1. In sintesi
Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha di recente pubblicato la circolare 50031/2023 con cui, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento Ue 2023/1315, interviene sulla disciplina della Nuova Sabatini con particolare riferimento agli investimenti “green”, vale a dire quelli finalizzati a migliorare la sostenibilità e ad avere un minore impatto sull’ambiente.
Tra le novità è anche prevista la modifica della dichiarazione sostitutiva necessaria per questo tipo di investimenti.
2. La Sabatini e gli investimenti “green”
L’articolo 2 del Dl 69/2013 ha previsto la concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del Mimit, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.
Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso e deve rispettare tre condizioni:
• deve avere durata non superiore a 5 anni;
• deve avere un importo compreso tra 20mila e 4 milioni di euro;
• deve essere interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
Con specifico riferimento all’ammontare, il Mise ha chiarito che il limite di 4 milioni deve considerarsi un limite complessivo per la singola impresa, con riferimento a tutte le agevolazioni fruite anche in più finanziamenti.
Il contributo a copertura degli interessi è calcolato applicando un tasso annuo, in via convenzionale, in misura pari al 2,75%; l’aliquota è però innalzata al 3,575% nel caso di investimenti in beni “4.0” e nel caso di investimenti in macchinari, impianti e attrezzature a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi orientati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
Le modalità applicative del contributo per questi investimenti “green” sono state definite con decreto del 22 aprile 2022 mentre con le circolari della direzione generale 410823 del 6 dicembre 2022 e 28277 del 3 luglio 2023 sono stati resi alcuni chiarimenti.
In particolare, ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, è richiesto il possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo oppure di un’idonea certificazione ambientale di prodotto.
3. La certificazione ambientale
Con il decreto del 22 aprile citato, sono state definite le modalità applicative per la concessione della agevolazione con riferimento agli investimenti green. In particolare, l’articolo 14 prevede che il legale rappresentante dell’impresa beneficiaria deve alternativamente:
• dichiarare, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo rilasciata da un organismo indipendente accreditato;
• fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il fornitore del bene agevolato deve, altresì, attestare che con riferimento al bene in questione sussiste un’idonea certificazione ambientale di prodotto riconosciuta a livello europeo oppure un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori del medesimo bene.
Con la circolare 410823 del 6 dicembre 2022, sono individuate nell’allegato 6/C le certificazioni ambientali di processo rilasciate o convalidate da un organismo indipendente accreditato, le certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo e le autodichiarazioni ambientali rilasciate da produttori, importatori o distributori dei beni, idonee ai fini dell’attestazione degli investimenti green ai quali applicare la maggiorazione del contributo.
Successivamente, con la circolare 28277 del 3 luglio 2023 ha aggiornato l’elenco delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo ricomprese nell’allegato 6/C alla menzionata circolare 410823/2022.
4. Le tipologie di investimento
Per le imprese attive in settori che non riguardano la produzione dei prodotti agricoli e la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, la concessione delle agevolazioni avviene nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto ai programmi ammissibili, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 17 del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (regolamento Gber).
Il regolamento (Ue) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, in vigore dal 1° luglio 2023, ha modificato il regolamento Gber ed ha prorogato di 3 anni, sino al 31 dicembre 2026, il periodo di applicazione dello stesso, al fine di garantire la prevedibilità e la certezza del diritto nell’attuazione delle modifiche, in particolar modo per le misure di aiuto di Stato a sostegno della transizione verde e digitale.
In particolare, per effetto delle modifiche del nuovo regolamento, è richiesto che l’investimento per i soggetti prima indicati sia riconducibile ad una delle seguenti tipologie:
a) investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento (prima era prevista la sola creazione di un nuovo stabilimento, senza precisare che tipo di investimenti sono richiesti);
b) ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
c) diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento (prima era richiesta la diversificazione “mediante nuovi prodotti aggiuntivi”);
d) cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall’investimento nello stabilimento (prima era richiesta la “trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente”);
e) acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento:
- che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione;
- mediante un’operazione che avviene a condizioni di mercato;
- da parte di terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.
La semplice acquisizione di azioni di un’impresa non è, pertanto, considerata un investimento iniziale.
5. La domanda con la nuova documentazione
Infine, la circolare 50031 dello scorso 11 dicembre modifica la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal fornitore (allegato 4), che l’impresa deve allegare alla richiesta di erogazione del contributo, in relazione al possesso dei requisiti tecnici di cui all’elenco delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo.
La domanda di agevolazione deve essere compilata in via esclusivamente telematica nella sezione “Gestione nuove domande” del portale dedicato benistrumentali.dgiai.gov.it.
Coloro, quindi, che intendono chiedere l’agevolazione dovranno preoccuparsi di compilare il modulo per la richiesta del contributo nella versione aggiornata.


