1. In sintesi
Tramite il comunicato dell’agenzia delle Entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2025, n. 297, entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2026 le nuove tabelle nazionali elaborate dall’Automobile club Italia (Aci), contenenti i costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motoveicoli da applicare per il periodo di imposta 2026.
In effetti, è compito dell’Aci elaborare tali tabelle entro il 30 novembre di ogni anno, mentre spetta all’agenzia delle Entrate pubblicarle entro il 31 dicembre di ciascun anno con effetto a partire dall’anno successivo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, Dlgs 314/1997.
Si fa presente che tali tabelle sono valide su tutto il territorio nazionale e servono per conteggiare sia il fringe benefit imponibile dei veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti sia il rimborso chilometrico.
Dal 1° gennaio 2026 è rivisto al ribasso il costo chilometrico dei veicoli attualmente in produzione e si incrementa il costo chilometro dei veicoli fuori produzione a gasolio, elettrici e plug-in.
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2. Il contenuto delle nuove tabelle
Le Tabelle Aci 2026 riportano in dettaglio i parametri di calcolo dei rimborsi chilometrici spettanti ai dipendenti, collaboratori e professionisti che utilizzano il proprio mezzo di trasporto per svolgere l’attività di lavoro e i compensi in natura (c.d. fringe benefit) annuali derivanti dalla concessione ai dipendenti di veicoli aziendali in uso promiscuo vale a dire sia per esigenze di lavoro che per esigenze private (articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir).
Anche quest’anno le Tabelle Aci, come l’anno precedente, sono in totale 16.
Le Tabelle riportano il costo chilometrico di esercizio, Iva inclusa, relativo ad ogni tipologia e marca di autovettura, motociclo e ciclomotore e, a tal fine, i veicoli sono distinti rispettivamente in:
- autoveicoli in produzione (a benzina; a gasolio; a benzina-gpl e ibrido-benzina-gpl; ibrido-gasolio; elettrici; ibridi plug-in; elettrici);
- autoveicoli fuori produzione (a benzina; a gasolio; a benzina-gpl, benzina-metano e metano esclusivo; ibrido-benzina; ibrido-gasolio; elettrici; ibridi plug-in; elettrici);
- motoveicoli (ciclomotori, ciclomotori elettrici, microcar, motocicli e motocicli elettrici);
- autocaravan.
3. Criteri di classificazione dei veicoli
La classificazione degli autoveicoli è stabilita in base a un triplice criterio:
- categoria di veicolo (autoveicolo, motoveicolo e autocaravan);
- tipologia di alimentazione (a benzina, a gasolio, a benzina-gpl, a benzina-metano, elettrici, ibridi plug-in, ibrido-benzina e ibrido-gasolio);
- la circostanza che i veicoli siano in produzione ovvero fuori produzione.
Le Tabelle sono strutturate in 8 colonne per auto, moto e autocaravan (in 6 colonne per le auto ibridi plug-in e elettriche) visto che, per ogni singolo veicolo, vengono evidenziati:
- la marca in ordine alfabetico come, a titolo esemplificativo, Alfa Romeo, BMW, Citroen, Ford;
- il modello (ad esempio, nel caso di autovettura a benzina in produzione di marca BMW, l’auto Z4 SDRIVE 20 I2.0 197 CV MY2023);
- il costo chilometrico relativo ad una percorrenza di 15.000 chilometri da rimborsare in busta paga al dipendente o da corrispondere a seguito della fattura presentata dal professionista;
- il fringe benefit annuale da riportare nella dichiarazione annuale dei redditi ex articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, che è articolato in 3 o 4 colonne a seconda della percentuale da considerare (10%, 20%, 25%, 30%, 50%, 60% in base al tipo di alimentazione).
In sostanza, le nuove Tabelle Aci 2026 individuano, per tutti i modelli, gli importi dei fringe benefit in apposite colonne distinte in base alle percentuali da impiegare.
Attenzione
Le percentuali del fringe benefit del 10% riguardano i veicoli elettrici e quelle del 20% i veicoli ibridi plug-in.
4. Composizione dei costi chilometrici
Per conteggiare la somma a titolo di rimborso chilometrico che deve essere riconosciuta al dipendente, collaboratore o professionista che utilizza la propria autovettura (oppure un’autovettura noleggiata per una specifica trasferta) in base all’incarico ricevuto dal datore di lavoro o committente, per rifondere le spese da questi sopportate, si assume il costo chilometrico.
Contribuiscono al costo chilometrico riferibile ad ogni singolo autoveicolo/motoveicolo due tipi di elementi:
- componenti proporzionali al grado di utilizzo del veicolo (carburante, pneumatici, manutenzione e riparazione);
- componenti non proporzionali o fissi (quota di ammortamento capitale, quota interessi sul capitale investito, assicurazione per la responsabilità civile, pedaggio, parcheggio e tassa automobilistica).
5. Computo del rimborso chilometrico per l’uso dell’auto esclusivamente aziendale
Per conteggiare il rimborso chilometrico da erogare al lavoratore che si serve della propria autovettura per esigenze lavorative, si moltiplica il numero dei chilometri percorsi per il costo chilometrico corrispondente alla tipologia, alla marca e al modello dell’auto utilizzata.
Se il modello di autovettura impiegata dal dipendente non compare tra quelli compresi nelle Tabelle Aci (ad esempio, perché non è ancora stato immesso in commercio), si considera l’importo corrispondente al modello di autovettura similare per caratteristiche.
Come ha chiarito la circolare dell’agenzia delle Entrate 22 dicembre 2025, n. 15/E, anche in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale non concorre a formare il reddito il rimborso, in forma di indennità chilometrica, riconosciuto al lavoratore per l’uso del mezzo privato, calcolato secondo i parametri delle Tabelle Aci, purché opportunamente comprovato e documentato.
Per l’accesso al beneficio è necessario che i rimborsi siano determinati in base alle tabelle approvate annualmente dall’Aci, considerati la percorrenza, il tipo di automezzo usato dal dipendente e il costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura, e che tali elementi risultino dalla documentazione giustificativa interna conservata dal datore di lavoro, che l’azienda è tenuta ad esibire ai verificatori in caso di controllo da parte dell’agenzia delle Entrate o della Guardia di finanza.
Quando la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere dalla propria residenza la località di missione risulta inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, il rimborso è esente da ogni tassa o contributo, mentre, se il tragitto casa-destinazione si rivela più lungo rispetto a quello lavoro-destinazione, il rimborso chilometrico può essere erogato in misura piena, ma la quota parte riferibile alla tratta casa-lavoro deve considerarsi reddito imponibile Irpef ai sensi dell’articolo 51, comma 1, Dpr 917/1986.
6. Modalità di calcolo del fringe benefit per l’uso promiscuo
I fringe benefit costituiscono dei benefici accessori e complementari rispetto alla remunerazione principale concessi dal datore di lavoro o committente a determinati soggetti (dipendenti o collaboratori).
A differenza dell’emolumento principale, costituiscono dei benefici tassabili corrisposti in natura ex articoli 51 e 52 Dpr 917/1986 e sono quantificati in misura forfettaria per le auto ad uso sia aziendale che extra-aziendale, per presunzione legale, a nulla rilevando gli effettivi costi di impiego del veicolo e dalla percorrenza reale effettuati dal lavoratore.
Occorre operare una distinzione tra i veicoli immatricolati con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024 rispetto ai veicoli immatricolati con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Per i veicoli immatricolati con contratti stipulati dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2024, le percentuali da utilizzare per il carico del fringe benefit sono collegate alle emissioni di anidride carbonica (25%, 30%, 50% e 60% rispettivamente per le classi 0-60 g/km, 61-160 g/km, 161-190 g/km e oltre 190 g/km di CO2).
Ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, riscritto ad opera dell’articolo 1, comma 48, legge di Bilancio 2025, per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Codice della strada (Dlgs 30 aprile 1992, n. 285), i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione a partire dal 1° gennaio 2025, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, assegnati ai dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
Tuttavia, la percentuale è ridotta alle misure di seguito indicate:
- 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Come ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 14 agosto 2020, n. 46, si ricorda che la locuzione “di nuova immatricolazione” va ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° gennaio 2025; il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Infine, è necessario, tra l’altro, che il veicolo sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il reddito che ne deriva deve essere ragguagliato al periodo dell’anno computando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato al lavoratore, non considerando il numero dei giorni di effettivo impiego da parte dello stesso.
Il reddito fiscalmente imponibile si considera al netto delle somme eventualmente trattenute o corrisposte dal dipendente nello stesso periodo di imposta per l’impiego del veicolo (metodo della trattenuta o del versamento).
Occorre rilevare che il reddito convenzionale, una volta suddiviso in dodicesimi, confluisce nella retribuzione mensile lorda e deve essere assoggettato sia alle ritenute fiscali sia a quelle previdenziali, fermo restando che il suo importo e le relative modalità di valorizzazione vanno riportati nelle annotazioni alla certificazione unica rilasciata ogni anno al dipendente secondo quanto ha chiarito espressamente la circolare 17 aprile 2007, n. 21/E.
Si applica il criterio della valutazione dell’imponibile separata per il box o per gli eventuali altri beni o servizi accessori (ad esempio, parcheggio, custodia) concessi al dipendente e connessi all’uso del mezzo.
Il benefit del servizio di ricarica elettrica gratuita che una società vuole riconoscere a tutti i dipendenti che proveranno di avere acquistato auto elettriche, entro un determinato periodo di tempo, utilizzando ove possibile l’energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici (o, in alternativa, se ciò non sia praticabile, stipulando una convenzione con un soggetto terzo fornitore del servizio di ricarica) può beneficiare del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente se (risposta agenzia delle Entrate 329/E/2022):
- è limitato in termini di importo e/o di KW totali di ricariche effettuabili, al fine di evitare abusi;
- soddisfa il requisito della finalità educativa previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f), Tuir.
Esempio di calcolo del fringe benefit
L’azienda xy s.p.a. concede al dipendente Giovanni Rossi ad uso promiscuo l’autoveicolo elettrico in produzione Honda e Advance 36KW Elettrica di nuova immatricolazione con contratto stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Da Tabelle Aci, il costo di percorrenza per 15.000 km è di 0,4508 euro (15.000 x 0,4508= 6.762).
La misura del fringe benefit è pari a 676,20 euro su base annua tenuto conto di una soglia del 10% riferita a livello di emissioni zero (6.762 x 10%).
Il fringe benefit mensile ammonta a 56,35 euro (676,20/ 12).
7. Soggetti interessati
La procedura di calcolo del costo chilometrico mediante le Tabelle Aci coinvolge le imprese costituite in qualunque forma giuridica (imprese individuali, società di persone o di capitali), gli enti pubblici o privati e i lavoratori autonomi in forma individuale od associata, qualora abbiano dei lavoratori dipendenti o collaboratori che utilizzano la propria auto per le trasferte di lavoro, oltre agli studi associati nei quali i singoli professionisti impiegano l’auto propria per l’attività espletata all’interno dell’associazione professionale.
8. Deducibilità Irpef/Ires dei costi auto
A norma dell’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), Tuir, ai fini delle imposte sui redditi valgono alcune limitazioni soggettive e oggettive alla possibilità di portare in deduzione dal reddito di impresa o di lavoro autonomo occasionale i costi relativi alle autovetture e agli altri veicoli (ad esempio, carburanti, lubrificanti, bolli ed assicurazioni).
Sono deducibili al 100% i costi dei veicoli esclusivamente strumentali all’attività di impresa e di quelli ad uso pubblico, non importa se acquisiti in proprietà o detenuti in leasing, noleggio o locazione.
I limiti valgono per l’uso promiscuo di determinati autoveicoli e per l’utilizzo da parte di agenti e rappresentanti di commercio nonché per gli artisti e professionisti anche in forma associata.
I limiti oggettivi riguardano i veicoli di elencati ex articolo 54, comma 1, lettere a), c), m), e 52, comma 1, lettere a) e b), e 53, comma 1, lettera a), Dlgs 285/1992 (ad esempio, le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo).
Sono fissate alcune regole specifiche di seguito illustrate:
- i costi degli autoveicoli si deducono in misura pari al 70%, qualora siano concessi in utilizzo promiscuo ai lavoratori per la maggior parte del periodo di imposta (sono deducibili al 20%, se impiegati dalle imprese o dagli esercenti arti e professioni e, infine, nella misura dell’80%, quando sono utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio);
- nell’ipotesi di acquisto, noleggio e leasing, la percentuale di deduzione del 20% per gli esercenti attività di impresa o arte o professione ovvero dell’80% per gli agenti e rappresentanti di commercio deve essere conteggiata su un importo massimo di costo fiscalmente riconosciuto variabile in relazione alla modalità di acquisizione e alla categoria di veicolo;
- in caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità del 20% è ammessa per un solo veicolo (se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all’articolo 5 Tuir, la deducibilità spetta per un solo veicolo per ogni socio o associato);
- non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede 18.075,99 euro (25.822,84 euro per gli agenti e rappresentanti di commercio) per le autovetture e gli autocaravan, 4.131,66 euro (5.164,57 euro per gli agenti e rappresentanti di commercio) per i motocicli e 2.065,83 euro per i ciclomotori e non si considera l’importo dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo dei veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni sono utilizzati in locazione finanziaria, né dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede 3.615,20 euro per le autovetture e gli autocaravan, 774,69 euro per i motocicli e 413,17 euro per i ciclomotori;
- se l’attività artistica o professionale è esercitata da società semplici e associazioni ex articolo 5 Tuir, i limiti sono riferiti a ciascun socio o associato;
- nel caso dei contratti di locazione anche finanziaria e di noleggio, le soglie sono ragguagliate ad anno;
- in base alla circolare 12/E/2008, i limiti di deducibilità non si applicano sul costo deducibile preso a base per determinare l’ammontare degli ammortamenti stanziabili per l’intera vita utile del bene, ma, al contrario, devono essere applicati esercizio per esercizio sulle singole quote di ammortamento dei beni, mentre, ex risoluzione 179/E/2001, la deducibilità dell’ammortamento e delle spese di impiego per autovettura uso ufficio è integrale solo se il veicolo è effettivamente utilizzato come ufficio mobile nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa;
- si deducono senza limiti le spese relative ai veicoli non a motore (biciclette, velocipedi e gondole), ai veicoli a motore alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, anche quando sono temporaneamente impiegati per scopi pubblicitari o promozionali, ai veicoli utilizzati come beni unicamente strumentali l’esercizio dell’impresa (ad esempio, scuola guida), ai veicoli ad uso pubblico (ad esempio, taxi) e ai veicoli diversi da quelli sopra riportati (autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati e autosnodati, mezzi d’opera).
Si rileva che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nei limiti suindicati se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, Tuir.
Sono deducibili al 100% i costi dei veicoli esclusivamente strumentali all’attività di impresa e di quelli ad uso pubblico, non importa se acquisiti in proprietà o detenuti in leasing, noleggio o locazione.
Attenzione
La circolare 48/E/1998 ha chiarito che i promotori finanziari e gli agenti di assicurazione sono equiparati agli agenti e rappresentanti di commercio.
9. Detraibilità Iva dei costi auto
La detrazione dell’imposta sugli acquisti e sulle spese di gestione (carburante, riparazioni) è fissata al 40% per i veicoli non esclusivamente strumentali (limitazione prorogata con decisione Ue 2025/2529 del Consiglio europeo, pubblicata il 12 dicembre 2025, fino al 31 dicembre 2028).
La detrazione sale al 100% solo per i veicoli integralmente strumentali o per quelli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
10. Premi RC auto 2026
La legge di Bilancio 2026, all’articolo 1, commi 60-64, contiene un aumento della tassazione sui premi per le polizze RC auto (responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti chiusa).
Infatti, per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, l’aliquota di tassazione sale dal 2,5% al 12,5%.
la legge di Bilancio 2026 punta chiaramente a incentivare la transizione verso veicoli a basse emissioni (elettrici e plug-in) attraverso una tassazione significativamente ridotta rispetto ai motori termici tradizionali.
Le disposizioni si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.


