1. In sintesi
Dal prossimo 1° luglio 2026 sarà possibile validare in maniera unitaria, presso gli intermediari operanti nel tax refund, più fatture elettroniche tax free emesse nei confronti di un medesimo cessionario. Considerando la condivisione di dati commerciali riferiti a operazioni gestite da altri intermediari, la procedura è, da un lato, subordinata all’ottenimento del mutuo consenso di cedente e cessionario e, dall’altro, risulta limitata alle fatture trattate nell’ambito di circuiti di intermediari che abbiano manifestato la reciproca disponibilità ad aderire.
2. Validazione unica
Con determinazione direttoriale n. 248879 del 29 aprile 2026, pubblicata il 5 maggio scorso, l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dato attuazione all’articolo 1, comma 934, legge di Bilancio 2026.
Per ottenere il rimborso dell’Iva documentata con l’emissione di una fattura tax free attraverso Otello 2.0., il turista extra-Ue deve preoccuparsi di ottenere il visto uscire doganale elettronico.
A tal fine è necessario presentare ogni singola fattura in maniera separata oppure, in caso di utilizzo diretto degli sportelli doganali o dell’app VatRefund, chiedere il rimborso in maniera unitaria su tutte le fatture di acquisto, non essendoci un problema di condivisione di dati commerciali tra intermediari privati concorrenti.
La nuova procedura permetterà invece di richiedere, anche presso le società di refund, una validazione unica presentando una sola volta tutte le fatture intestate allo stesso acquirente, contestualmente all’uscita dal territorio doganale. Il turista potrà recarsi quindi allo sportello di un intermediario il quale, recuperate tutte le fatture elettroniche intestate allo stesso cliente, anche se emesse da esercenti diversi che si avvalgono di intermediari diversi, le sottoporrà ad un unico processo di validazione con visto uscire.
L’intermediario, che gestisce la validazione e opera il rimborso, venendo tuttavia a conoscenza anche dei dati commerciali di operazioni che transitano per circuiti dei suoi concorrenti, ha necessità di ottenere preventivamente il consenso di cedente e cessionario.
La validazione unica sarà possibile, inoltre, solamente per le fatture trattate nell’ambito di circuiti di intermediari che abbiano manifestato la reciproca disponibilità ad aderire alla procedura. Restano escluse da questa procedura le fatture emesse da cedenti stabiliti in altri Stati membri Ue.
3. Le fatture tax-free e le novità
Dal 1° gennaio 2026 sono divenute operative le modifiche dei commi 1 e 2 dell’articolo 38-quater Dpr 633/1972 che hanno portato a sei mesi (rispetto ai previgenti quattro dal momento di compimento dell’operazione), il termine per la restituzione della fattura al cedente da parte del cessionario con l’indicazione degli estremi del passaporto.
Le modifiche sono state introdotte dai commi 934 e 935 dell’articolo 1 legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026). In particolare, il comma 934 ha innovato l’articolo 4-bis Dl 193/2016 il quale ha imposto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’obbligo di emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping attraverso l’interoperabilità tra il sistema SdI di fatturazione elettronica e Otello (Online tax refund at exit: light lane optimization): si tratta delle operazioni per cui si rende applicabile l’articolo 38-quater Dpr 633/1972, in materia di sgravio dell’imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall’Unione europea.
Tramite questi sistemi, i “privati consumatori”, domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione europea, possono infatti acquistare nel territorio dello Stato beni per uso personale o familiare, destinati ad essere trasportati nei propri bagagli personali, per un importo superiore a 70 euro (Iva inclusa), senza dover corrispondere la relativa imposta o, in caso di pagamento della stessa, con diritto al successivo rimborso.
Lo sgravio dell’Iva a favore del viaggiatore extra-Ue può essere realizzato secondo due modalità:
- all’atto dell’acquisto, l’esercente può decidere di non applicare l’imposta, scorporandola dal prezzo di vendita;
- in alternativa, può addebitare l’Iva in fattura e l’acquirente ne può ottenere il rimborso dimostrando l’uscita dei beni dal territorio unionale.
In entrambi i casi, l’esercente emette ed invia la fattura in formato elettronico, tramite il sistema Otello 2.0, direttamente all’agenzia delle Dogane e Monopoli, rilasciando contemporaneamente all’acquirente il documento in formato analogico o elettronico via e-mail, con l’indicazione del codice ricevuto in risposta dal sistema informatico, che ne certifica l’avvenuta acquisizione. L’esercente, nonostante realizzi una cessione verso un soggetto non residente, non è tenuto ad inviare la comunicazione dati delle operazioni con l’estero, in quanto è sufficiente la trasmissione delle fatture al sistema Otello che le mette a disposizione, a sua volta, all’agenzia delle Entrate. All’atto dell’uscita dal territorio, viene rilasciato un visto doganale di uscita, anch’esso elettronico, che chiude fiscalmente l’operazione.
La richiesta del visto doganale avviene presso i punti dedicati, contestualmente all’uscita del turista dal territorio doganale dell’Unione.
Nel caso in cui sia stata addebitata l’imposta all’atto dell’acquisto, l’esercente, dopo avere ricevuto prova dell’uscita dei beni dall’Ue, è chiamato a rimborsare direttamente al viaggiatore straniero l’Iva da quest’ultimo precedentemente assolta.
A seguito di tale operazione il commerciante nazionale acquisisce il diritto a recuperare l’imposta mediante emissione di una nota di variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2.
Il rimborso dell’imposta applicata sulle cessioni a viaggiatori extra-Ue può avvenire anche a cura di società specializzate.
Il provvedimento direttoriale, adottato in attuazione di quanto prescritto dal comma 934 della legge di Bilancio 2026, stabilisce le modalità per semplificare le procedure di evasione delle richieste di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto contestualmente all’uscita dal territorio doganale. Tali modalità, come sopra evidenziato, prevedono un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse dal cedente in modalità elettronica e intestate al medesimo cessionario, rispettando le normative sulla protezione dei dati personali.
Le modifiche introdotte dal comma 935 sono intervenute, invece, direttamente nel corpo dell’articolo 38-quater del decreto Iva, e, in particolare, ai commi 1 e 2, prevedendo che l’esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell’Ue, entro il sesto mese (rispetto al previgente “quarto”) successivo all’effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione dell’operazione entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.
4. Il focus sull’operatività
Come ricordato dall’agenzia delle Dogane e Monopoli, il rimborso dell’Iva per gli acquisti effettuati in Italia da soggetti non residenti/domiciliati nell’Unione europea avviene previo rispetto di alcune regole essenziali.
I viaggiatori residenti o domiciliati fuori dell’Unione possono ottenere lo sgravio diretto o il rimborso successivo dell’Iva gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale (articolo 38 quater Dpr 633/1972) con il rispetto delle seguenti condizioni:
Requisiti
1) il valore dei beni acquistati, per ogni fattura, deve essere superiore ai 70 euro (fino al 31/01/2024 il valore era 154,94 euro);
2) la merce deve essere destinata all’uso personale o familiare e trasportata nei bagagli personali;
3) sulla fattura devono essere riportati la descrizione della merce, i dati anagrafici del viaggiatore stesso, gli estremi del passaporto o altro documento equipollente per comprovare che il viaggiatore è residente o domiciliato fuori dall’Ue;
4) l’uscita dei beni dal territorio Ue deve avvenire entro il terzo mese successivo alla data di emissione della fattura e deve essere comprovata dal “visto doganale”;
5) la fattura così convalidata deve essere restituita al venditore italiano entro i sei mesi successivi al mese di acquisto.
Come sopra indicato, presso i punti di uscita nazionali è attivo dal 1° settembre 2018 il servizio Otello, una procedura che digitalizza il visto da apporre alle fatture tax free, emesse in modalità elettronica. Il viaggiatore, al momento dell’acquisto, deve aver cura di verificare che sulla copia della fattura ricevuta dal negoziante sia presente il codice richiesta che attesta l’invio della stessa ad Otello.
Rileva, quindi, la figura dell’“Intermediario Otello” e delle c.d. società “Tax free” che hanno titolo a rimborsare l’Iva al viaggiatore, contestualmente all’uscita dal territorio doganale dell’Unione europea e che trasmettono i dati delle fatture Tax free ad Otello 2.0 per conto del cedente, utilizzando un proprio certificato di autenticazione e di firma elettronica qualificata.
Il servizio reso dai citati intermediari comporta il pagamento di un corrispettivo che dette società detraggono direttamente dall’ammontare dell’Iva rimborsata al viaggiatore straniero.
Sul portale dell’Agenzia, nella sezione dedicata ad Otello (Otello > Consultazione fatture online), è possibile verificare, attraverso il codice richiesta, lo stato di apposizione del visto digitale.
Per ottenere il beneficio dello sgravio o del rimborso dell’Iva inclusa nel prezzo di vendita dei beni acquistati, l’ufficio doganale di uscita può chiedere l’esibizione della merce acquistata.
Possono, tuttavia, usufruire del beneficio anche i beni che non vengano trasportati fuori dal territorio doganale unionale direttamente nel bagaglio al seguito del passeggero, ma che siano inoltrati al domicilio estero del proprietario come bagaglio “non accompagnato”.
In questo caso i beni vengono affidati alla compagnia aerea per la spedizione a destinazione e sono oggetto di un contratto di trasporto aereo che si perfeziona con l’emissione, da parte del vettore, della cosiddetta Lettera di trasporto aereo (Lta).
Ai fini del rimborso o dello sgravio dell’Iva, l’ufficio doganale di uscita apporrà il prescritto visto digitale soltanto a condizione che:
- vi sia identità tra la merce descritta sulla Lettera di trasporto aereo (Lta) e quella indicata sulla fattura rilasciata dal venditore;
- il nominativo del mittente e quello del destinatario dei beni spediti coincidano;
- sulla Lettera di trasporto aereo (Lta) siano riportati gli estremi del medesimo documento di riconoscimento del viaggiatore straniero (passaporto o altro documento dello stesso valore) che risultano indicati sulla fattura di vendita emessa dal venditore italiano.
Per i viaggiatori muniti di un unico biglietto aereo e in possesso di doppia carta d’imbarco (c.d. “through check-in”), una per il primo volo nazionale o unionale e l’altra per la successiva destinazione finale extra-comunitaria, è possibile ottenere il visto doganale, necessario allo sgravio o al rimborso dell’Iva, presso l’ufficio doganale nazionale sito nell’aeroporto di partenza.


