1. In sintesi
I contribuenti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che hanno aderito entro il 30 settembre scorso al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, possono già procedere al versamento dell’imposta sostitutiva dovuta nell’ambito del ravvedimento speciale relativo agli anni pregressi.
Non sono previste particolari formalità: il pagamento può essere effettuato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026, tramite modello F24, versando l’imposta sostitutiva e utilizzando i nuovi codici tributo (“4089”, “4090” e “4091”), istituiti dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 72/E del 18 dicembre 2025. Si tratta di codici diversi rispetto a quelli previsti per l’analoga sanatoria riferita al quinquennio 2018-2022, riservata ai soggetti che avevano aderito al Cpb 2024-2025.
In tal modo, viene data concreta attuazione alla previsione contenuta nell’articolo 12-ter del Dl 84/2025, che consente ai contribuenti Isa aderenti al Cpb di regolarizzare, salvo specifiche esclusioni, una o più annualità comprese tra il 2019 e il 2023.
Attenzione
Non tutti i contribuenti potenzialmente interessati possono accedere al ravvedimento. La sanatoria è difatti preclusa qualora il versamento, in unica soluzione o della prima rata, intervenga dopo la notifica di processi verbali di constatazione, di schemi di atto ex articolo 6-bis dello Statuto del contribuente o di atti di recupero di crediti inesistenti.
Da ultimo, si segnala la Faq pubblicata il 5 febbraio 2026 dell’agenzia delle Entrate che, nel solco del quadro già tracciato dal provvedimento attuativo e dalla risoluzione 75/E, ha fornito ulteriori indicazioni operative in materia di scadenze e interessi applicabili ai versamenti rateali.
2. L’inquadramento
L’articolo 12-ter del Dl 84/2025 ha introdotto la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale per coloro che:
- hanno applicato gli Isa relativamente al biennio 2025‐2026;
- hanno aderito al Cpb previsto dall’articolo 6 e ss. del Dlgs 13/2024 entro i termini di legge.
Possono inoltre accedere alla sanatoria i soggetti che, pur avendo aderito al Cpb per il 2025 e il 2026, non ricadono nell’ambito applicativo degli Isa a causa di specifiche condizioni. In particolare, si tratta di soggetti che in relazione alle annualità ravvedibili, abbiano, alternativamente:
- dichiarato cause di esclusione legate alla pandemia da Covid-19 (ex articolo 148, Dl 34/2020);
- indicato condizioni di non normale svolgimento dell’attività (ex articolo 9-bis, comma 6, lettera a), Dl 50/2017);
- dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
I termini e le modalità di accesso al nuovo istituto del ravvedimento speciale sono stati definiti dal provvedimento del direttore delle Entrate del 19 settembre 2025, prot. 350617/2025.
Successivamente la risoluzione 75/E del 18 dicembre 2025 ha reso operativa la procedura di sanatoria, istituendo i codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva in argomento.
Più recentemente, con una Faq pubblicata il 5 febbraio 2026, l’agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla disciplina dei versamenti rateali dell’imposta sostitutiva dovuta, precisando scadenze, decorrenza degli interessi e saggio applicabile. Detti chiarimenti valgono sia per il ravvedimento speciale in oggetto che per quello, sempre collegato al Cpb, di cui all’articolo 2-quater, co. 8, Dl 113/2024, relativo alle annualità 2018-2022.
3. I nuovi codici tributo
Al fine di consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’Irap, la risoluzione 75/E ha istituito specifici codici tributo, differenziati in base alla categoria di soggetto (persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche) e alla tipologia di imposta oggetto di versamento.
In particolare, sono stati istituiti i seguenti codici:
- “4089”, denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Soggetti persone fisiche che hanno aderito al Cpb”;
- “4090”, denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno aderito al Cpb”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4089” e “4090” devono essere indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
È stato, inoltre, istituito il codice tributo:
- “4091”, denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 - Imposta sostitutiva dell’Irap - Soggetti che hanno aderito al Cpb”.
Tale codice deve essere esposto nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” (disponibile sul sito delle Entrate), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
4. Le rate e gli interessi
In caso di versamento in forma rateale, il campo rateazione del modello F24 deve essere valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
Gli interessi dovuti in caso di pagamento rateale devono essere versati utilizzando i codici tributo già esistenti:
- “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4089” e “4090”;
- “3805”, in caso di utilizzo del codice “4091”.
Si ricorda che il contribuente può optare per un piano di rateazione fino a un massimo di 10 rate mensili di pari importo (in luogo delle 24 rate della precedente edizione), maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale. Il versamento tardivo di una rata, purché effettuato entro il termine previsto per il pagamento della rata immediatamente successiva, non determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Sul punto, risultano di particolare interesse le precisazioni fornite dall’agenzia delle Entrate con la Faq del 5 febbraio 2026. In particolare, in risposta al quesito 1), l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, qualora il contribuente versi, a titolo esemplificativo, la prima rata il 20 gennaio 2026, la scadenza delle successive 9 rate è da individuarsi nel giorno 15 dei nove mesi successivi a marzo 2026. In altre parole, la seconda rata scade il 15 aprile 2026, la terza il 15 maggio 2026 e così via. Tale meccanismo discende dal fatto che occorre tenere conto del termine ultimo per il versamento della prima rata, fissato dal legislatore nel 15 marzo 2026, data questa a partire dalla quale iniziano peraltro a maturare gli interessi da corrispondere sulle rate successive.
Ulteriori chiarimenti di rilevante portata operativa riguardano gli interessi. In particolare, rispondendo al quesito 2), l’agenzia delle Entrate ha chiarito che dal 1° gennaio 2026 il saggio di interesse legale è fissato nella misura del 1,6%. Detta misura deve essere applicata a tutte le rate con scadenza nel corso del 2026, anche con riferimento al ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022.
Quanto alla decorrenza degli interessi, l’Agenzia ha infine precisato, in risposta al quesito 3), che considerata la possibilità di effettuare il versamento della prima rata fino al 15 marzo 2026, gli interessi legali, nella misura dell’1,6%, saranno dovuti esclusivamente sulle rate successive alla prima, a decorrere dal 15 marzo 2026.
5. Le società e associazioni
Con riferimento ai redditi prodotti in forma associata ai sensi dell’articolo 5 del Tuir o ai redditi prodotti dai soggetti che applicano il regime di trasparenza fiscale ai sensi degli agli articoli 115 e 116 del Tuir, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati, ai sensi dell’articolo 12-ter, comma 11, del Dl 84/2025.
Più nel dettaglio:
- qualora il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia effettuato dai singoli soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, nel modello F24 deve essere indicato il codice tributo “4089”. Nella sezione “Contribuente” vanno riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato, mentre il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve essere valorizzato con il codice fiscale della società o associazione, unitamente al codice identificativo “73” (“Contribuente – Società”);
- qualora il versamento sia effettuato direttamente dalla società o associazione, nel modello F24 deve essere indicato il codice tributo “4090”, indipendentemente dalla composizione della compagine sociale. Il versamento deve riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta dalla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale;
- il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irap deve essere eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4091”.
Alla luce di tutti i chiarimenti operativi finora forniti, i contribuenti che intendono regolarizzare le posizioni pregresse dovranno attivarsi tempestivamente, anche per anticipare l’avvio di controlli fiscali che potrebbero compromettere l’accesso alla sanatoria, versando entro e non oltre il 15 marzo 2026 la prima o unica rata delle somme dovute.


