I contribuenti Isa e forfetari, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dai modelli redditi, Irap ed Iva (in caso di scelta per il versamento alla scadenza prevista per i modelli Redditi) entro il 30 giugno 2026, possono adempiere, senza maggiorazione, entro oggi (o entro il 20 agosto 2026 con l'applicazione della maggiorazione dello 0,80%). La proroga dei termini include anche l'imposta sostitutiva del maggior reddito concordato.
Pertanto, scade oggi il termine per il versamento per i soggetti Isa e forfetari:
- delle imposte risultanti dalla dichiarazione delle persone fisiche e società di persone periodo d’imposta 2025 (saldo 2025 e I rata acconto 2026);
- delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei soggetti Ires (saldo 2025 e I rata acconto 2026);
- del diritto camerale annuale;
- delle imposte sostitutive (cedolare secca, Ivie, Ivafe, ecc.);
- del saldo 2025 e della prima rata di acconto 2026 dei contributi Ivs artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale;
- del saldo 2025 e della prima rata di acconto previdenziale 2026 da parte dei professionisti iscritti alla gestione separata Inps.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Per i fabbricanti e i laboratori di verifica abilitati, scade oggi il termine per comunicare in via telematica all'agenzia delle Entrate i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica dei misuratori fiscali effettuate nel primo trimestre.
Per i produttori e gli importatori di imballaggi scade oggi il termine per:
- presentare la dichiarazione mensile relativa al mese precedente, con l'elenco contenente il numero e la data di protocollo Iva attribuiti alle bolle doganali;
- liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese precedente sulla base delle fatture emesse.
Modalità:
- dichiarazione: modulistica predisposta dal Conai presentata in via telematica;
- liquidazione: modello conforme a quello approvato dal Conai.
Il versamento del contributo si effettua entro il 90° giorno successivo alla liquidazione.
Ai fini della dichiarazione periodica e del versamento del Contributo Ambientale, sono previste diverse procedure: per l’importazione di imballaggi vuoti una procedura analoga a quella dei produttori, per l’importazione di merci imballate una procedura ordinaria, una semplificata e per le piccole imprese, anche una procedura forfetaria si veda la Circolare Conai 2 dicembre 2019 e la circolare Conai 17 dicembre 2024.
Per gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, R.D. n. 773/1931 (Tulps), scade oggi il termine ultimo per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento. Il versamento riguarda la quarta rata del III periodo contabile (maggio-giugno), pari al PREU dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codice tributo: 5157 - prelievo erariale unico ed interessi - III periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, Tulp (Rm 6 settembre 2007, n. 239/E).
Per i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, Dpr 640/1972 scade oggi il termine ultimo per il versamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento, relativo al III periodo contabile (maggio-giugno).
Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24-accise.
Codice tributo: 5185 - canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, Tulps (Rm 6 settembre 2007, n. 239/E).
Termine ultimo per la presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente.
N.B. Con la Determinazione agenzia delle Dogane 4 febbraio 2026, n. 84415, è stata elevata la soglia per presentare il modello INTRA-2 bis con periodicità mensile.
Sono tenuti all’adempimento con periodicità mensile i soggetti passivi il cui ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni in almeno uno dei quattro trimestri precedenti sia uguale o superiore a 2.000.000 di euro. La soglia precedente era fissata a 350.000 euro.
La novità si applica a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi da effettuarsi entro il 25 febbraio 2026.
Inoltre, si ricorda che:
- sono eliminati i modelli Intra-2bis e Iintra-2quater trimestrali;
- è creato il nuovo modello Intra-1sexies relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cd. call-off stock.
Inoltre, nel modello Intra-1bis i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B).
Dall'1 ottobre 2021, il Dm 21 giugno 2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti e cessioni con San Marino.
La presentazione avviene esclusivamente in via telematica.
Invio telematico con il nuovo Programma Intr@Web oppure all'agenzia delle Entrate.
Per gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, R.D. n. 773/1931 (Tulps), scade oggi il termine ultimo per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento. Il versamento riguarda la prima rata del IV periodo contabile (luglio-agosto), pari al 25% del PREU dovuto per il II periodo contabile (marzo-aprile).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codice tributo: 5158 - prelievo erariale unico ed interessi - IV periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del Tulps (Rm 239/E/2007).
Le imprese editrici di quotidiani e periodici e le agenzie di stampa, che hanno effettuato investimenti nel campo della digitalizzazione editoriale e in tecnologie innovative e intendono accedere al contributo a fondo perduto per il 2025, devono presentare la domanda entro oggi. La domanda va presentata dal legale rappresentante dell'impresa, esclusivamente in via telematica, con apposita procedura sul Portale «impresainungiorno», tramite Spid, Cns o Cie. La domanda va firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, esclusivamente con firma CAdES.
Gli operatori del settore dell’editoria radiofonica e televisiva, che hanno effettuato investimenti nel campo della digitalizzazione editoriale e in tecnologie innovative e intendono accedere al contributo per il 2025, devono presentare istanza in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'Editoria attraverso la procedura informatizzata resa disponibile mediante Portale sul sito del Mise, entro oggi.
Il contributo è concesso sotto forma di rimborso, in misura pari al 70%, delle spese sostenute e documentate per la realizzazione degli investimenti effettuati nel 2025 e dichiarati in domanda.
Il contributo viene erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario e dichiarato nella domanda di accesso.
Con il Decreto Capo Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria 20 maggio 2026 sono stati definite le modalità per la fruizione dei contributi, ex articoli 2 e 3, Dpcm 17 settembre 2025, spettanti a fronte di investimenti in tecnologie innovative, effettuati, rispettivamente, dalle imprese editrici e agenzie di stampa e dalle emittenti del settore radio-televisivo.
Per i soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare scade oggi il termine ultimo per il versamento, con maggiorazione dello 0,40% (la maggiorazione non è dovuta dai soggetti Isa), delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e di primo acconto relative alla dichiarazione dei redditi, o della prima rata. Per i soggetti che, per legge, possono approvare il bilancio oltre i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il termine è entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio dell'esercizio.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codici tributo: 2001 - Ires acconto prima rata; 2003 - Ires saldo; 3800 - Irap saldo; 3812 - Irap acconto prima rata; 1668 - interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili; 3805 - interessi pagamento dilazionato tributi regionali.
Termine ultimo per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, della seconda rata Ires ed Irap a titolo di saldo e di primo acconto relative alla dichiarazione dei redditi.
Qualora si decida di effettuare i versamenti rateali si sottolinea che in data odierna dovrà essere versata la prima e la seconda rata.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codici tributo: 2001 - Ires acconto prima rata; 2003 - Ires saldo; 1668 - interessi pagamento dilazionato; 3800 -saldo Irap; 3812 - Irap acconto prima rata; 3805 - interessi pagamento dilazionato.
Versamento, con lo 0,40% in più, della cedolare secca sugli affitti.
L'acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell'IRPEF.
Qualora si decida di effettuare i versamenti rateali si sottolinea che in data odierna dovrà essere versata la prima e la seconda rata.
L'art. 1, co. 1127, legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha innalzato al 100% la misura dell'acconto della cedolare secca, ma solo a decorrere dal 2021.
Versamento mediante modello F24.
Codici tributo: 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, Dlgs 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA;
1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, Dlgs 23/2011 - SALDO.
Per le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, scade oggi il termine per il versamento, con lo 0,40% in più, dell'Ivafe, mediante modello F24.
Codici tributo: 4043 - SALDO; 4047 - ACCONTO PRIMA RATA; 4048 - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE.
Per le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero destinati a qualsiasi uso, scade oggi il termine per il versamento, con lo 0,4% in più, dell'Ivie, mediante modello F24.
Codici tributo: 4041 - SALDO; 4042 - Società fiduciarie - SALDO; 4044 - ACCONTO PRIMA RATA; 4045 - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE; 4046 - Società fiduciarie - ACCONTO.
Termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva in un'unica soluzione o prima rata, con la maggiorazione dello 0,40%, sulle plusvalenze realizzate su immobili e diritti reali su immobili destinati alla locazione.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codici tributo: 1120 - Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle SIIQ ed alle SIINQ, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 126; 1121 - Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 137 e 140.
Scade il termine per il versamento, con lo 0,4% in più, del saldo dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali risultanti dalla dichiarazione dei redditi, per le persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che hanno optato per il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27, Dl 98/2011. Va versato, con lo 0,4% in più, anche il primo acconto per l'esercizio in corso pari al 40% dell'imposta dovuta per l'esercizio precedente.
Il secondo acconto, pari al 60% dell'imposta dovuta per l'esercizio precedente, è da corrispondere entro il 30 novembre.
Il versamento va effettuato in via telematica con modello F24 presentato direttamente utilizzando i servizi F24 web o F24 online messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate o internet banking messo a disposizione da banche, poste, enti della riscossione oppure tramite intermediario abilitato.
Codici tributo: 1793 - Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA; 1794 - Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE; 1795 - Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO.
Termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° luglio o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° luglio.
N.B.: è stato approvato il Modello RLI, da utilizzare, dal 20 marzo 2019, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili, per eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte ed eventuali interessi e sanzioni, e per altri adempimenti (ad esempio, comunicazione dei dati catastali ecc.). Con il Modello RLI è possibile esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca.
Il Modello RLI va presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli Uffici dell'agenzia delle Entrate da soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili.
L'articolo 3-bis, comma 1, Dl 34/2019, conv. con modif. con Legge 58/2019 ha soppresso l'ultimo periodo del comma 3, articolo 3, Dlgs 23/2011. Pertanto, si può considerare soppresso l'obbligo di comunicare la proroga dei contratti di locazione per i quali è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca.
Il provvedimento Agenzia Entrate 16 dicembre 2022 ha approvato il nuovo Modello Rap da utilizzare per la registrazione telematica degli atti privati ex articolo 38, comma 5, Dl 30 maggio 2010, n. 78. L'Amministrazione finanziaria precisa che il nuovo modello Rap è inizialmente applicabile solo ai contratti di comodato e che progressivamente sarà esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.
Il versamento va effettuato con il modello F24 Elide esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Codici tributo – imposta di registro (locazione e affitto): 1500 – prima registrazione; 1501 – annualità successive; 1502 – cessione; 1503 – risoluzione; 1504 – proroga.
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 luglio 2026, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un quindicesimo del minimo (ravvedimento sprint).
Con decorrenza dall'1 gennaio 2026 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 1,6% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2025 era pari allo 2% in ragione d'anno).
La modifica ha effetto per gli interessi da ravvedimento (articolo 13 del Dlgs 472/1997) maturati dal prossimo anno, come pure per il calcolo degli interessi non determinati per iscritto (articolo 45, comma 2, del Tuir) e degli interessi di mora (articolo 89, comma 5, del Tuir).
Il versamento va effettuato, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 0,1% (oltre agli interessi legali).
Gli interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta.
Codici tributo: 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef; 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef; 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale; 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione; 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva; 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria; 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires; 8907 - Sanzione pecuniaria Irap; 1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta.

