1. In sintesi

La riforma del sistema sanzionatorio tributario è entrata in vigore lo scorso 1° settembre 2024 e riguarda le violazioni commesse da questa data.

Diversamente dalle pregresse riforme, quindi, le nuove misure non riguardano indistintamente tutte le violazioni, ma solo quelle commesse dal 1° settembre 2024.

In concreto significa che ancora per qualche anno, rimarrà in vigore un duplice regime e per comprendere la sanzione da applicare occorrerà verificare la data do commissione della violazione.

2. La prima applicazione

Tra le prime irregolarità interessate alle nuove sanzioni, per le quali peraltro è ovviamente possibile il ravvedimento, vi sono le violazioni sugli omessi e ritardati versamenti commesse dall’1 settembre in poi.

Si pensi ad esempio all’Iva o alle ritenute di agosto 2024, il termine ordinario è il 16 settembre 2024 e pertanto eventuali omessi pagamenti potranno già scontare la nuova sanzione.

Al riguardo le nuove misure sono pari a:

• 25% per ritardi oltre i 90 giorni dall’ordinaria scadenza (fino all’1 settembre 30%);

• 12,5% per ritardi non superiori a 90 giorni (fino all’1 settembre 15%);

• 0,834 % per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno (fino all’1 settembre 1% per ogni giorno).

Analogamente per eventuali indebite compensazioni: per l’indebito utilizzo di crediti non spettanti sono al 25% ed al 70% per gli inesistenti.

Nel caso di credito inesistente i cui requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio e quindi varierà dal 105% al 140%.

3. Il ravvedimento con le nuove sanzioni, un esempio per l’Iva

Per esemplificare la nuova sanzione si pensi ad un’Iva di 7.500 euro non versata il 16 settembre 2024.

Le sanzioni ordinarie riducibili in caso di ravvedimento sono le seguenti:

Ovviamente oltre alla sanzione, occorrerà (calcolare e) versare anche gli interessi che dall’1 gennaio 2024 sono al 2,5%.

La formula per il calcolo degli interessi al tasso legale annuo sarà:

Imposta da versare x tasso legale d’interesse x giorni di ritardo/36500.

4. Il ravvedimento parziale

Si ricorda in proposito che è possibile anche il ravvedimento parziale (articolo 13-bis del Dlgs 472/1997), in base al quale è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle diverse riduzioni. Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento.

Gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo e la riduzione va riscontrata rispetto al momento del perfezionamento dello stesso.

Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui è regolarizzata.

Ovviamente per tale ipotesi, occorrerà considerare la sanzione nuova solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, mentre per eventuali pagamenti residui relativi a pregressi ravvedimenti, si dovranno utilizzare le sanzioni vigenti prima della riforma.

5. Il ravvedimento con cumulo

L’altra novità concerne la possibilità di applicare le regole del cumulo in occasione del ravvedimento. In queste ipotesi, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione.

La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’agenzia delle Entrate, che speriamo siano tempestive atteso che ad oggi il sito nemmeno è stato aggiornato con le novità della riforma.

6. La rilevanza penale dell’omesso versamento

Sul fronte penale, le novità vanno differentemente valutate. Infatti, le nuove norme sulle sanzioni penali tributarie entrate in vigore lo scorso 29 giugno esplicano i loro effetti sia per le violazioni commesse in passato (e non ancora scoperte), sia, soprattutto, per i procedimenti pendenti, in applicazione del principio del favor rei.

Secondo le modifiche del Dlgs 87/2024, l’omesso versamento delle ritenute e dell’Iva diventa penalmente rilevante se le somme dovute non sono versate entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.

La norma non ha modificato le soglie (250mila euro per l’Iva e 150mila euro per le ritenute) ma solo i termini: così se in passato ai fini Iva il termine era la scadenza per il versamento dell’acconto (di regola 27 dicembre) e per le ritenute il termine di invio della relativa dichiarazione, dal 29 giugno, l’omesso versamento oltre soglia rileva solo se il debito rimane tale al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Esiste così circa un anno in più per versare il dovuto.

In ogni caso, però, il reato è commesso solo se a tale data (31 dicembre) il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante rateazione da avviso bonario.

In tale contesto, il legislatore, attraverso l’inserimento di un nuovo comma all’articolo 3-bis Dlgs 462/1997, ha previsto che gli esiti del controllo automatizzato vengano comunicati, rispettivamente, al sostituto d’imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

Ovviamente, ove non riceverà la comunicazione potrà sempre eseguire autonomamente i versamenti, beneficiando del ravvedimento (considerando però le sanzioni ante riforma).

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