1. In sintesi

La procedura di accesso al credito d’imposta Transizione 5.0, di cui all’articolo 38 del Dl 19/2024 e s.m.i., prevede, quale step finale, l’invio al Gse della comunicazione di completamento entro il 28 febbraio 2026, corredata, in particolare, dalla certificazione dei risparmi energetici ex-post e dall’attestazione di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.

Il termine perentorio si applica:

• sia ai soggetti che hanno validamente prenotato le risorse, attraverso una comunicazione preventiva, trasmessa prima del 7 novembre 2025, data di pubblicazione del decreto direttoriale Mimit che ha annunciato l’esaurimento delle risorse a valere sulla misura;

• sia ai soggetti che hanno trasmesso la comunicazione preventiva a partire dal 7 novembre 2025, ottenendo una ricevuta di indisponibilità delle risorse, ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del Dm del 24 luglio 2024.

Quindi anche le istanze in stato “tecnicamente ammissibile”, risultate rispondenti ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto attuativo ma attualmente prive di copertura finanziaria, devono essere completate tassativamente entro il 28 febbraio 2026.

Infatti, a partire dalle ore 12.00 del 30 gennaio 2026, è stato rimosso il blocco sulla piattaforma informatica del Gse, per consentire alle imprese in lista d’attesa di trasmettere nei termini le comunicazioni di conferma 20% e di completamento.

Il comunicato stampa del Gse del 28 gennaio 2026 precisa, tuttavia, che «l’eventuale avanzamento delle suddette istanze non implica, a oggi, il conseguente riconoscimento del credito di imposta utilizzabile in compensazione».

Questo significa che le imprese che hanno inviato le istanze preventive a partire dal 7 novembre non hanno alcuna certezza di ottenere il beneficio e devono esporsi al rischio di sostenimento di costi non altrimenti recuperabili, nemmeno in caso di downgrade al credito Transizione 4.0.

Anche i soggetti che hanno cumulato il credito Zes unica 2025, di cui all’articolo 16 del Dl 124/2023 e s.m.i., con Transizione 5.0 si trovano nella condizione di dover valutare se accedere al contributo addizionale stanziato dalla legge di Bilancio 2026, ottenendo un incentivo Zes complessivamente pari al 75% del credito comunicato oppure, in alternativa, optare per la 5.0.

Il contributo addizionale è, infatti, precluso alle imprese che beneficiano, su uno o più beni inclusi nel progetto d’investimento Zes, del credito d’imposta Transizione 5.0.

2. La comunicazione di completamento entro il 28 febbraio 2026

L’articolo 12, comma 6 del Dm 24 luglio 2024, dispone che l’impresa beneficiaria del credito d’imposta Transizione 5.0, al completamento del progetto di innovazione, invii al Gse la relativa comunicazione.

Prodromico all’adempimento formale è, dunque, l’effettivo completamento del progetto di innovazione, la cui scadenza tassativa è spirata il 31 dicembre 2025.

Secondo l’articolo 4, comma 4 del citato decreto attuativo, il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, con criteri differenti a seconda della tipologia di voce ammissibile.

Quando l’ultimo investimento consiste in beni materiali e immateriali nuovi strumentali, di cui agli allegati A e B annessi alla legge 232/2016, la data di completamento si determina applicando le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del Tuir, a prescindere dai principi contabili applicati.

Se l’ultimo investimento riguarda beni materiali nuovi strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (c.d. Impianti Fer), la data di completamento coincide con la data di fine lavori. Per l’effettiva entrata in funzione, l’impresa dispone di un anno di tempo dalla data di completamento, ai sensi dell’articolo 7, comma 5 del Dm 24 luglio 2024.

Infine, se l’ultimo investimento riguarda attività di formazione 5.0, il progetto è completato alla data di sostenimento dell’esame finale.

Il termine assegnato dal decreto attuativo per la trasmissione della comunicazione al Gse è tassativo e scade il 28 febbraio 2026.

Il disallineamento temporale fra completamento dell’investimento e termine di invio della comunicazione finale al Gse consente di ultimare, nel primo bimestre 2026, gli adempimenti richiesti dall’iter di accesso alla procedura.

In particolare, entro il 28 febbraio le imprese beneficiare sono tenute ad acquisire le seguenti attestazioni dei valutatori indipendenti, previste dall’agevolazione:

• la certificazione del risparmio energetico ex post, attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante (articolo 15 del Dm 24 luglio 2024);

• la perizia tecnica asseverata (o in alternativa la dichiarazione sostituiva di atto notorio del legale rappresentante per beni di costo unitario non superiore a 300 mila euro), comprovante l’inclusione dei beni “trainanti” negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 232/2016 e la loro interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (articolo 16 del Dm 24 luglio 2024);

• la certificazione contabile, attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa (articolo 17 del Dm 24 luglio 2024).

Per quanto riguarda l’interconnessione dei beni 4.0, le Faq aggiornate al 10 aprile 2025 confermano che l’impresa beneficiaria del credito d’imposta può realizzarla anche oltre il 31 dicembre 2025, purché in tempo utile per l’invio della comunicazione di completamento.

Sebbene, infatti, non sia richiesto allegare alla comunicazione di completamento la perizia tecnica asseverata, il legale rappresentante dell’impresa deve attestarne il possesso, unitamente alla certificazione contabile.

La comunicazione di completamento deve contenere tutte “le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato”, tra cui:

• la data di effettivo completamento;

• l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati;

• l’importo del relativo credito d’imposta;

• l’attestazione del rispetto degli obblighi Pnrr, previsti all’articolo 18 del decreto attuativo.

La comunicazione di completamento deve essere corredata dalla seguente documentazione:

• la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Dsan) redatta ai sensi del Dpr 445/2000, precompilata in piattaforma “Transizione 5.0” sulla base delle informazioni inserite, firmata digitalmente dal Rappresentante Legale o dal suo delegato;

• il documento di identità del Rappresentante Legale/Delegato in corso di validità;

• l’eventuale delega alla presentazione della comunicazione preventiva (Allegato I alla circolare operativa Gse-Mimit);

• le schede tecniche Dnsh relative agli investimenti realizzati (Allegato VII alla circolare operativa Gse-Mimit);

• la certificazione del risparmio energetico ex post, firmata digitalmente dal soggetto certificatore incaricato, redatta secondo il “Modello di certificazione ex post” (Allegato X alla circolare operativa Gse-Mimit);

• il documento di identità del soggetto certificatore in corso di validità;

• l’attestato comprovante il possesso della perizia tecnica asseverata sui beni 4.0 e della certificazione contabile (Allegato V alla circolare operativa Gse-Mimit);

• la documentazione attestante l’idoneità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex post (Certificazione Ege/Esco in corso di validità rilasciato da organismo di certificazione accreditato Accredia);

• la dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione energetica ex post, redatta secondo il modello “Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente” (Allegato III alla circolare operativa Gse-Mimit);

• la dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto revisore legale dei conti responsabile del rilascio della certificazione contabile, redatta secondo il modello “Dichiarazione di terzietà per certificatori contabili” (Allegato IV alla circolare operativa Gse-Mimit);

• la dichiarazione di indipendenza e imparzialità del perito, redatta secondo il modello “Dichiarazione di terzietà del perito”;

• in caso di investimenti in moduli fotovoltaici, l’”Autocertificazione Moduli Fotovoltaici – Registro Enea”;

• la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai dati del titolare effettivo, ai sensi della normativa antiriciclaggio, di cui all’articolo 3, punto 6, della direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Allegato II alla circolare operativa Gse-Mimit).

Il progetto di innovazione può aver subito, in sede di completamento, modifiche marginali, che devono essere evidenziate nella certificazione ex post.

Ad esempio, i costi ammissibili possono essere rettificati esclusivamente in diminuzione del credito d’imposta prenotato.

Anche il risparmio energetico comunicato in sede di completamento del progetto di investimento può risultare inferiore a quello comunicato in fase di prenotazione.

Invece, le modifiche sostanziali non sono mai ammesse, ad esempio:

• nuove tipologie di investimenti;

• variazioni al perimetro di calcolo della riduzione dei consumi energetici (sul processo interessato o sulla struttura produttiva).

In sede di compilazione della comunicazione di completamento in piattaforma Gse è opportuno verificare l’eventuale presenza di cumulo con altre agevolazioni o contributi sulle medesime spese e procedere alla nettizzazione, coerentemente con le modalità indicate alla Faq 8.6, indicando le spese ammissibili al netto del beneficio fruito o che si intende fruire.

3. Le istanze in stato “tecnicamente ammissibile”

Tutti i soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta Transizione 5.0 devono rispettare, senza esclusioni, il termine del 28 febbraio 2026 per l’invio delle comunicazioni di completamento.

Ciò significa che, anche in presenza di istanze in stato “tecnicamente ammissibile”, è necessario procedere a completare le fasi di comunicazione di conferma 20% e comunicazione di completamento entro fine mese.

È ciò che emerge dal comunicato stampa del Gse del 28 gennaio 2026, con cui l’Ente ha annunciato, dalle ore 12:00 del 30 gennaio, l’abilitazione all’avanzamento dell’iter comunicativo per le imprese che hanno inviato, in data successiva al 6 novembre, istanze preventive rispondenti tecnicamente ai requisiti ma in situazione di esaurimento risorse.

Il comunicato recita infatti: «si ricorda, infine, che, secondo quanto disposto dall’articolo 12 comma 6 del decreto interministeriale 24 luglio 2024, l’impresa è tenuta ad inserire sulla piattaforma informatica l’apposita comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, entro il 28 febbraio 2026».

I progetti in stato “tecnicamente ammissibile” espongono l’impresa a rischi e alla necessità di opportune valutazioni di convenienza.

Infatti, la fattispecie risulta caratterizzata da domande in lista d’attesa in base all’ordine cronologico di invio, a seguito dell’esaurimento delle risorse comunicato dal Mimit con decreto direttoriale del 6 novembre 2025, pubblicato sul sito ministeriale il 7 novembre.

L’avanzamento dell’iter di comunicazione, come chiarito dal Gse nel citato comunicato stampa, «non implica, a oggi, il conseguente riconoscimento del credito di imposta utilizzabile in compensazione».

Solo una volta spirato il termine del 28 febbraio 2026, sarà possibile conoscere l’ammontare dei crediti d’imposta effettivamente maturati su progetti completati e validamente comunicati e quindi rilevare un’eventuale eccedenza di risorse per la copertura delle domande in lista d’attesa.

Non è possibile contare, al momento, su ulteriori stanziamenti, dato che i fondi destinati dal comma 770 dell’articolo 1, legge di Bilancio 2026, pari a 1,3 miliardi di euro, sono rivolti alle istanze 4.0 sugli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025.

L’impresa con progetti 5.0 in stato “tecnicamente ammissibile” si trova nella condizione di dover completare l’iter sostenendo i costi della pratica e delle attestazioni dei valutatori indipendenti, senza alcuna certezza di accedere al credito d’imposta.

A titolo esemplificativo, anche in caso di downgrade al 4.0, l’impresa perderebbe in toto la possibilità di agevolare, con le aliquote premiali della 5.0 (dal 35% al 45%):

• investimenti in impianti Fer e, in particolare, impianti fotovoltaici con le relative maggiorazioni;

• investimenti in attività di formazione 4.0;

• spese per le certificazioni di risparmio energetico entro il massimale di 10 mila euro (possibilità riservata alle Pmi);

• spese per la certificazione contabile entro il massimale di 5 mila euro (possibilità riservata alle imprese non soggette alla revisione legale dei conti).

Anche in relazione all’incertezza sulla capienza delle risorse finanziarie destinate alla misura, molte imprese hanno adottato in passato una strategia prudenziale: inviare, in relazione a investimenti già prenotati sulla 5.0, una comunicazione preventiva – non cumulabile - per il credito Transizione 4.0, a garanzia di un recupero di almeno il 20% sulle spese cosiddette “trainanti”.

Ma il Dl 175/2025, all’articolo 1, comma 2, ha statuito, con una norma di interpretazione autentica, che il divieto di cumulo fra credito 4.0 e 5.0 deve intendersi non rispettato in presenza di due domande sui medesimi investimenti.

Con avviso Mimit del 25 novembre 2025, le imprese che hanno presentato domanda (comunicazione preventiva ed eventualmente di conferma 20%) per entrambe le misure sono state informate della necessità di optare, compilando la “Dichiarazione relativa al divieto di cumulo dei crediti di imposta previsti nel piano Transizione 4.0 e nel piano Transizione 5.0” trasmessa via pec ai soggetti interessati dal Gse, per uno solo dei due crediti d’imposta.

Analogamente, le imprese che avevano già trasmesso la comunicazione di completamento dell’investimento su entrambe le misure hanno dovuto comunicare, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito.

Qual è allora la sorte di tutte quelle imprese con progetti in stato “tecnicamente ammissibile”, che hanno optato per la 5.0 rinunciando alla 4.0, perché confidavano in ulteriori stanziamenti?

Il Dl 175/2025 tutela le imprese in questa situazione, garantendo la facoltà di accesso alla 4.0, pur sempre nei limiti delle risorse disponibili: «qualora l’impresa opti per il credito d’imposta di cui all’articolo 38 del Dl 19/2024, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 178/2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d’imposta».

È chiaro che il downgrade da 5.0 a 4.0 porta con sé la perdita, a seconda dei casi, di una parte di spese ammissibili e di una percentuale di credito d’imposta, che può variare in diminuzione dal 15% al 25%.

4. Le imprese che hanno cumulato Zes e 5.0 sugli investimenti 2025

Le imprese che hanno effettuato, dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio del Mezzogiorno, cumulando il credito Zes unica con la 5.0 (si veda la Faq 8.7 al riguardo), versano in una specifica situazione che richiede una valutazione da effettuarsi caso per caso.

Infatti, la legge di Bilancio 2026, all’articolo 1, commi 448-452, ha introdotto un contributo aggiuntivo per integrare la percentuale di riparto del 14,6189%, raggiungendo complessivamente il 75% del credito richiesto nelle comunicazioni integrative.

L’accesso alla quota addizionale sul credito Zes 2025 non è automatico, ma richiede l’invio di una comunicazione all’agenzia delle Entrate dal 15 aprile al 15 maggio 2026.

Il tema qui rilevante è che il contributo aggiuntivo risulta precluso alle imprese che «abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d’imposta di cui all’articolo 38 del Dlecreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56».

L’incompatibilità fra contributo aggiuntivo Zes unica 2025 e credito Transizione 5.0 impone valutazioni che ineriscono alle tipologie di spese ammissibili, ai periodi di effettuazione, alle aliquote e alle tempistiche di fruizione.

Ad esempio, un’impresa opterà per una percentuale di riparto Zes unica 2025 del 75% (contro l’originario 60,3811%) quanti più beni non ammissibili alla 5.0 ha ricompreso nel progetto di investimento destinato alla struttura produttiva nel Mezzogiorno e quanto maggiore è l’aliquota Zes spettante (in funzione della zona assistita e della dimensione d’impresa) rispetto alle percentuali 5.0, in considerazione anche dell’eventuale pendenza di un’istanza 5.0 in stato “tecnicamente ammissibile”.

Sulla scelta incidono anche le tempistiche di fruizione.

Per le pratiche 5.0 ad oggi non ancora completate e per i crediti maturati ma non ancora compensati al 31 dicembre 2025, la fruizione spetta in 5 quote annuali di pari importo.

Il contributo aggiuntivo Zes unica 2025, invece, presenta una caratteristica singolare, che può costituire un elemento di appeal sotto il profilo finanziario, ma che se non adeguatamente gestita potrebbe rivelarsi dannosa, comportando la perdita della quota non compensata a fine anno.

Infatti, ai sensi del comma 451 della Legge di Bilancio 2026, il contributo integrativo Zes unica 2025 è utilizzabile in compensazione esclusivamente dal 26 maggio 2026 al 31 dicembre 2026.

L’incompatibilità fra contributo aggiuntivo Zes unica 2025 e credito Transizione 5.0 potrà, dunque, incidere sulle maggiori risorse disponibili a valere sulla copertura delle istanze “tecnicamente ammissibili”.

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