1. In sintesi
La legge di Bilancio 2026 ha stanziato ulteriori risorse a favore dei crediti d’imposta Zes unica, ex articolo 16 del Dl 124/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge 162/2023, e Zes unica settore agricolo, ex articolo 16-bis del Dl 124/2023, maturati sugli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
La procedura “democratica” di riparto, che caratterizza i meccanismi agevolativi di entrambe le misure aveva, infatti, lasciato parzialmente insoddisfatte le domande delle imprese.
La percentuale del credito d’imposta Zes unica 2025 effettivamente fruibile è risultata, da provvedimento del direttore delle Entrate del 12 dicembre 2025, pari al 60,3811% dell’importo richiesto.
Le percentuali del credito d’imposta Zes unica nel settore agricolo, pesca e acquacoltura 2025 effettivamente fruibili, sono risultate pari al:
• 15,2538% dell’importo del credito richiesto dalle Pmi per il settore agricolo e forestale;
• 100% dell’importo del credito richiesto per i settori della pesca e dell’acquacoltura;
• 18,4805% dell’importo del credito richiesto dalle grandi imprese per il settore agricolo.
In legge di Bilancio 2026, il legislatore ha optato per due differenti modalità di incremento del beneficio spettante.
In relazione al credito Zes unica, i commi 448-452 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 contemplano un contributo aggiuntivo sottoforma di credito d’imposta a favore delle imprese cha abbiano validamente trasmesso la comunicazione integrativa e a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento del credito Transizione 5.0, con riferimento a uno o più investimenti indicati.
L’accesso al credito d’imposta aggiuntivo, che consente di raggiungere una percentuale di credito d’imposta effettivamente fruibile pari al 75% dell’importo richiesto, non è automatico, bensì subordinato all’invio di una comunicazione telematica all’agenzia delle Entrate dal 15 aprile al 15 maggio 2026.
Inoltre, la fruizione del contributo aggiuntivo in compensazione c.d. “orizzontale” è consentita esclusivamente entro il 31 dicembre 2026.
Al contrario, per le imprese operanti nei settori agricolo e forestale, i commi 460 e 461 dell’articolo 1, legge 199/2025, intervengono direttamente sulle percentuali spettanti con una rideterminazione al rialzo:
• 58,7839% dell’importo del credito richiesto dalle Pmi per il settore agricolo e forestale;
• 58,6102% dell’importo del credito richiesto dalle grandi imprese per il settore agricolo.
L’incremento del credito Zes unica settore agricolo 2025 è automatico e già pienamente operativo.
Come annunciato dall’agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 10 gennaio 2026, sono stati aggiornati i plafond disponibili a cassetto fiscale e il relativo credito rideterminato è già utilizzabile in compensazione.
2. Il credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella Zes unica
La legge di Bilancio 2026, ai commi dal 448 al 452, riconosce un contributo aggiuntivo sottoforma di credito d’imposta, a favore degli investimenti realizzati, dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive esistenti o impiantate nella Zes unica, che beneficiano dell’omonimo credito d’imposta di cui all’articolo 16, Dl 124/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 162/2023.
Il provvedimento del direttore delle Entrate del 12 dicembre 2025 (prot. 570046/2025) aveva, infatti, reso nota la percentuale di credito effettivamente spettante in misura pari al 60,3811% dell’importo richiesto, determinata rapportando le risorse disponibili per il 2025, pari a 2,2 miliardi di euro, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, pari a 3.643.520.511 euro.
Il legislatore riconosce ora la facoltà di accedere a un’integrazione della percentuale di riparto, pari al 14,6189%, che consente di beneficiare complessivamente del 75% dell’importo del credito richiesto nella comunicazione integrativa.
Attenzione. Il comma 490 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 aveva, inoltre, disposto, entro il 15 gennaio 2026, la possibilità di integrazione del limite di spesa su iniziativa del Mimit e delle rispettive Regioni del Mezzogiorno, potendo attingere alle risorse dei programmi di politica di coesione europea relativi al periodo 2021-2027 per finanziare l’incentivo, a condizione che ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge, che siano rispettate procedure, vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dai programmi e previa comunicazione al dipartimento per le Politiche di coesione.
A chi spetta il contributo aggiuntivo
Il contributo aggiuntivo è riservato, come chiarisce il comma 448, esclusivamente alle imprese che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:
• abbiano validamente presentato all’agenzia delle Entrate la comunicazione integrativa del credito Zes 2025, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025;
• non abbiano ottenuto il riconoscimento al credito d’imposta Transizione 5.0 ex articolo 38, Dl 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 56/2024, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa.
Esiste quindi un’espressa causa di esclusione per le imprese che abbiano almeno un investimento, richiamato nella comunicazione integrativa, che risulti cofinanziato con Transizione 5.0.
Le imprese che hanno effettuato investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Marche e Umbria, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, par. 3, lett. c), del Tfue e destinatarie del credito d’imposta Zes unica 2025 per effetto dell’articolo 3 della legge 171/2025, non beneficiano del contributo aggiuntivo.
Infatti, per l’annualità 2025, tali imprese hanno presentato il modello di comunicazione integrativa del credito Zls, la cui percentuale di riparto, come da relativo provvedimento di riparto del direttore delle Entrate del 12 dicembre 2025 (prot. 570036/2025), è risultata pari al 100%.
La procedura di accesso al contributo
Il riconoscimento del credito d’imposta Zes non è automatico, ma deve essere formalmente richiesto dall’impresa tramite l’invio di una comunicazione telematica all’agenzia delle Entrate dal 15 aprile al 15 maggio 2026.
Il comma 449 della legge di Bilancio 2026 precisa che la comunicazione deve contenere la dichiarazione sostituiva di atto notorio, rilasciata ai sensi del Dpr 445/2000, attestante di non aver ottenuto il riconoscimento al credito Transizione 5.0.
Il legislatore rinvia ad un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, la definizione dei contenuti della comunicazione e delle modalità di trasmissione.
L’ultimo periodo del comma 449 precisa che la somma tra il credito Zes “principale” 2025 e il credito aggiuntivo, riconosciuto nel 2026, non può, ovviamente, mai superare l’importo originariamente richiesto nella comunicazione integrativa.
La fruizione del contributo
Il contributo aggiuntivo Zes riconosciuto nel 2026, pari al 14,6189% del credito teoricamente spettante, soggiace a specifiche tempistiche di fruizione, disciplinate dal comma 451.
Il credito aggiuntivo è utilizzabile, esclusivamente in compensazione “orizzontale” ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate e senza tenere conto del limite di 250.000 euro di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007, tassativamente dal 26 maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026.
Stando al tenore letterale della legge di Bilancio 2026, quindi, il maggiore credito non potrà essere riportato, in tutto o in parte, al 2027 e successivi.
Questo limite temporale di fruizione non si applica, al contrario, al credito principale.
Ciò è chiarito espressamente nelle Faq pubblicate l’11 luglio 2024 dall’agenzia delle Entrate: «fermo restando che il credito d’imposta non è utilizzabile prima della data di realizzazione dell’investimento agevolabile, non è previsto un termine (finale) di utilizzo del credito d’imposta. Si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 7, il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo».
È quindi probabile che venga per tempo istituito un apposito e distinto codice tributo, idoneo a monitorare le compensazioni del credito aggiuntivo introdotto dal comma 448 della legge di Bilancio 2026.
In materia di compensazioni dei crediti d’imposta, si segnala che, per effetto del comma 116 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026, dal 1° gennaio la possibilità di utilizzare la compensazione “orizzontale” è inibita ai contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 (il previgente limite ammontava a 100.000 euro).
Contributo aggiuntivo e recapture
Il comma 450 della legge di Bilancio 2026 si preoccupa di disciplinare le sorti del contributo aggiuntivo in caso di recapture del credito d’imposta principale.
Le ipotesi di recapture del credito Zes, che comportano la rideterminazione, in difetto, del credito d’imposta spettante e la restituzione di quanto indebitamente fruito entro il termine di versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo in cui si verificano, sono dettagliate all’articolo 16, comma 4, del Dl 124/2023:
• la mancata entrata in funzione dei beni agevolati, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione;
• la dismissione dei beni agevolati, la cessione a terzi, la destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa, la destinazione a strutture produttive diverse da quella destinataria del progetto di innovazione, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione.
Qualora ricorra una delle fattispecie, sopra elencate, di restituzione di quota parte del contributo principale, il contributo aggiuntivo deve essere oggettivo di rideterminazione proporzionale.
L’impresa decade proporzionalmente dal contributo aggiuntivo ricevuto, inoltre, «qualora la comunicazione presentata ai sensi del comma 449 contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese».
3. La rideterminazione del credito d’imposta Zes settore agricolo 2025
La legge di Bilancio 2026, ai commi 460 e 461, ridetermina in aumento il credito d’imposta Zes unica per il settore agricolo e forestale, di cui all’articolo 16-bis, Dl 124/2023.
Il provvedimento del Direttore delle Entrate del 12 dicembre 2025 (prot. 570047/2025) aveva, infatti, reso nota la percentuale di credito effettivamente spettante, determinata rapportando le risorse disponibili per il 2025, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni integrative validamente presentate dal 20 novembre al 2 dicembre 2025:
• 15,2538% dell’importo del credito richiesto, per gli investimenti effettuati nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale da microimprese, piccole e medie imprese;
• 100% dell’importo del credito richiesto, per gli investimenti effettuati nel settore della pesca e acquacoltura;
• 18,4805% dell’importo del credito richiesto, per gli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Il legislatore è, dunque, intervenuto stanziando ulteriori risorse, pari a 133,289 milioni di euro per l’anno 2025, per la rideterminazione delle percentuali di riparto applicabili ai settori agricolo e forestale, in cui i fondi disponibili erano risultati ampiamente inferiori alle domande pervenute.
Le percentuali di riparto, come rideterminate dalla legge di Bilancio 2026, ammontano al:
• 58,7839% dell’importo del credito richiesto, per gli investimenti effettuati nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale da microimprese, piccole e medie imprese;
• 58,6102% dell’importo del credito richiesto, per gli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
3.1 L’automatismo di accesso al credito Zes settore agricolo rideterminato
Il credito d’imposta Zes agricola 2025 risulta automaticamente rideterminato in aumento, in misura pari a circa il 59% dell’importo richiesto nelle comunicazioni integrative validamente trasmesse entro il 2 dicembre 2025.
Le imprese beneficiarie della misura non devono, dunque, attivarsi per la fruizione del maggiore importo.
Con comunicato stampa del 10 gennaio 2026, l’agenzia delle Entrate ha confermato l’aggiornamento automatico dei plafond disponibili a cassetto fiscale.
I contribuenti possono, dunque, già utilizzare in compensazione il relativo credito d’imposta in misura maggiorata, utilizzando le consuete modalità di compilazione previste dalla risoluzione Ade 6/E del 24 gennaio 2025:
• codice tributo “7035” denominato “credito d’imposta investimenti Zes unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura - articolo 16-bis, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124”;
• anno di riferimento “2025” (anno di sostenimento dei costi).


