1. In sintesi
Ancora qualche giorno per le imprese che devono compilare e trasmettere il modello per prenotare il tax credit relativo agli investimenti realizzati o da realizzare nel 2024 nella cosiddetta Zes unica del Mezzogiorno.
Il Dl 124 del 19 settembre scorso, all’articolo 16, poi modificato dalla legge 63, prevede un credito d’imposta per l’anno 2024 alle imprese che effettuino investimenti destinati a sedi operative ubicate all’interno della Zes unica. Successivamente con decreto 17 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 117 del 21 maggio, riconosciuto come decreto attuativo, viene delineato il perimetro di applicazione dell’incentivo.
In sostanza possono presentare domanda di agevolazione tutte le imprese, operative o che si insedino nella zona geografica identificata come “Zes unica”, che effettuino investimenti in beni strumentali destinati a sedi operative ubicate nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Dal punto di vista operativo dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 i richiedenti devono presentare all’agenzia delle Entrate, tramite il modello approvato, con le relative istruzioni, con provvedimento 262747 dell’11 giugno scorso, richiesta di prenotazione fondi indicando l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e da sostenere entro il 15 novembre prossimo.
Detta comunicazione non ha carattere di click day, ne viene data premialità per l’ordine di arrivo delle richieste. In caso di richieste superiori all’ammontare dei fondi stanziati, pari ad 1,8 miliardi di euro, si procederà ad un riparto delle percentuali inizialmente previste comunicato entro 10 giorni dal 12 luglio 2024.
2. I beneficiari
Possono presentare domanda di agevolazione tutte le imprese che acquisiscono beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nei territori agevolati delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Sono escluse le imprese operanti nei settori dell’industria siderurgica, lignite e carbonifera nonché dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, stoccaggio e trasmissione di energia elettrica, banda larga, oltre a quelle operanti nei settori finanziario, assicurativo e creditizio. Sono altresì escluse le imprese che si trovano in stato di liquidazione o scioglimento e imprese in “stato di difficoltà” come sono definite dall’articolo 2 punto 18 regolamento Ue n. 651/2014.
Il decreto attuativo a tal riguardo chiarisce come, ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza, si tiene conto del codice Ateco, compreso nella tabella Ateco 2024, indicato nel modello di comunicazione del credito d’imposta Zes unica e riferito alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto di agevolazione.
Come stabilito dal citato articolo 16 del decreto Sud, inoltre, sono agevolabili le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, operative o ex novo indipendentemente dal regime contabile applicato. È fatto obbligo alle imprese beneficiarie di mantenere l’attività nelle aree dell’impianto, ubicate chiaramente nei territori agevolati, per almeno 5 anni dal completamento dell’investimento.
3. Le attività finanziabili, le spese ammissibili e il contributo
Sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo di 100 milioni di euro, e minimo di 200 mila euro, per ogni progetto di investimento. Il limite minimo scende a 50mila euro nel caso di imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura.
Per queste imprese poi le modalità di accesso sono stabilite da decreto del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze.
Sono pertanto agevolabili, secondo l’articolo 16 del decreto Sud, gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito dal regolamento Ue 651, nonché gli acquisti, anche tramite contratti di locazione finanziaria, di macchinari impianti e attrezzature nuovi di fabbrica e destinati a unità produttive esistenti, o da avviare, nei territori agevolabili. Sono altresì finanziabili l’acquisto di terreni e l’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti e, quindi, effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività ubicata nella struttura oggetto di agevolazione. Nel caso di investimenti effettuati tramite locazione finanziaria, il costo assunto è quello per l’acquisto dei beni al netto dei costi di manutenzione.
Nel piano degli investimenti il valore dei fabbricati e dei terreni non può superare il 50% dell’ammontare complessivo del progetto.
Sono agevolabili i beni immobili strumentali anche se già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di attività d’impresa, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 2 (comma 49, 50, 51) e 14 del regolamento Ue 651/2014 del 17 giugno 2014.
Nella fattispecie si definisce come investimento iniziale:
• un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
• l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un’impresa;
Altresì vengono definite “attività uguali o simili” quelle che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche Nace Rev. 2 di cui al regolamento (Ce) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006.
Infine viene definito come “investimento iniziale a favore di una nuova attività economica”:
• un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
• l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte, utilizzando gli attivi acquisiti, non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell’acquisizione.
Sono chiaramente agevolabili gli acquisti avvenuti tra soggetti tra i quali non ci sono rapporti di collegamento o di controllo così come definito ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.
Al fine poi di determinare il momento in cui vengono effettuati gli investimenti, quindi la tempistica temporale e il relativo valore dei beni agevolati, nel periodo indicato come finestra 1 gennaio 2024 – 15 novembre 2024, si fa riferimento al principio di competenza così come stabilito dall’articolo 109 comma 1 e 2 e articolo 110 del Tuir.
L’articolo 109 del Tuir indica che le spese di acquisizione si considerano sostenute per i beni mobili alla data della consegna o spedizione, o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Altresì gli oneri relativi ai servizi connessi alla realizzazione dell’investimento sono considerati nella determinazione dell’investimento e sono considerati sostenuti alla data in cui sono state ultimate. Inoltre i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà o patto di riservato dominio.
L’articolo 110 del Tuir invece stabilisce come il costo sia assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte e si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione al netto di interessi passivi e spese generali.
Sempre il decreto attuativo, infine, precisa come siano esclusi dalle agevolazioni i beni destinati autonomamente alla vendita e, quindi, quelli trasformati o assemblati all’ottenimento di prodotti destinanti alla vendita e i materiali di consumo.
Le percentuali di agevolazione, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2022 – 2027, sono diverse a seconda delle aree geografiche di riferimento oltre che della dimensione dell’impresa proponente e dell’ammontare dell’investimento come da tabella allegata.
4. La presentazione della domanda
Le domande di agevolazione vengono presentate esclusivamente in modalità telematica dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 tramite modello di comunicazione, con relative istruzioni, pubblicato sul sito dell’agenzia delle Entrate.
Oggetto della comunicazione sono le spese sostenute, o da sostenere, dall’1 gennaio 2024 al 15 novembre 2024.
Entro 10 giorni dal 12 luglio l’Agenzia renderà nota la percentuale di ammontare massimo di credito fruibile, rapportando l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti al plafond complessivo disponibile (1,8 miliardi di euro).
La procedura non è a sportello o “ad esaurimento” ma sicuramente la percentuale richiesta sarà allocata in base all’ammontare delle richieste ricevute. L’ammontare massimo del credito fruibile è pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà rensa nota come sopra indicato. Le Entrate rilasceranno quindi apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito. Per crediti superiori a 150 mila euro l’utlizzo degli stessi è subordinato alla verifica del Codice Antimafia.
È fatto obbligo alle imprese beneficiaria che realizzano investimenti per importi inferiori rispetto a quelli comunicati in fase di prenotazione, poi, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, di comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare degli investimenti effettivamente effettuati e il relativo credito maturato al fine di rimodulare i crediti d’imposta concessi.
5. L’iter
Una volta rilasciata la ricevuta attestante il credito maturato da parte dell’agenzia delle Entrate, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24 a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento (entro il 22 luglio 2024) e comunque non prima della data di realizzazione dell’investimento.
Il credito poi va indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza e nei successivi fino a quello per cui si conclude l’utilizzo. Inoltre l’utilizzo del credito non sottostà ai limiti di utilizzo annuale previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007, che prevede limiti di utilizzo annuale dei crediti d’imposta e dall’articolo 34 della legge 388/2000 che presuppone limiti di utilizzo annuale per le compensazioni.
Il credito poi è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato, come il tax credit 4.0 ma non il credito previsto nel Piano Transizione 5.0 per previsione di normativa, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto così come stabilito dalle normative di riferimento. È obbligo del beneficiario informare e dichiarare il non superamento, tramite comunicazione, sull’eventuale fruizione di altri aiuti di Stato o aiuti de minimis in relazione agli investimenti oggetto di agevolazione Zes.
Il Dipartimento delle finanze del Mef si occupa di registrare l’aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Al fine del riconoscimento del credito, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la rispondenza degli investimenti alla documentazione contabile occorre produrre apposita certificazione da parte del soggetto revisore legale dei conti e nel caso di imprese non obbligate alla revisione dei conti la certificazione va resa da un revisore legale dei conti o società di revisione legale dei conti iscritta alla sezione A del Registro.
È causa di revoca delle agevolazioni il mancato mantenimento dell’attività nelle aree oggetto di agevolazioni, nonché in caso di beni non entrati in funzione o dismessi prima della scadenza del vincolo. Nella fattispecie, quindi, le imprese beneficiarie hanno l’obbligo di mantenere l’attività nella zona economica speciale per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento, qualora venga meno questo vincolo vi è la revoca dell’agevolazione.
Così come è necessario che i beni entrino in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto o all’ultimazione pena la rideterminazione del credito con l’esclusione degli investimenti sopra detti.
Qualora i beni siano acquistati in locazione finanziaria è causa di revoca qualora ci sia il mancato riscatto o i beni siano dismessi, ceduti a terzi o destinati ad altre finalità o a strutture produttive diverse rispetto a quelle che hanno dato diritto alle agevolazioni. Comunque in caso di revoca non sono previste riattribuzioni ai soggetti richiedenti interessati.
L’Amministrazione finanziaria ha il potere di effettuare controlli, anche chiedendo il supporto della Struttura di missione Zes, al fine di accertare la corretta procedura. Qualora il contributo sia in parte, o totalmente indebito, vengono emesse sanzioni e interessi oltre al recupero della quota di agevolazione ottenuta.


