1. Agente sportivo alla luce della riforma

Tra i provvedimenti attuativi della legge delega 86/2019, un decreto legislativo ad hoc è dedicato alla professione di agente sportivo, nonché alla regolamentazione dei rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive. Per agente sportivo si intende, in particolare, colui che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni e dal Cio, nonché dal Cip e dall'Ipc, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive. Ciò nell'ottica della conclusione, risoluzione del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, nonché del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione.

Non si tratta di un lavoratore sportivo in senso stretto, ai sensi dell'articolo 25 del Dlgs 36/2021. Piuttosto, l'agente sportivo, per lo svolgimento della propria attività professionale, deve risultare iscritto in apposito Registro nazionale istituito presso il Coni previo superamento di esame di abilitazione diretto ad accertarne l'idoneità e pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro. Un aspetto da rilevare riguarda la gestione di tale Registro che resta in capo al Coni, a differenza di quanto previsto per l'elenco degli enti sportivi dilettantistici di cui al Dlgs 39/2021 la cui competenza – ad opera della riforma dello Sport – è invece passata dal Coni al Dipartimento per lo Sport.

Una volta ottenuto il titolo di agente sportivo – conseguito a seguito del superamento dell'esame di abilitazione – questo ha carattere permanente ed è personale e incedibile. In questo senso è fatto divieto ai lavoratori sportivi, associazioni e società di avvalersi di soggetti non iscritti al registro nazionale. Con l'ulteriore specifica che è nullo il contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi (articolo 5, comma 6, Dlgs 37/2021). La procedura per l'iscrizione al Registro, la relativa durata e le modalità di rinnovo, nonché gli obblighi di aggiornamento del Registro e le cause di cancellazione non sono ancora state disciplinate, attendendo apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In attesa della sua adozione, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni del Dm 24 febbraio 2020 che, in questa fase transitoria della riforma, continua a rilevare con riguardo ai requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro, nonché alle modalità di conseguimento dei titoli abilitativi e il riconoscimento in Italia dei titoli abilitativi conseguiti in altri Stati membri.

L'attività di agente sportivo, in ogni caso, può essere esercitata a titolo individuale ovvero in forma societaria. In quest'ultima ipotesi, la riforma dello Sport individua i requisiti minimi in termini di costituzione (si veda articolo 9, Dlgs 37/2021).

È consentito l'esercizio dell'attività di agente sportivo anche da parte dei c.d. agenti stabiliti. Trattasi di cittadini dell'Unione europea abilitati in altro Stato membro che possono svolgere la professione anche in Italia, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 13 della Direttiva 2005/36/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. In quest'ipotesi, è consentita l'iscrizione nell'apposita sezione «Agenti sportivi stabiliti» del Registro nazionale del Coni, secondo regole e procedure fissate da apposito decreto di cui si attende l'emanazione. Se il citato provvedimento si porrà in linea con il sistema previgente, a livello operativo, spetterà all'agente stabilito presentare istanza alla federazione nell'ambito della cui disciplina sportiva intendono operare. Sarà poi onere della Federazione accertare che il richiedente sia abilitato ad operare nell'ambito della federazione sportiva del paese di provenienza, iscrivendolo alla sezione speciale del Registro federale e dandone comunicazione al Coni entro 30 giorni per l'iscrizione nell'albo nazionale.

Spetterà inoltre al decreto non solo disciplinare la procedura di richiesta, ma anche le misure compensative necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro che possono consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento. Decorsi 3 anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro nazionale, l'agente sportivo stabilito, che sia in regola con gli obblighi di aggiornamento e abbia esercitato l'attività in Italia in modo effettivo e regolare, può richiedere l'iscrizione ordinaria al Registro nazionale, senza essere sottoposto all'esame di abilitazione. Ciò, tuttavia, purché l'esercizio dell'attività in Italia sia comprovato dal conferimento di almeno 4 incarichi all'anno per 3 anni consecutivi nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale.

Sotto il profilo fiscale, come chiarito anche da recente prassi dell'Amministrazione finanziaria, le prestazioni dell'agente sportivo costituiscono esercizio di libera professione (Rm 21 novembre 2022, n. 69/E). Con la specifica, dunque, i redditi conseguiti dall'agente sportivo rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo, in base a quella disposizione secondo la quale «Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni» (articolo 53, Tuir). Discorso diverso, invece, ove l'attività sia svolta in forma societaria. In quest'ipotesi, nel presupposto che il modello prescelto sia commerciale, i redditi prodotti costituiranno redditi d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del Tuir.

2. Il nuovo modello giuridico della Società di agenti sportivi

Il nuovo modello giuridico della società di agenti sportivi si inserisce in un'economia sempre più evoluta, strutturata in attività che si svolgono in forma organizzata. In questo scenario si inserisce l'obiettivo del legislatore della riforma di regolamentare i patti sociali delle società promosse dagli agenti che intendono svolgere la propria attività di mandatari in forma societaria. Si tratta, a dire del Notariato nel citato Studio, della disposizione del Dlgs 37/2021 più rilevante sotto il profilo notarile. Due sono le forme giuridiche espressamente ammesse dalla normativa per la società di agenti sportivi:

- società di persone;

- società di capitali.

Nulla si specifica con riguardo alla forma giuridica di società cooperativa il cui utilizzo resta dunque discusso secondo il Notariato in questa fattispecie e che è invece ammessa espressamente per il diverso modello delle società sportive dilettantistiche.

La costituzione della società di agenti sportivi è consentita al ricorrere di specifiche condizioni previste da legge, ai sensi dell'articolo 9 del Dlgs 36/2021.

A livello operativo, per sottoscrivere in proprio nome contratti di mandato sportivo, la società dev'essere iscritta in un'apposita sezione riservata, «Società di agenti sportivi», del Registro Nazionale degli agenti sportivi. Al momento di presentazione dell'istanza, occorrerà depositare la seguente documentazione:

- copia autenticata dell'atto costitutivo della società;

- statuto;

- libro dei soci;

- elenco nominativo degli organi sociali;

- elenco nominativo dei dipendenti e collaboratori.

In caso di variazione dei dati, spetta alla società darne apposita comunicazione al Registro entro 20 giorni dalla data di avvenuta modifica (articolo 9, comma 3, Dlgs 37/2021).

Come chiarito nello studio del Notariato, l'oggetto sociale deve essere esclusivo e risultare in via espressa nei patti parasociali. Vale a dire essere costituito solo dalle attività ammissibili e previste dall'articolo 3, Dlgs 37/2021 che, come anticipato, riguarda l'intermediazione al fine della conclusione, risoluzione o rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione. Questa indicazione dovrà tuttavia tenere conto della possibilità per l'ente societario di svolgere anche attività diverse da quelle principali di cui al citato articolo 3, sempreché connesse e strumentali a quest'ultime.

La normativa impone inoltre dei vincoli prevedendo che la maggioranza assoluta delle quote della società sia detenuta dagli agenti sportivi. È evidente, in questo senso, la volontà del legislatore di mantenere in capo a questi il controllo dell'ente. In ogni caso, a dire anche del Notariato, la formulazione adottata dal legislatore è generica e non risulta del tutto coordinata con l'impianto normativo, posto che la maggioranza delle quote riguarderebbe le società di persone e società a responsabilità limitata. Non anche le società per azioni ove il vincolo dovrebbe intendersi come maggioranza del capitale. Si tratterebbe in ogni caso di limitate ipotesi, giacché nulla si dice sul controllo delle deliberazioni e sulle partecipazioni non proporzionali o con voto limitato in cui la distinzione tra soci agenti sportivi (titolari della maggioranza del capitale) e soggetti non agenti sportivi potrebbe perdere significato.

Sempre sul punto va specificato il divieto di iscrivere nell'elenco delle società costituite dagli Agenti Sportivi società con azioni al portatore. Ciò ai sensi dell'articolo 19, comma 2 lettera b) del Regolamento Coni degli Agenti Sportivi, dal momento che – come chiarito anche dal Coni - non risulterebbe consentito verificare l'effettiva e perdurante sussistenza del requisito della maggioranza assoluta del capitale sociale in capo ai soci agenti sportivi. Nello stesso senso è da ritenersi esclusa dall'iscrizione la società posseduta da una fiduciaria la cui maggioranza di capitale è detenuta da agente sportivo iscritto al Registro.

Allo scopo di assicurare che il controllo societario rimanga in capo a agenti sportivi iscritti nel relativo Registro è inoltre previsto che spettino a questi ultimi i poteri di rappresentanza e gestione. Sarà ovviamente necessario che i patti sociali prevedano clausole espresse sul punto. Va tuttavia considerato che tale limitazione non deve intendersi in senso restrittivo, come divieto a nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione un soggetto diverso dall'agente sportivo sempreché questo non abbia poteri di rappresentanza. Va, comunque, segnalato che a tal proposito nulla è stato previsto in caso di inosservanza di tale prescrizione. Nel silenzio della legge, si può ipotizzare che il mancato rispetto o il venir meno di una o più delle condizioni richieste per questa tipologia societaria determinano, rispettivamente, il rifiuto di iscrizione o la cancellazione nel «Registro Nazionale degli agenti sportivi» che sembrerebbe costituire la sanzione più grave per la operatività della società.

Un profilo peculiare riguarda, poi, il tema della partecipazione dell'agente sportivo a più società. Il legislatore, come sopra anticipato, ha escluso che i soci posseggano, in via diretta o mediata, quote di partecipazione di altre società di agenti sportivi. Non si tratta dell'unico vincolo previsto sul tema rispondendo allo scopo di evitare che possano insorgere ipotesi di conflitto di interesse nell'ambito delle attività esercitate e che, nello stesso senso, richiama quanto già previsto per altre fattispecie sempre nell'ordinamento sportivo. Ci si riferisce, in particolare, all'articolo 9, comma 4 del Dlgs 37/2021 che vieta a soci, collaboratori e dipendenti della società di agenti sportivi di svolgere la medesima attività in operazioni in cui sia parte la stessa società di agenti sportivi.

Nonché alla disposizione di cui all'articolo 11 del Dlgs 36/2021 che, seppure con diversa funzione e ambito applicativo, è tesa ad evitare che gli amministratori degli enti sportivi dilettantistici possano svolgere qualsiasi altra carica in altri enti affiliati alla stessa Federazione sportiva, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva.

3. L'incarico di mandato sportivo

Ultimo aspetto riguarda, infine, il contratto di mandato sportivo tra l'atleta e la società. L'articolo 5 del Dlgs 37/2021 prevede una specifica disciplina stabilendo che il contratto deve essere redatto obbligatoriamente in forma scritta e contenere i seguenti elementi:

- generalità complete delle parti contraenti;

- oggetto del contratto;

- data di stipulazione del contratto;

- compenso dovuto all'agente sportivo o alla società di agenti sportivi, nonché le modalità e condizioni di pagamento;

- sottoscrizione delle parti del contratto.

In base ad espressa previsione legislativa, il termine di durata del contratto non deve essere superiore a due anni. Nel caso di apposizione di un termine superiore o di mancata indicazione del termine, la durata del contratto è da intendersi automaticamente pari a due anni. Con la specifica che sono da intendersi nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto.

Il contratto può contenere una clausola di esclusiva a favore dell'agente sportivo o società di agenti sportivi, in assenza della quale si deve intendere a titolo non esclusivo e deve essere depositato entro 20 giorni dalla data di stipulazione presso la Federazione Sportiva professionistica, a pena di inefficacia. In questo senso, ai fini di assicurare il deposito è inoltre prevista l'istituzione, presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale, di un Registro dei contratto di mandato sportivo sottoscritti dagli atleti con gli agenti o società di agenti sportivi.

La normativa prevede il divieto per lavoratori sportivi, società e associazioni sportive di avvalersi di soggetti non iscritti al Registro nazionale e sancisce la nullità del contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, o che si trovi in conflitto di interessi o di incompatibilità. Tale sanzione si distingue da quanto previsto ante riforma in cui il rimedio per il contratto sottoscritto con l'agente «abusivo» consisteva, oltreché nella nullità del contratto stipulato, anche nella nullità del tesseramento ottenuto mediante la cooperazione dell'agente con la Federazione sportiva professionistica (articolo 7, Dpcm 23 marzo 2018). In assenza di tale richiamo nella nuova normativa, occorrerà verificare se la stessa possa continuare a trovare applicazione ovvero debba intendersi superata dalla nuova disposizione normativa.

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