1. In sintesi

Nel periodo di liquidazione delle imposte si ripropone, puntuale, un dubbio operativo: come riportare in dichiarazione i crediti emersi da dichiarazioni integrative “a favore” relative ad annualità pregresse.

Lo strumento dedicato è il quadro DI, che intercetta i soli crediti da integrativa “ultrannuale” e ne governa la confluenza nella dichiarazione dell’anno in cui l’integrativa è stata presentata. Il contributo ripercorre, riga per riga, la compilazione del quadro nel modello Redditi 2026, con un focus sulla distinzione — decisiva sul piano pratico — tra il credito da correzione di errori contabili di competenza e quello da ogni altra causale (in primis quello derivante da un credito scaturente da avviso bonario), che seguono destinazioni e tempi di utilizzo diversi.

2. La dichiarazione integrativa e il quadro DI

Nel contesto venutosi a creare per effetto delle modifiche apportate alla disciplina delle dichiarazioni integrative, le modalità di recupero dei crediti fiscali, riferiti ad anni precedenti quelli cui si riferisce la dichiarazione di riferimento, variano a seconda che il credito stesso venga indicato in una delle due tipologie di integrative attualmente previste dall’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998, così come modificato dell’articolo 5 del Dlgs 193/2016:

• se l’integrativa viene presentata, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis primo periodo, del Dpr 322/1998, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (a quello cui fa riferimento il credito oggetto di “conferma”), allora il credito stesso può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 successivamente alla presentazione della dichiarazione integrativa, tenuto conto solo dei termini introdotti dall’articolo 3 del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (Dl 124/2019) ; (c.d. integrativa “annuale” o “entro il termine breve”). Quindi nel nostro caso, se l’errore riguarda l’anno 2024, è possibile presentare oggi la dichiarazione integrativa per tale annualità, riportando il credito da essa derivante nella dichiarazione riferita al periodo d’imposta 2025;

• se l’integrativa viene presentata, ai sensi dell’articolo 2 comma 8-bis secondo periodo del Dpr 322/98, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (a quello cui fa riferimento il credito da recuperare) - fermo restando il termine ultimo rappresentato da quello previsto per l’esercizio del potere di accertamento (ex articolo 43 del Dpr 600/1973) - allora il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ma solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (c.d. integrativa “ultrannuale”). Per fare un esempio, se l’errore riguarda il 2023 e nel 2025 è stata presentata la dichiarazione integrativa a favore riferita a tale anno, nel 2026 sarà possibile utilizzare il credito risultante dal 2023, previa presentazione della dichiarazione per l’anno 2025 completa del quadro DI.

In questo secondo caso, come anticipato sopra, il contribuente, oltre a presentare la dichiarazione integrativa per l’anno di riferimento al fine di fare emergere il maggiore credito, dovrà altresì indicare il credito stesso all’interno del quadro DI contenuto nella dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata presentata l’integrativa.

In altri termini, il quadro DI è il veicolo che consente di recuperare, nella dichiarazione dell’anno in cui l’integrativa è stata trasmessa, l’eccedenza emersa da un’integrativa ultrannuale, dandone evidenza per codice tributo e periodo d’imposta di origine.

3. La struttura del rigo: le cinque colonne del modello Redditi

Il quadro DI è “multi-rigo”. Va compilato un distinto rigo per ciascun codice tributo e per ciascun periodo d’imposta cui le integrative si riferiscono; se i righi disponibili non bastano si utilizzano più moduli, numerandoli progressivamente nella casella in alto a destra. Nel modello Redditi SC 2026 ogni rigo si articola in cinque colonne:

Colonna 1 — Codice fiscale: da valorizzare solo in caso di operazioni straordinarie, indicando il codice fiscale del soggetto cui si riferisce l’integrativa se diverso dal dichiarante (ad esempio l’incorporata, quando l’integrativa sia stata presentata dall’incorporante);

Colonna 2 — Codice tributo: il codice del credito derivante dall’integrativa (ad esempio 2003 per il saldo Ires);

Colonna 3 — Periodo d’imposta: l’anno cui si riferisce l’integrativa. Attenzione alla sfasatura anno modello/periodo: per un’integrativa “Redditi SC 2023” si indica 2022;

Colonna 4 — Credito da correzione di errori contabili di competenza: la quota del credito (non chiesta a rimborso) che deriva dalla correzione di errori contabili di competenza;

Colonna 5 — Credito da altri casi: la quota del credito (non chiesta a rimborso) che deriva da causali diverse dalla correzione di errori contabili di competenza.

Avvertenza

Per il modello PF. In Redditi PF il quadro DI non prevede la colonna del codice fiscale: le colonne “errori contabili” e “altri casi” diventano, rispettivamente, la colonna 3 e la colonna 4 (con rinvio, per l’eccedenza IRPEF, al rigo RN36). La logica resta identica a quella qui descritta per il modello SC.

4. Il cuore operativo: colonna 4 e colonna 5 viaggiano su binari diversi

La distinzione tra le due colonne: “Colonna 4 — Credito da correzione di errori contabili di competenza” e “Colonna 5 — Credito da altri casi”, non è formale: la chiave per decidere se il credito va in colonna 4 oppure in colonna 5 non è l’importo, né il tipo di imposta, ma la causa che ha generato il credito.

La domanda da porsi è: il maggior credito (o minor debito) deriva dalla correzione di un errore di competenza temporale, oppure da qualcos’altro?

“Colonna 4 – credito da errori contabili”: l’errore è di competenza

Qui si colloca la parte di credito che nasce dal fatto che un componente di reddito — positivo o negativo — era stato imputato nell’esercizio sbagliato. Il caso classico è un ricavo che è stato anticipato o posticipato rispetto al periodo corretto. Il filo conduttore è sempre lo stesso: il problema sta nel “quando” quel componente deve concorrere al reddito, non nel “quanto” o nel “se”.

Il legislatore riserva a questo credito un trattamento agevolato sul piano della compensazione. L’importo può essere utilizzato in F24 già dal giorno dopo la presentazione dell’integrativa (o dal decimo giorno successivo, se supera i 5.000 euro annui), senza la limitazione che normalmente vincola i crediti da integrativa ultrannuale — ossia l’obbligo di impiegarli solo a copertura di debiti sorti dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione dell’integrativa.

L’importo di colonna 4 non transita per la liquidazione dell’imposta corrente nel quadro RX. Va invece sommato all’eccedenza della precedente dichiarazione nel rigo in cui l’imposta viene liquidata: per l’Ires, nel rigo RN19.

“Colonna 5 – credito da altri casi”: tutto il resto

Qui confluisce il credito che non ha a che fare con un errore di imputazione temporale. Si tratta, ad esempio, di ipotesi in cui è stato quantificato male un componente reddituale, oppure una voce è stata classificata in modo scorretto, oppure è stata omessa una deduzione o un credito d’imposta per ragioni diverse dalla competenza. In sostanza, tutto ciò che non rientra nella nozione di “errore contabile di competenza” finisce in questa colonna.

Il meccanismo di utilizzo è diverso e meno vantaggioso. L’importo partecipa alla liquidazione dell’imposta dell’anno corrente: viene “assorbito” nel calcolo del debito o credito risultante dalla dichiarazione 2026 e il saldo netto va poi esposto nel quadro RX. Solo l’eventuale eccedenza a credito che sopravvive a questa compensazione interna potrà essere spesa in F24, ma con il vincolo temporale: debiti maturati dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione dell’integrativa.

Esempio 1 – credito misto: errore contabile e altre causali

Una Srl con periodo d’imposta solare presenta nel 2025 un’integrativa “a favore” ultrannuale relativa al periodo d’imposta 2021 (modello Redditi SC 2022). Emerge un credito Ires di 100.000 euro, non chiesto a rimborso, di cui 30.000 euro riconducibili alla correzione di un errore contabile di competenza e 70.000 euro ad altre causali. Nel quadro DI del modello Redditi SC 2026 (periodo d’imposta 2025) il rigo si compila così:

Effetti: i 30.000 euro di colonna 4 si sommano all’eccedenza Ires nel rigo RN19 e sono compensabili in F24 già dal 2025 (con la soglia del decimo giorno per importi oltre 5.000 euro); i 70.000 euro di colonna 5 concorrono alla liquidazione Ires della dichiarazione e confluiscono nel quadro RX, da cui seguono le regole ordinarie.

Esempio 2 – credito da avviso bonario (controlli automatizzati)

Una società riceve nel 2025 una comunicazione ex articolo 36-bis del Dpr 600/73 da cui emerge un maggior credito Ires di 1.000 euro riferito al periodo d’imposta 2022 (modello Redditi SC 2023). Confermato il credito e presentata nel 2025 l’integrativa ultrannuale, il quadro DI del modello Redditi SC 2026 si compila così:

Effetti: non trattandosi di correzione di errori contabili, il credito va in colonna 5, concorre alla liquidazione Ires e si riporta nella sezione I del quadro RX (colonna 2 se a credito). Questa è la via che assicura la maggior tracciabilità del credito liquidato dall’Ufficio: l’integrativa ne documenta la causa e il quadro DI lo riconduce all’anno di origine. In alternativa resta percorribile la richiesta di rimborso in sede di conferma del credito.

5. Lo scenario dal bilancio 2025: la procedura semplificata e il quadro DI

Con il Dlgs 192/2025 è cambiato il perimetro della correzione degli errori contabili. Per le società obbligatoriamente soggette a revisione legale, gli errori qualificati come “non rilevanti” dall’Oic 29 possono essere corretti con efficacia fiscale direttamente nel bilancio dell’esercizio di correzione, a condizione che la rettifica avvenga entro l’approvazione del bilancio dell’anno successivo a quello dell’errore e prima dell’avvio di verifiche fiscali. In questi casi, la dichiarazione integrativa non serve e il quadro DI non entra in gioco.

Per gli errori rilevanti — quelli che il principio contabile impone di contabilizzare a patrimonio netto con rideterminazione retroattiva dei comparativi — la strada dell’integrativa resta invece obbligata, e con essa la compilazione del quadro DI secondo la logica appena descritta. Lo stesso vale per tutti i soggetti che non rientrano nell’ambito soggettivo della procedura semplificata (ad esempio, le società che non sono obbligate alla revisione legale).

In definitiva, il quadro DI continua ad avere un ruolo centrale per tutte le situazioni in cui la procedura semplificata non è applicabile — e la corretta ripartizione tra le due colonne rimane un passaggio che richiede attenzione, perché condiziona sia la modalità sia la tempistica con cui il credito potrà essere effettivamente speso.

6. Avvisi bonari con segnalazione del maggior credito: la via della richiesta di rimborso

Un ultimo focus merita di essere dedicato alla modalità di utilizzo di un credito comunicato ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, e confermato dal contribuente, che nella pratica risulta spesso essere la più efficace: ci riferiamo alla richiesta di rimborso. In sede di conferma del maggior credito - tramite i canali Civis - il contribuente può infatti effettuare l’opzione per il rimborso.

In questo caso, l’unico adempimento a proprio carico è rappresentato dall’onere di comunicare all’agenzia delle Entrate le coordinate del proprio conto corrente sul quale accreditare le somme spettanti.

L’opzione del rimborso, oltre a semplificare la vita del contribuente che, a seguito di una comunicazione di maggior credito non sarà tenuto a effettuare gli adempimenti sopra previsti, rappresenta anche la modalità meno rischiosa dal momento che non prevede alcun adempimento dichiarativo.

L’unico neo è rappresentato dalle tempistiche del rimborso e quindi dalla difficoltà di programmare l’incasso del proprio credito.

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