1. In sintesi
Sono stati approvati in via definitiva i modelli per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2025. Nel modello relativo alle persone fisiche e nel modello relativo alle società di persone (per quanto riguarda le società semplici) sono state apportate alcune novità al quadro RE che tengono conto delle recenti novità in materia di rimborsi spese e di tracciabilità.
2. Il quadro RE, ammessi ed esclusi
Gli esercenti arti e professioni devono utilizzare il quadro RE del modello Redditi Persone Fisiche al fine di dichiarare i compensi percepiti nello svolgimento della loro attività.
Restano esclusi gli esercenti arti e professioni che applicano il regime forfettario (legge 190/2014) e quelli che applicano il regime di vantaggio (Dl 98/2011), i quali devono compilare il quadro LM.
Non vanno indicati nel quadro RE nemmeno i redditi di lavoro autonomo occasionale poiché qualificati come redditi diversi e quindi da indicare nel quadro RL insieme ai redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell’articolo 53 del Tuir (diritto d’autore, associazioni in partecipazione, indennità per cessazione di rapporti di agenzia, ecc.).
Lo stesso quadro ma del modello Redditi Società di Persone va compilato dalle società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
Il quadro RE segue il principio di cassa, pertanto, salvo esplicite eccezioni, i compensi da indicare sono quelli percepiti nel periodo oggetto della dichiarazione e le spese da indicare sono quelle sostenute nel medesimo periodo.
Con riferimento ai compensi percepiti, già a partire dal precedente modello di dichiarazione, quello riferito al periodo di imposta 2024, era stata introdotta una novità rilevante, quella del principio di onnicomprensività. L’articolo 54 del Tuir, nella sua versione vigente fino al 2023, disponeva che il reddito di lavoro autonomo fosse costituito dalla differenza tra i compensi in denaro e in natura e le spese sostenute; l’articolo 54 del Tuir, vigente a partire dal 2024, prevede, invece, che il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra “tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti” e le spese sostenute. La differenza è nei componenti positivi di reddito che prima erano circoscritti al concetto di “compenso” (sebbene in denaro o in natura) e che adesso hanno una portata più ampia: tutto ciò che è incassato relativamente all’attività artistica e professionale concorre a formare il reddito. A tal fine, le istruzioni al rigo RE2, colonna 2 del modello Redditi (sia Persone fisiche che società semplici), precisano che nel rigo va indicato l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell’Iva, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti nell’anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero ad eccezione delle spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente che non costituiscono compensi in natura per il professionista (articolo 54, comma 3, del Tuir).
Dalla compilazione del rigo RE2 restano però escluse alcune componenti: il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (articolo 54, comma 2, lett. b), del Tuir) e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi (articolo 54, comma 2, lett. c), del Tuir).
3. I rimborsi spese
La non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo dei rimborsi delle spese addebitate analiticamente ai committenti è stata prevista dal Dlgs 192/2024: prima della revisione operata dalla riforma fiscale, questi rimborsi, tranne nel caso in cui avessero ad oggetto “spese anticipate in nome e per conto dei clienti”, erano considerati compensi.
La riforma fiscale ha chiarito che questi rimborsi ora non sono considerati compensi a condizione che il riaddebito sia analitico; eventuali spese addebitate forfettariamente seguono, invece, le regole previgenti e quindi continuano ad essere considerati compensi. L’esclusione da imposizione ha come conseguenza l’indeducibilità delle spese sostenute, salvo il caso in cui il committente non rimborsi la spesa e alle condizioni di cui all’articolo 54-ter del Tuir.
4. L’obbligo di tracciabilità
Con la legge di Bilancio dello scorso anno (legge 207/2024) e poi con il cosiddetto decreto Fiscale (Dl 84/2025) il legislatore ha previsto l’obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciati con riferimento ad alcune spese. Per i professionisti, in particolare, l’obbligo riguarda non qualsiasi spesa sostenuta ma alcune specifiche fattispecie.
L’obbligo, in particolare, riguarda:
- le spese di vitto, alloggio, viaggio, e trasporto mediante taxi e NCC sostenute nel territorio dello Stato;
- le spese di rappresentanza ovunque sostenute.
Con riferimento alle spese di vitto, alloggio, viaggio, e trasporto mediante taxi e NCC sostenute nel territorio dello Stato la tracciabilità è richiesta quale condizione per poter:
- non assoggettare a tassazione i rimborsi di queste spese addebitate analiticamente ai committenti (articolo 54, comma 2-bis);
- dedurre le spese nel caso in cui siano addebitate analiticamente ai committenti ma non rimborsate (articolo 54-ter, comma 5-bis,);
- dedurle se sostenute nell’esercizio dell’attività, quindi non addebitate, oppure se sostenute in qualità di committenti di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi o se rimborsate a dipendenti o altri lavoratori autonomi (articolo 54 septies, comma 6-bis).
Il modello Redditi Persone Fisiche 2026 e, in particolare, il quadro RE, è stato aggiornato tenendo conto di queste novità. Pertanto, nel rigo RE2, colonna 2, dovrà essere escluso l’ammontare dei rimborsi delle spese addebitate analiticamente al committente; tuttavia, se i rimborsi hanno ad oggetto spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, l’ammontare addebitato analiticamente va escluso solo se la spesa è stata sostenuta con un mezzo tracciato.
5. Le spese alberghiere
Nei modelli 2026, si segnala, infine, un’altra novità nel quadro RE e, in particolare, nel rigo RE15 relativo alle spese sostenute per prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande (diverse da quelle qualificate come “spese di rappresentanza” che vanno nel rigo RE16 e di quelle legate alla formazione che vanno nel rigo RE17): fino allo scorso anno, nel modello dovevano essere distinte le spese non addebitate al committente (soggette a limiti di deducibilità) e quelle addebitate (non soggette a limitazioni).
A seguito delle recenti modifiche, sia le spese riaddebitate che quelle non riaddebitate sono deducibili nella misura del 75% e nel limite del 2% dell’ammontare dei compensi percepiti.


