1. In sintesi

Nell’ambito delle misure a favore dell’ecosistema dell’innovazione, la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (legge 16 dicembre 2024, n. 193) ha introdotto una nuova agevolazione per gli incubatori e acceleratori certificati.

Si tratta di un credito d’imposta pari all’8% delle somme investite nel capitale di start up innovative, fino a un massimo annuale di 500.000 euro.

Il beneficio si applica dal periodo d’imposta 2025 e rientra nel regime de minimis.

La misura è disciplinata nel dettaglio dal decreto 26 maggio 2025 (GU n. 141 del 20 giugno 2025), che definisce criteri di accesso, modalità di fruizione e casi di decadenza.

2. Incubatori e acceleratori: soggetti strategici per la crescita dell’innovazione

Gli incubatori operano nella fase iniziale del ciclo di vita delle start up, offrendo servizi di consulenza, mentoring, accesso a spazi e infrastrutture, networking e supporto alla finanza.

Gli acceleratori, invece, si focalizzano su start up già avviate e ne facilitano la crescita rapida attraverso programmi intensivi e investimenti in equity.

La legge 193/2024 ha riconosciuto formalmente anche gli acceleratori come soggetti certificabili, ampliando la platea dei beneficiari delle agevolazioni.

Spesso tali attori agiscono in forma privata o mista pubblico-privato, attraverso strutture societarie agili, start up studio o fondi corporate.

La recente riforma ha richiesto, inoltre, l’adeguamento dei requisiti di certificazione (articolo 25 Dl 179/2012) e la distinzione tra requisiti strutturali (Tabella A) e di esperienza (Tabella B).

Ciò ha permesso di includere anche soggetti più giovani, a patto che dimostrino performance rilevanti in termini di start up supportate, capitali raccolti e crescita delle imprese incubate o accelerate.

Una caratteristica comune a molti incubatori e acceleratori è la partecipazione diretta al capitale delle start up incubate o accelerate, spesso utilizzando strumenti partecipativi atipici (come i Safe - Simple Agreement for Future Equity) o attraverso strumenti di debito convertendo.

3. Il credito di imposta per incubatori e acceleratori certificati

Il legislatore ha dunque voluto favorire gli investimenti effettuati da questi soggetti nel capitale delle start up incubate o accelerate prevedendo un’agevolazione da fruire attraverso un credito di imposta.

La misura è stata introdotta dell’articolo 32 legge 16 dicembre 2024, n. 193, che ne tratteggia i termini essenziali.

4. Beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta:

I soggetti devono risultare attivi al momento della presentazione dell’istanza, non essere sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie e non avere sanzioni interdittive o altre condizioni ostative alla fruizione di contributi pubblici.

La qualifica deve essere mantenuta per l’intero periodo di fruizione dell’agevolazione.

5. Investimenti ammissibili e misura dell’agevolazione

Sono agevolabili gli investimenti nel capitale sociale di una o più start up innovative:

  • effettuati direttamente;
  • o per il tramite di Oicr o di altre società che investano prevalentemente in start up innovative.

Si precisa che le “altre società” che investono prevalentemente in start up innovative sono società che “al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento agevolato detengono azioni o quote di start up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta”.

L’investimento massimo agevolabile - per ogni soggetto - è pari a 500.000 euro per periodo d’imposta.

Il credito d’imposta è pari all’8% dell’importo investito ed è concesso nel limite complessivo di 1.800.000 euro annui, al netto degli oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore della misura del 4% delle risorse stanziate.

Il soggetto gestore è stato individuato dal Dm 26 maggio 2025 nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia.

Considerando che a luglio 2025 gli incubatori certificati iscritti nell’apposita sezione speciale sono 62, i fondi stanziati consentono di raggiungere una discreta platea di beneficiari.

Per avere un’idea di seguito si è provato a rappresentare l’effetto ipotizzando 3 tagli di investimento:

Come accade per le agevolazioni “ordinarie” anche per questo tipo di agevolazione il legislatore stabilisce un holding period triennale: l’investimento - infatti - deve essere mantenuto per almeno tre anni.

La cessione, anche parziale, costituisce causa di decadenza con gli effetti di cui si dirà più avanti.

Infine, la norma precisa che tale agevolazione è concessa nei limiti previsti dal regolamento (Ue) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Tfue agli aiuti de minimis.

6. Investimento nel “capitale sociale”

La norma e il decreto attuativo in commento non precisano cosa si intenda per somme investite nel “capitale sociale” di una o più start up innovative.

Considerando la legislazione di sistema entro cui questa norma si colloca dovrebbe intendersi capitale e riserva sovrapprezzo, così come accade per le altre agevolazioni “ordinarie” di cui agli articoli 29 e 29-bis Dl 179/2012. Ma, effettivamente, la parola sovrapprezzo non compare in nessuna delle due normative.

Così come l’agevolazione dovrebbe spettare, per esempio, nel caso di investimenti in Safe al momento della conversione in capitale, così come chiarito nel corso dell’interrogazione parlamentare di gennaio 2025 con riguardo alle agevolazioni per investimenti (detrazioni e deduzioni) in start up innovative.

7. La procedura

Il Dm rimanda ad un apposito bando – da adottarsi entro 45 giorni dalla data della sua entrata in vigore – la definizione della data di apertura dei termini delle istanze, la procedura di dettaglio e le altre modalità più operative.

In ogni caso è sufficientemente chiaro il “flusso di lavoro” che deve essere seguito per beneficiare del credito di imposta.

Innanzitutto, verrà implementata una piattaforma gestita da Invitalia, sulla scorta - si ritiene - della piattaforma utilizzata già oggi per presentare le istanze per gli investimenti in de minimis da cui verrà gestito il flusso di lavoro.

1. L’istanza

L’articolo 8 disciplina quindi la procedura di accesso al beneficio prevedendo che, prima dell’effettuazione dell’investimento, gli incubatori e gli acceleratori certificati presentano istanza al soggetto gestore (quindi attraverso la piattaforma di Invitalia).

L’istanza indica per ciascun anno:

  • l’ammontare e le caratteristiche dell’investimento che intendono effettuare;
  • in caso di investimento diretto: gli elementi identificativi della start up innovativa destinataria dell’investimento;
  • in caso di investimento indiretto: gli elementi identificativi dell’organismo di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start up innovative;
  • la data presunta dell’investimento;
  • l’importo del credito d’imposta richiesto.

Si ribadisce che, come accade anche per le altre agevolazioni per investimenti in de minimis, l’istanza deve essere presentata prima dell’effettuazione dell’investimento.

Giova ricordare che il “momento di effettuazione dell’investimento” è stato chiaramente disciplinato dal Dm 7 maggio 2019 e dal Dm 28 dicembre 2020 e coincide con il “deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della start up innovativa o della Pmi innovativa dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del Codice civile”.

2. La modalità di fruizione

Il credito d’imposta può essere fruito:

  • solo dopo l’effettiva realizzazione dell’investimento;
  • esclusivamente in compensazione tramite modello F24;
  • a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento.

L’importo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e può essere utilizzato in più anni.

Non sono quindi ammessi usi diversi dalla compensazione.

Il codice tributo è individuato dall’agenzia delle Entrate con risoluzione ad hoc.

3. I dettagli formali (ai fini dei successivi controlli)

Il Dm prevede anche una serie di controlli che saranno effettuati, anche per il tramite di Invitalia, volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle comunicazioni rese.

A tal fine è previsto che gli incubatori e gli acceleratori beneficiari:

  • devono effettuare i bonifici indicando “l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente decreto”;
  • sono tenuti a conservare, per un periodo di 5 anni dalla data dell’investimento, tutta la documentazione idonea a comprovare l’effettiva esecuzione dell’operazione, pena la revoca del beneficio;
  • si dotino di una certificazione rilasciata da un revisore legale (o dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti), che attesti l’effettuazione e l’entità dell’investimento agevolato.

8. Decadenza dall’agevolazione

Infine, l’articolo 11 affronta analiticamente le cause di decadenza dell’agevolazione, ricalcando, sostanzialmente quanto già previsto per la decadenza dalle agevolazioni ordinarie.

In particolare, costituiscono cause di decadenza:

  • accertamento, successivamente alla concessione dell’agevolazione, dell’assenza di uno o più requisiti di cui all’articolo 25 Dl 179/2012;
  • la presenza di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;
  • la cessione, anche parziale, a titolo oneroso o gratuito, dell’investimento, prima del decorso del termine di 3 anni dalla data di effettuazione dell’investimento, ovvero per l’intervento di altre circostanze che comportano, entro il medesimo termine, il mancato mantenimento dell’investimento, salvi i casi indipendenti dalla volontà del soggetto beneficiario;
  • la perdita delle caratteristiche da parte del destinatario dell’investimento della qualifica di start-up innovativa, prima che sia decorso il periodo di mantenimento triennale;
  • l’impossibilità di svolgimento dei controlli per fatto imputabile al soggetto beneficiario;
  • altre violazioni o inadempimenti riscontrati dal ministero o dall’agenzia delle entrate da cui consegue la non spettanza, anche parziale, del credito d’imposta

Il Dm precisa poi che le disposizioni in materia di revoca di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso di perdita dei requisiti da parte della start-up innovativa dovuta:

  • alla scadenza del termine previsto dalla normativa per la permanenza nella sezione speciale del registro imprese;
  • al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000;
  • alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione;
  • all’acquisizione dei requisiti di Pmi innovativa.

Crediti inesistenti e credi non spettanti

Trattandosi di un credito di imposta, opportunamente il Dm precisa che ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 10 Dlgs 74/2000, costituiscono crediti inesistenti esclusivamente “l’accertamento, successivamente alla concessione dell’agevolazione, dell’assenza di uno o più requisiti di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili”.

In tutti gli altri casi è applicabile la disciplina dei crediti non spettanti.

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