1. In sintesi
Dopo una lunga attesa, la quinta edizione della rottamazione dei carichi affidati all’agente della Riscossione è stata riproposta con la legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre scorso.
I contribuenti che decideranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.
La misura, commi 82-101 della legge di Bilancio, si muove nel solco delle precedenti edizioni, introducendo tuttavia alcune rilevanti novità, tra cui la decadenza dalla sanatoria a seguito del mancato o insufficiente pagamento di due rate (anche non consecutive) e l’eliminazione dei 5 giorni di tolleranza precedentemente previsti per il pagamento delle rate. Inoltre, la platea dei potenziali beneficiari viene ampliata, consentendo l’accesso alla sanatoria anche ai contribuenti decaduti dalla rottamazione quater (articolo 1, comma 235, legge 197/2022), purché la decadenza sia intervenuta prima del 30 settembre 2025.
Gli effetti sono analoghi alle precedenti rottamazioni: sospensione delle procedure esecutive in corso, preclusione all’avvio di nuove misure cautelari, possibilità di ottenere il Durc regolare, disapplicazione del blocco dei pagamenti della Pubblica amministrazione, solo per citarne alcuni.
La domanda di adesione dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026, pagando il quantum dovuto: in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure mediante un piano di rateazione fino a 54 rate bimestrali di pari importo, con scadenza finale nel 2035 (non più 18 rate trimestrali, di cui le prime 2 rispettivamente del 10% e 10%).
Attenzione al rispetto del termine (perentorio) di presentazione dell’istanza: il suo mancato rispetto comporta la definitiva esclusione dalla procedura di rottamazione.
È compito di Ader invece avviare la procedura operativa, definendo e pubblicando le modalità telematiche per la presentazione della dichiarazione di adesione entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2026. Si aprirà dunque a breve la fase attuativa della sanatoria.
Sotto il profilo operativo, la gestione della procedura è stata demandata all’agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha pubblicato il 20 gennaio 2026, sul proprio sito istituzionale, le modalità telematiche per la presentazione della dichiarazione di adesione. A supporto dei contribuenti, sono state inoltre rese disponibili ben 19 Faq dedicate alla nuova rottamazione quinquies.
2. L’ambito applicativo
La rottamazione quinquies riguarda i carichi affidati all’agente della Riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
In fase di una prima verifica, è dunque essenziale distinguere la data di notifica della cartella dalla data di affidamento del ruolo, poiché è quest’ultima a rilevare ai fini dell’accesso alla sanatoria.
Nello specifico, la misura agevolativa consente di regolarizzare i carichi derivanti da omesso versamento di:
• imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e da controlli formali e automatizzati (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973, articoli 54-bis e 54-ter del Dpr 633/1972);
• contributi previdenziali dovuti all’Inps, a patto che non siano quelli richiesti a seguito di accertamento.
Sono altresì inclusi:
• i debiti compresi in precedenti misure agevolative (rottamazione bis - 2016; rottamazione ter - 2018; Saldo e stralcio - 2018; rottamazione quater - 2022), dalle quali si è stati dichiarati decaduti. Così, ad esempio, per coloro che risultano decaduti dalla Rottamazione-quater per aver saltato una rata, la nuova sanatoria rappresenta l’ultima chance. La norma esclude invece i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della rottamazione quinquies, sono ricompresi in piani di pagamento della precedente rottamazione quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute. Pertanto, coloro che hanno aderito alla precedente sanatoria e non hanno versato la rata di novembre 2025 o le successive, non possono prestare adesione alla nuova rottamazione.
Per quanto concerne i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative irrogate, l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, legge 689/1981 (cd. “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’articolo 30, comma 1, Dpr 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
Ancora una volta sono ammessi alla sanatoria anche i carichi per i quali pende un contenzioso. In tale eventualità, il debitore dovrà assumere l’impegno a rinunciare ai relativi giudizi che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
3. La procedura e i versamenti
Il vantaggio principale della rottamazione consiste nella possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Sotto il profilo procedurale, i contribuenti interessati potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche, che Ader ha pubblicato sul proprio sito internet il 20 gennaio 2026. Entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda è possibile anche integrare una domanda già inviata.
Si hanno a disposizione due modalità (Online in area riservata/Online in area pubblica) alternative per presentare la domanda.
Per conoscere quali debiti rientrano nella rottamazione quinquies è possibile richiedere il cd. Prospetto informativo in area riservata o tramite il form in area pubblica. Il documento contiene l’elenco delle cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’Inps che possono essere “definiti” e l’importo delle somme dovute in caso di adesione alla misura agevolativa (al netto di eventuali diritti di notifica, spese per procedure esecutive e degli interessi di dilazione previsti in caso di pagamento rateale).
Si tratta di uno strumento importante a disposizione del contribuente che, prima di presentare la domanda, potrà dunque acquisire con esattezza la propria situazione debitoria e verificare i carichi definibili, permettendo così una valutazione del piano di pagamento e del numero di rate più adeguato a garantire un pagamento sostenibile.
Analogamente alle precedenti rottamazioni, il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, ovvero usufruendo di una dilazione dei pagamenti che può arrivare fino a 9 anni.
In particolare, il pagamento potrà essere effettuato nel numero massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare da corrispondersi con le modalità di seguito illustrate:
a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo (anziché del 2% annuo della precedente edizione). Non si applicano, inoltre, le disposizioni generali sulla rateazione delle somme iscritte a ruolo, contenute nell’articolo 19 del Dpr 602/1973.
I versamenti delle some dovute potranno essere effettuati:
• mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore;
• mediante bollettini precompilati, che Ader è tenuta a rendere disponibili, attraverso apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;
• presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Una volta trasmessa la domanda, occorrerà aspettare Ader che entro il 30 giugno 2026 comunicherà l’importo complessivo da versare e il dettaglio delle rate, con le relative scadenze.
La rottamazione quinquies risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati come semplici acconti delle somme dovute, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento:
• dell’unica rata scelta dal debitore (31 luglio 2026) per effettuare il versamento (in caso di pagamento in un’unica soluzione);
• di due rate, anche non consecutive o dell’ultima rata del piano (in caso di pagamento rateale).
Al verificarsi dei predetti eventi, l’agente della riscossione proseguirà l’attività di recupero del debito residuo.
È bene evidenziare che rispetto alle precedenti edizioni di rottamazione non sono più previsti i 5 giorni di tolleranza che consentivano di ritenere tempestivi i pagamenti effettuati oltre la scadenza. Pertanto, sarà necessario adottare un maggiore rigore nei pagamenti. Tuttavia, rispetto al passato è ora possibile saltare una rata senza perdere il beneficio in quanto il legislatore, come visto sopra, ha previsto che, in caso di pagamento rateale, la decadenza dalla definizione agevolata scatta solo in caso di omesso o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive.
Esempio
Si consideri il caso di un contribuente che opti per un piano di 50 rate, versando regolarmente la venticinquesima rata e omettendo il pagamento della successiva. Se il pagamento viene ripreso con la ventisettesima rata, il beneficio resta salvo.
Diversamente, se viene saltata anche la ventottesima rata, il contribuente decade dalla rottamazione, con il conseguente ripristino di sanzioni e interessi originari e azzeramento di tutti i benefici della sanatoria
4. Gli effetti della presentazione della domanda
A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
• sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
• sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
• non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla data di presentazione;
• non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono proseguire quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
• il debitore non è considerato “inadempiente” nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex articolo 28-ter del Dpr 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, ex articolo 48-bis del Dpr 602/1973, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, di somme di ammontare complessivo pari almeno a tale importo;
• si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del Dl 50/2017 che consente il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc).
In definitiva, alla luce dei benefici previsti, la quinta edizione della rottamazione rappresenta un’opportunità di significativo interesse per i contribuenti che intendono saldare i propri debiti con il Fisco.
Resta tuttavia imprescindibile procedere ad un’attenta verifica dei carichi effettivamente definibili, al fine di valutarne l’effettiva convenienza e di individuare un piano di rateazione fattibile e coerente con le proprie risorse finanziarie.


