi di Pagamento e Assofin – Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare e dei Pagamenti) da una parte, e, dall’altra, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli esercenti (CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti FIPE).

Nota bene

Occorre rilevare come l’accordo è comunque aperto all’adesione di ulteriori associazioni di categoria, nonché di singoli operatori non aderenti ad associazioni di categoria.

Il protocollo rientra nelle iniziative del Tavolo permanente sulle transazioni elettroniche istituito presso il Dipartimento del Tesoro, ed ha come obiettivo proprio quello di incentivare lo sviluppo dei pagamenti elettronici garantendo al contempo una riduzione dei costi per gli esercenti.

In estrema sintesi, il Protocollo promuove:

  • l’adozione di offerte promozionali per gli esercenti con fatturato fino a 400.000 euro, al fine di ridurre l’impatto dei costi delle transazioni con carta fino a 30 euro;
  • l’adozione di specifiche offerte commerciali dedicate agli esercenti con fatturato superiore a 400.000 e almeno fino a 750.000 euro. Per rendere più chiari e comparabili i costi applicati agli esercenti per l’accettazione dei micropagamenti con carta, in base al nuovo protocollo gli operatori dovranno mostrare i costi delle loro offerte in un formato uguale per tutti, chiaro e confrontabile. Per farlo, si useranno modelli standard pubblicati online sul sito del Cnel.

Coloro che operano, infatti, in qualità di Acquirer (e cioè, in base al regolamento (Ue) 2015/751 del 25 aprile 2015, i prestatori di servizi di pagamento che stipulano un contratto con il beneficiario per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta) utilizzeranno lo schema standard di rappresentazione sintetica delle condizioni previste dalle iniziative commerciali, permettendo una immediata comparabilità tra le promozioni attraverso la pubblicazione anche sul proprio sito web istituzionale.

Restano esclusi dall’ambito di applicazione dell’accordo, i pagamenti online, quelli ricorrenti e quelli artificiosamente frazionati.

Il nuovo accordo è valido ed efficace per 24 mesi dalla data di sottoscrizione, e quindi sino al 15 giugno 2028: le parti dell’accordo potranno, alla conclusione della sua validità, valutare ulteriori iniziative al riguardo.

2. Oggetto e finalità

L’accordo nasce dalle disposizioni normative in tema di gestione dei pagamenti elettronici. Più in dettaglio, l’articolo 15, comma 4, Dl 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 dispone, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l’obbligo di accettazione dei pagamenti con carta da parte degli operatori economici.

Inoltre con l’articolo 22 Dl 124/2019 (decreto fiscale 2020), come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, si è inteso promuovere la digitalizzazione e la modernizzazione delle modalità di pagamento, attraverso specifiche modalità di incentivazione su tutte le transazioni, senza limiti di importo, anche nella forma di crediti di imposta, rivolti in particolare alle imprese con ricavi e compensi relativi all’anno precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Proprio in quest’ottica, il successivo articolo 1, commi 385 e 386, legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha incentivato un approccio pattizio tra le associazioni imprenditoriali e quelle dei prestatori dei servizi di pagamento in maniera tale da garantire livelli di costi, per i servizi in questione, che risultino equi e trasparenti.

In questo senso, infatti, è adottato, da parte del ministro dell’Economia e delle Finanze, il decreto del 3 marzo 2023 con cui è stato istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all’anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro. Il quadro normativo di riferimento ha determinato quindi l’accordo oggetto della presente analisi.

Più in generale, l’avvio dallo scorso 5 marzo 2026 dell’obbligo di associare logicamente gli strumenti di certificazione fiscale mediante rilascio di documenti commerciali con quelli di pagamento elettronico (Pos fisici e virtuali) ha determinato una maggiore consapevolezza e attenzione da parte degli esercenti nell’utilizzo, in compliance con le prescrizioni fiscali, di pagamenti elettronici a fronte delle vendite realizzate.

Ed è perciò divenuto ancora più attuale e generalizzato l’interesse ad un contenimento dei costi per l’accettazione delle transazioni elettroniche da parte degli esercenti. Ciò ha richiesto quindi un impegno di tutti gli operatori della filiera dei pagamenti, dovendo tenere conto delle diverse commissioni e componenti che incidono sul costo complessivo delle operazioni e che remunerano i servizi prestati da diversi operatori della filiera dei pagamenti.

Queste le motivazioni che hanno portato alla sottoscrizione del nuovo protocollo di intesa, finalizzato a promuovere ulteriormente la mitigazione dei costi, la digitalizzazione, la modernizzazione e la concorrenza dei servizi di pagamento, facendo maggiormente leva sulla comprensibilità e comparabilità delle condizioni economiche applicate alle transazioni con strumenti di pagamento elettronici, a carico dei soggetti che svolgono l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali.

Il nuovo protocollo si applica ai pagamenti effettuati presso tali esercenti; restano esclusi, dall’ambito di applicazione dell’accordo, i pagamenti online e ricorrenti “appoggiati” su carte di debito o di credito (c.d. Card on file) e i pagamenti artificiosamente frazionati.

ABI, APSP e Assofin si sono impegnate ad invitare i propri associati, che operano in qualità di “soggetti abilitati all’accettazione di pagamenti con carta presso gli Esercenti” (acquirer) ad assumere iniziative promozionali almeno nei confronti degli esercenti che presentino ricavi e compensi di ammontare fino a 400.000 euro relativi all’anno di imposta precedente all’adesione all’offerta commerciale, volte a ridurre l’impatto dei costi delle transazioni di basso valore, cioè di importo non superiore a 30 euro. In particolare, tali iniziative promozionali dovrebbero essere significativamente competitive per quanto riguarda le transazioni di importo unitario almeno fino a 10 euro, e dovranno essere rappresentate utilizzando schemi standard.

Le iniziative promozionali consentiranno l’adesione degli esercenti per un periodo non inferiore a 12 mesi e avranno durata non inferiore a 12 mesi.

Inoltre, per ampliare l’ambito soggettivo di applicazione del nuovo protocollo rispetto al precedente, gli Acquirer aderenti devono prevedere almeno una apposita offerta commerciale, in particolare con riferimento a un fatturato maggiore di 400.000 euro e almeno fino a 750.000 euro (soglia derogabile con un importo più elevato), utilizzando gli schemi standard. Tali offerte commerciali, tuttavia, e a differenza di quelle rivolte agli esercenti con fatturato sino a 400.000 euro, non dovranno necessariamente prevedere le condizioni di maggior favore in termini di offerta promozionale.

3. Trasparenza e comparabilità dei costi

Gli Acquirer aderenti sono, inoltre, invitati a redigere l’informativa relativa alle proprie offerte commerciali in maniera tale da consentire agli esercenti di comprendere, in modo chiaro e agevole, le caratteristiche delle proposte commerciali dei servizi di accettazione presso l’esercente e le relative condizioni economiche oltre a facilitarne la confrontabilità dei costi, ferma restando l’applicazione della normativa nazionale ed europea e delle indicazioni dell’Autorità di vigilanza.

Queste iniziative commerciali, sia almeno fino a 400.000 euro sia almeno fino a 750.000 euro di fatturato, dovranno utilizzare schemi standard di rappresentazione sintetica delle condizioni economiche, in modo di dare adeguata e chiara informativa e assicurare l’immediata comparabilità tra le condizioni (anche pubblicandole sui propri siti istituzionali).

4. Adesione e monitoraggio

L’associato dell’ABI, dell’APSP o di Assofin che intenda aderire al nuovo protocollo, o recedere dallo stesso, ne dà comunicazione alla rispettiva associazione di appartenenza ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, utilizzando un apposito modulo:

  • abi@pec.abi.it;
  • apsp@pec.it;
  • assofin@pec.assofin.eu.

Il recesso è comunicato con un preavviso di 10 giorni lavorativi.

Sui propri siti internet, ABI, APSP e Assofin pubblicano e tengono aggiornato l’elenco degli aderenti: un’informazione utilissima per gli esercenti, in grado di comparare in questo modo le diverse offerte. L’adesione al nuovo protocollo si intende operativa entro 120 giorni dall’invio della relativa comunicazione.

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