1. Inquadramento normativo
Nell’ambito della disciplina delle tasse di concessione governative, la nota n. 3 all’articolo 23 della Tariffa allegata al Dpr 641/1972 prevede che – per la numerazione e bollatura di libri e registri (articolo 2215 del Codice civile) tenuti da esercenti imprese, soggetti d’imposta agli effetti dell’Iva - «la tassa è dovuta annualmente per le sole società di capitali nella misura forfettaria di 309,87 euro, prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; tale misura è elevata a 516,46 euro se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1 gennaio, l’importo di 516.456,90 euro.
La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato; per l’anno di inizio dell’attività la tassa di cui alla presente nota deve essere corrisposta in modo ordinario prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi dell’attestazione di versamento».
La tassa è dovuta per i libri di cui all’articolo 2215 Codice civile e per tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (articolo 2218 Codice civile), sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.
Sono soggetti obbligatoriamente a bollatura iniziale, oltre che a numerazione progressiva, solo i libri sociali obbligatori (articolo 2421 Codice civile), nonché ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali (Cm 22 ottobre 2001, n. 92/E, paragrafo 2).
Si tratta, in sostanza, di un balzello che sostituisce la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (libro delle assemblee dei soci, libro delle decisioni del Consiglio di amministrazione, ecc.).
2. Ambito soggettivo
La tassa annuale per la bollatura e vidimazione dei libri sociali è dovuta dalle società di capitali, con alcune esclusioni, come sintetizzato nella tavola che segue.
3. Periodicità del tributo
Il tributo in esame è annuale, ed è dovuto:
- per il primo anno al momento della costituzione;
- e successivamente annualmente.
Si noti che il versamento è legato all’anno solare, e non all’esercizio sociale (periodo amministrativo) ovvero al periodo d’imposta.
Esempio
La Rossi Srl - costituita il 15 novembre 2023 – chiude il suo primo esercizio il 31 dicembre 2024.
Al momento della costituzione ha versato la tassa di concessione governativa, sostitutiva della bollatura dei libri sociali.
Il versamento effettuato vale per l’anno 2023, per cui – indipendentemente dalla durata dell’esercizio amministrativo o del periodo d’imposta – dovrà essere versata anche la tassa per l’anno 2024.
4. Termine di versamento
Il termine di versamento coincide con «il termine di versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno precedente».
Pertanto, per l’anno 2024 la scadenza di versamento è fissata con il termine di versamento del saldo Iva per l’anno 2023, ossia il 16 marzo 2024. Poiché quest’ultima data cade in giorno di sabato, il termine viene differito per legge al 18 marzo 2024.
5. Importo da versare
La tassa annuale per la concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali è dovuta in base all’ammontare del capitale sociale / fondo di dotazione.
L’ammontare del capitale sociale / fondo di dotazione che rileva è quello presente alla data del 1° gennaio di ogni anno, anno per il quale si effettua il versamento.
Pertanto:
- quanto si andrà a versare entro il 18 marzo 2024 è l’importo dovuto per l’anno in corso;
- non rilevano le variazioni del capitale sociale / fondo di dotazione avvenute successivamente alla data del 1° gennaio (eventualmente le variazioni esplicheranno effetti a partire dal 2025).
Esempio
La Verdi Spa ha un capitale sociale di 50.000 euro alla data del 1° gennaio 2024.
Nel febbraio 2024 delibera un aumento di capitale di 500.000 euro.
I dati rimarranno invariati per tutto l’anno
Entro il 18 marzo 2024 la tassa di concessione governativa sarà dovuta nella misura di 309,87 euro.
Entro il 17 marzo 2025 (il giorno 16 è cadente di domenica) sarà dovuta la tassa nella misura di 516,46 euro.
La tassa annuale è dovuta in misura forfetaria (risoluzione 23 dicembre 1996, n. 265), indipendentemente dal numero di libri utilizzati e/o delle pagine utilizzate nell’anno (circolare 3 maggio 1996, n. 108, paragrafo 12.1.1).
Inoltre, non rilevano neppure eventuali trasferimenti della sede sociale; in altri termini, qualora la società trasferisse la propria sede nella circoscrizione territoriale di competenza di altro Ufficio dell’agenzia delle Entrate dopo aver versato la tassa annuale non è tenuta ad effettuare un ulteriore versamento.
L’importo versato è deducibile ai fini Ires e ai fini Irap.
6. Modalità di versamento
Il versamento del tributo viene effettuato con modalità differenti a seconda del momento in cui avviene il pagamento.
Il pagamento può essere eseguito anche mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17, Dlgs 241/1997, utilizzando crediti disponibili. In tal caso occorrerà utilizzare i canali telematici messi a disposizione dell’agenzia delle Entrate (non è ammesso l’utilizzo dell’home banking).
La prova dell’avvenuto versamento si rende necessaria per ottenere la vidimazione dei libri, ad opera del Registro delle Imprese ovvero del Notaio incaricato.
Per le vidimazioni richieste nel corso del 2024 va ricordato che:
- fino al 18 marzo 2024 non potrà essere richiesta la prova dell’avvenuto pagamento, non essendo scaduto il termine di versamento (Rm 20 novembre 2000, n. 170/E). Gli eventuali controlli sul regolare assolvimento del tributo, pertanto, potranno essere effettuati in un momento successivo, ad esempio in occasione di accessi, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti;
- a partire dal 19 marzo 2024 per ottenere la vidimazione dei libri sociali va presentata la copia del modello F24 con il quale è stato effettuato il pagamento.
7. Regime sanzionatorio
L’articolo 9, comma 3, Dpr 641/1972 – che prevedeva una specifica sanzione per l’omesso il ritarato versamento del tributo annuale – è stato soppresso ad opera del Dlgs 473/1997. Dal che dovrebbe applicarsi la sanzione generica prevista dal Dlgs 471/1997.
La circolare ministero delle Finanze 25 gennaio 1999, n. 23 ha precisato che «il Titolo II del Dlgs 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d’imposta».
Dal che deriva che al caso di omesso o tardivo versamento della tassa di concessione governativa si applica la sanzione proporzionale di cui all’articolo 13, comma 3, Dlgs 471/1997, nella misura del 30% (ridotta al 15% se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni e all’1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 15 giorni).
Non può non rilevarsi che alcuni uffici ritengono che la sanzione applicabile sia quella dell’articolo 9, comma 1, Dpr 641/1972, secondo il quale «chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l’atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima».
La violazione può comunque essere regolarizzata fruendo delle sanzioni ridotte (a cui aggiungere gli interessi di mora al tasso legale) usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso.
Sul punto merita di essere segnalato che la contestualità della eliminazione della violazione e del versamento della sanzione ridotta vanno intese nel senso del termine per godere della riduzione.
Sul punto va ricordato che il ravvedimento è fruibile anche se la regolarizzazione della violazione e il pagamento della sanzione ridotta non avvenissero il medesimo giorno.
Si vedano gli esempi della Cm 5 agosto 2011, n. 41/E, paragrafo 10.
Si tratta di una questione disciplinata dalla norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 13-bis, comma 1, secondo periodo, Dlgs 472/1997, secondo il quale «Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso».
La norma conferma quanto era stato affermato nella Cm 12 ottobre 2016, n. 42/E, con cui l’agenzia delle Entrate ha analizzato la fattispecie in cui il contribuente versa le sole imposte, riservandosi poi di corrispondere sanzioni ridotte e interessi legali.
Occorre in tal caso versare:
- il tributo;
- gli interessi legali sino a quando le imposte sono state pagate;
- le sanzioni ridotte, la cui riduzione dipende dal tempo in cui avviene il ravvedimento. Pertanto bisogna valutare il momento in cui sono pagate le sanzioni e gli interessi, e non le imposte, versate prima.
Quanto alle modalità di versamento per ravvedimento spontaneo gli interessi di versano cumulativamente con il tributo, utilizzando il modello F24, mentre per la sanzione va utilizzato il codice tributo 678T da riportare nel modello F23 (indicando nel campo «codice ufficio» la sigla «RCC» e nella sezione «Causale» la sigla «XZ»).


