1. In sintesi
È tempo di dichiarazioni dei redditi. La scadenza del 31 ottobre si avvicina e i professionisti devono predisporre i modelli dichiarativi compilando accuratamente quei quadri che spesso vengono trascurati in occasione dei versamenti di giugno/luglio. Tra questi il quadro RF riveste particolare importanza, non solo perché dalla sua compilazione si ottiene il reddito da tassare, ma anche perché si evidenziano nel dettaglio i recuperi fiscali operati, che hanno determinato quel reddito imponibile
In particolare, nel prosieguo verranno passate in rassegna le variazioni in aumento più ricorrenti e i corrispondenti righi del quadro RF dove devono essere indicate.
2. Le spese di rappresentanza e di vitto e alloggio
Una tipologia ricorrente di ripresa fiscale riguarda le cd spese di rappresentanza, la cui rappresentazione nel quadro RF rispecchia la complessità della disciplina fiscale
Come è noto, le spese di rappresentanza sono deducibili entro il limite stabilito dal plafond di deducibilità calcolato forfettariamente utilizzando le percentuali indicate nell’ articolo 108 comma 2 del Tuir da applicare al valore della produzione, rappresentata dalla categoria A del conto economico (1,5% fino a 10.000.000,00, 0,6% oltre 10.000.000,00 e fino a 50.000.000,00 e dello 0,4% oltre 50.000.000,00).
Le spese di vitto e alloggio sono deducibili dal reddito d’impresa limitatamente al 75% del relativo ammontare (articolo 109, comma 5, del Tuir) e, se qualificabili come spese di rappresentanza, sottostanno al plafond indicato sopra.
Dal punto di vista della rappresentazione in dichiarazione, i righi del quadro RF interessati sono i seguenti:
Si ipotizzi questa situazione:
Tra le spese di vitto e alloggio rientrano le spese di ospitalità (articolo1 comma 5 del Dm 19 novembre 2008 ministero dell’Economia e delle Finanze) che non sottostanno al limite del plafond (perché non sono spese di rappresentanza), ma sono deducibili nella misura del 75%. Ulteriore categoria che non rientra tra le spese di rappresentanza, è quella delle spese di trasferta, ovvero le spese di vitto e alloggio sostenute dal dipendente o dall’amministratore che si recano in trasferta fuori dal territorio comunale (articolo 95, comma 3, del Tuir).
3. Le spese di manutenzione, riparazione e trasformazione eccedenti la quota deducibile
La deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione è disciplinata dall’articolo 102, comma 6, del Tuir, e rappresentata nella seguente tabella:
Alcune precisazioni sulla determinazione del plafond di deducibilità:
• sono inclusi i costi dei beni completamente ammortizzati e quelli di valore unitario inferiore a 516,46 euro (purché iscritti nel registro dei beni ammortizzabili);
• i costi dei beni parzialmente indeducibili (come gli autoveicoli) devono essere considerati per la sola parte fiscalmente rilevante;
• i beni rivalutati a norma di legge rilevano per il maggior valore a partire dall’esercizio di riconoscimento fiscale della rivalutazione;
• non è incluso nel plafond il valore dell’area sottostante il fabbricato (come precisato dalla circolare 1/E del 19 gennaio 2007);
• non è incluso il valore dei beni immobili non strumentali.
La corrispondente rappresentazione dei recuperi fiscali in aumento e diminuzione nel quadro RF è la seguente:
Variazione in aumento:
RF24: spese di manutenzione dell’esercizio eccedenti il limite del 5% del plafond;
Variazione in diminuzione:
RF55 cod. 6: quota delle eccedenze pregresse imputabili (per quinti) al reddito dell’esercizio.
4. Le svalutazioni e le perdite su crediti
Per le imprese diverse da banche, altre società finanziarie e assicurazioni, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio e gli accantonamenti per rischi su crediti sono deducibili in ciascun periodo d’imposta nel limite dello 0,5% del valore nominale o di acquisto dei crediti stessi(articolo 106 comma 1 del Tuir); la deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio
Il quadro RF verrà compilato come segue:
Il plafond dei crediti commerciali su cui calcolare i limiti di deducibilità non comprende:
• i crediti derivanti da cessioni di beni strumentali;
• i crediti coperti da polizza assicurativa;
• i crediti derivanti da cessioni verso lo Stato, Regioni e Comuni
L’utilizzo (per eventuali perdite su crediti) del fondo svalutazione crediti non dedotto fiscalmente, determina ovviamente una variazione in diminuzione da indicare nel rigo RF55 con il codice 99.
5. Le spese per mezzi di trasporto
La disciplina fiscale dei costi relativi ai mezzi di trasporto è dettata dall’articolo 164 comma 1 del Tuir, come sintetizzata nella seguente tabella:
I valori massimi fiscalmente riconosciuti variano a seconda della tipologia del mezzo e della modalità di acquisizione dello stesso:
I costi indeducibili relativi ai mezzi di trasporto devono essere indicati nel rigo RF18 ad eccezione delle quote di ammortamento che si indicano al rigo RF21 (ammortamenti non deducibili).
6. Le spese black list
La ripresa fiscale relativa ai costi black list fa il proprio debutto nel Modello redditi SC2024.
L’articolo 1, comma 84, della legge Bilancio 2023 ha infatti reintrodotto la disciplina fiscale sui costi black list già introdotta in passato dal Dlgs 147/2015 (in vigore solo per il 2015, poi abrogata dal 2016).
La lista dei paesi interessati dalla nuova normativa è una lista mobile. Per l’anno vanno considerate tre liste:
1) per le operazioni dal 1/1/2023 al 20/02/2023;
2) per le operazioni dal 21/02/2023 al 22/10/2023;
3) per le operazioni dal 23/10/2023 al 31/12/2023.
Pertanto, dovranno essere monitorati tutti e tre gli elenchi avendo riguardo alla data di sostenimento del costo.
In base alla nuova normativa, i costi derivanti da operazioni con soggetti non cooperativi ai fini fiscali, che abbiano avuto concreta esecuzione, sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale (comma 9-bis dell’articolo 110 Tuir); il costo che eccede il valore normale potrà essere portato in deduzione solamente se il contribuente sarà in grado di fornire la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (comma 9-ter).
A fini dichiarativi occorre da separata indicazione di tali costi, ancorché ritenuti deducibili, e pertanto:
Variazioni in aumento
al rigo RF31, codice 70 va esposto il 100% dei costi black list
Variazioni in diminuzione
• al rigo RF55, codice 92 va esposto l’importo deducibile in quanto entro il limite del valore normale;
• al rigo RF55 codice 93 va esposto l’importo deducibile eccedente il valore normale per il quale il contribuente è in grado di fornire la prova dell’effettivo interesse.
I codici 92 e 93 del rigo RF55 possono essere compilati entrambi per indicare la quota entro ed oltre il valore normale.
Si ricorda che nell’ipotesi di omessa o incompleta indicazione di tali costi nella dichiarazione, si renderà applicabile il comma 3-bis dell’articolo 8 del Dlgs 471/1997, che prevede una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro 50.000,00.
7. I compensi all’amministratore
Ai sensi dell’articolo 95, comma 5, del Tuir i compensi spettanti agli amministratori (co.co.co):
• sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti (in base al principio di cassa allargato sono deducibili anche se corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno x+1) ;
• se erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico
Quindi se durante il 2023:
• i compensi non sono stati corrisposti (pagati), andrà operata la variazione in aumento nel rigo RF14;
• sono stati pagati compensi di competenza di precedenti esercizi, si rende necessario operare una corrispondente variazione in diminuzione che deve essere indicata nel rigo RF40.


