1. In sintesi

L’articolo 1, comma 934, della legge 199/2025, intervenendo in materia di sgravio dell’Iva per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall’Unione europea, ha introdotto un nuovo comma 2-bis all’articolo 4-bis del Dl 193/2016 (sostanzialmente ripreso dall’articolo 79 dell’allegato del Dlgs 10/2026, applicabile dal 1° gennaio 2027). La norma prevede l’introduzione di un processo di validazione unico per le cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare, di importo complessivo superiore a 70 euro, trasportati nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione da viaggiatori domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione europea ex articolo 38-quater Dpr 633/1972 (sostanzialmente ripreso dall’articolo 51 dell’allegato del Dlgs 10/2026).

In attuazione di quanto previsto dalla legge 199/2025 e dalla determinazione direttoriale 248879 del 28 aprile 2026, l’Adm (con l’avviso del 26 giugno 2026) ha provveduto a pubblicare le istruzioni operative relative ai soggetti che esercitano attività di intermediazione per il rimborso dell’Iva. Occorre evidenziare che la procedura in argomento si affianca al processo di validazione unico attivabile presso uno degli sportelli doganali o attraverso l’applicazione “VatRefund”.

L’obiettivo consiste nell’ottimizzazione e nella semplificazione delle procedure di gestione delle richieste di rimborso riguardanti l’uscita dei beni dal territorio doganale dell’Ue.

2. La disciplina della tax free shopping

In base all’articolo 38-quater del Dpr 633/1972, i cessionari possono acquistare beni in Italia senza pagamento dell’Iva se sussistono condizioni sia soggettive sia oggettive.

Con riferimento alle condizioni soggettive, possono fruire dell’agevolazione i cessionari domiciliati o residenti fuori dal territorio dell’Ue, compresi i territori esclusi dall’Ue ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. a) e b) del Dpr 633/1972 come Livigno e il Monte Athos (circolare min. Finanze 145 del 10 giugno 1998). Lato cedente, invece, non sono richieste condizioni specifiche. Tuttavia, occorre sottolineare che questi soggetti restano distinti dagli intermediari che eseguono il rimborso.

Quanto agli elementi oggettivi, deve trattarsi di acquisto di beni (e, dunque, non di prestazione di servizi):

• destinati all’uso familiare o personale, da trasportarsi nei bagagli personali;

• di importo complessivo superiore a 70 euro (prima della modifica apportata dall’articolo 1, comma 77, legge 213/2023 tale somma era fissata in 154,94 euro);

• documentati mediante emissione di fattura in formato elettronico, trasmettendo i dati al sistema Otello 2.0 (articolo 4-bis, Dl 193/2016);

• da esportare fuori dal territorio dell’Ue entro il terzo mese successivo all’effettuazione dell’operazione;

• assistiti da visto rilasciato dalla dogana di uscita: ossia dall’ultimo Stato membro UE da cui parte il viaggiatore per raggiungere il proprio Paese di domicilio o residenza;

• la cui prova di uscita dal territorio dell’Ue deve essere ottenuta dal cedente entro il sesto mese successivo all’effettuazione dell’operazione (prima della modifica apportata dall’articolo 1, comma 935, legge 199/2025, il termine era stabilito in quattro mesi), ricevendo la fattura dotata di visto di uscita.

3. Le modalità di sgravio e la cessione con rimborso Iva

Esistono due metodi alternativi di sgravio dell’Iva per i soggetti extra Ue che soddisfano le condizioni precedentemente descritte: i) sgravio diretto mediante l’emissione della fattura da parte del cedente senza l’applicazione dell’imposta (articolo 38-quater, comma 1, Dpr 633/1972); ii) rimborso successivo, mediante l’emissione della fattura con l’applicazione dell’Iva che viene restituita al cessionario in un momento successivo (articolo 38-quater, comma 2, Dpr 633/1972).

Il cessionario può ottenere il rimborso direttamente dal cedente oppure per il tramite di intermediari specializzati. In quest’ultima ipotesi sarà la società di tax refund a rimborsare il cessionario e successivamente ad addebitare al cedente la somma corrispondente al credito Iva dell’acquirente extra-Ue.

Le richieste di rimborso possono essere avanzate presso gli sportelli doganali, attraverso l’applicazione “VatRefund” (in queste ipotesi il processo di validazione unico è già operativo) oppure presso gli sportelli gestiti da intermediari. È in quest’ultimo ambito che interviene la determinazione direttoriale dell’Adm 248879 del 28 aprile 2026, in attuazione dell’articolo 4-bis, comma 2-bis, Dl 193/2016, introducendo anche in questo caso un processo di validazione unica delle fatture.

Innanzitutto, l’ambito di applicazione è circoscritto al processo di validazione unica delle fatture riferite al medesimo cessionario, da effettuarsi al momento dell’uscita dal territorio doganale Ue per i soggetti domiciliati o residenti extra-Ue.

Si applica per i processi attivati dal cessionario presso gli sportelli gestiti da uno degli intermediari incaricati del rimborso dell’Iva. Inoltre, sono espressamente escluse dal processo di validazione unico le fatture emesse da cedenti di altri Stati membri (articolo 1).

La procedura potrà essere attivata esclusivamente a condizione che gli intermediari abbiano previamente acquisito il mutuo consenso dei cessionari e dei cedenti alla condivisione e al trattamento dei dati relativi alle transazioni commerciali con altri soggetti, ai fini dell’attivazione e della gestione del processo di validazione unico (articolo 2).

In ragione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, il processo di validazione unico è operativo con riferimento alle sole fatture trattate nell’ambito dei circuiti degli intermediari che abbiano manifestato reciproca disponibilità all’adesione e all’attuazione del medesimo processo di validazione (articolo 3).

Tali novità entrano in vigore dal 1° luglio 2026 (articolo 4).

In attuazione dell’articolo 3 della determinazione, è stato pubblicato l’avviso Adm del 26 giugno 2026 recante le istruzioni per manifestare le disponibilità degli intermediari al processo di validazione unico. La relativa istanza deve essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo dir.dogane@pec.adm.gov.it, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato dei poteri di firma e di rappresentanza.

L’istanza dovrà indicare gli elementi che seguono.

• Dati identificativi degli altri intermediari: la denominazione (o ragione sociale) e la partita Iva degli altri intermediari con i quali sia stato previamente concluso un accordo di mutua validazione ai fini dell’adesione alla procedura.

• Presentazione individuale: l’istanza deve essere presentata autonomamente da ciascun operatore interessato, al fine di consentire l’abilitazione delle funzionalità informatiche sul sistema “Otello 2.0” necessarie alla consultazione delle fatture emesse da soggetti estranei alla propria rete commerciale.

• Dichiarazione sul trattamento dei dati personali: l’istanza deve essere corredata da una dichiarazione con cui si attesta che l’operatore richiedente e i cedenti aderenti alla procedura hanno adeguatamente integrato le informative rese agli interessati – e le relative richieste di consenso al trattamento – prevedendo espressamente la comunicazione, la condivisione e il trattamento dei dati relativi alle operazioni commerciali da parte degli altri intermediari aderenti al sistema di mutua validazione, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

• Indicazione del codice identificativo della richiesta: l’operatore è tenuto a inserire nell’apposita procedura informatica prevista sul sistema Otello 2.0 il codice identificativo della richiesta associata alla fattura oggetto di lavorazione. Tale requisito è volto a garantire che l’accesso ai dati e le conseguenti attività di gestione della pratica siano effettuati esclusivamente da soggetti previamente individuati dal viaggiatore interessato, assicurando la piena tracciabilità delle operazioni svolte e la corretta imputazione delle responsabilità derivanti dalla gestione del rimborso

4. Le osservazioni conclusive

Il quadro normativo e procedurale delineato dalle novità introdotte dall’articolo 1, comma 934, legge 199/2025 e dai relativi documenti di prassi dell’Adm segna un significativo avanzamento verso la digitalizzazione e la razionalizzazione del sistema del cd. tax free shopping in Italia.

L’introduzione del processo di validazione unico anche presso gli sportelli degli intermediari – che si affianca ai canali già operativi degli sportelli doganali e dell’applicazione “VatRefund” – risponde all’esigenza di garantire maggiore efficienza nella gestione delle richieste di rimborso dell’Iva, semplificando l’esperienza del viaggiatore extra-Ue.

Occorre ribadire come la procedura sia imperniata sul consenso dei soggetti interessati e sulla volontarietà dell’adesione al modello. Infatti, la procedura di validazione unica può essere validata soltanto previa acquisizione del mutuo consenso dei cessionari e dei cedenti alla condivisione e al trattamento dei dati relativi alle transazioni commerciali con altri soggetti. Inoltre, sotto il profilo strutturale, il sistema si fonda sulla volontarietà dell’adesione degli intermediari: il processo di validazione unico opera esclusivamente nell’ambito dei circuiti degli intermediari che abbiano manifestato reciproca disponibilità all’adesione e all’attuazione della procedura. Ne consegue che, in assenza dell’obbligatorietà della procedura, l’estensione effettiva del sistema e la sua capacità di semplificazione dipenderanno, in ultima istanza, dal grado di partecipazione spontanea dei soggetti interessati.

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