26 ottobrePresentazione del Modello 730/2026 integrativo
Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione ad un Centro di Assistenza Fiscale o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto d'imposta, della dichiarazione integrativa (modello 730 integrativo) qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito.

La trasmissione avviene in via telematica.

Se è già stato inviato un modello 730 e si ha la necessità di correggere la dichiarazione, entro il 2 novembre 2026 è possibile inviare «Redditi aggiuntivo» o «Redditi correttivo».

Tra le principali novità relative al 730/2026 segnaliamo:

- la rimodulazione degli scaglioni di reddito e relative aliquote Irpef, con l’adeguamento delle detrazioni

sui redditi di lavoro;

- la revisione delle detrazioni per i familiari a carico con l’aggiornamento del Prospetto;

- il riordino delle detrazioni per oneri in presenza di redditi superiori a 75.000 euro.

FrequenzaAnnuale
26 ottobrePresentazione modelli Intrastat
Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente.

N.B. Con la Determinazione agenzia delle Dogane 4 febbraio 2026, n. 84415, è stata elevata la soglia per presentare il modello INTRA-2 bis con periodicità mensile.

Sono tenuti all’adempimento con periodicità mensile i soggetti passivi il cui ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni in almeno uno dei quattro trimestri precedenti sia uguale o superiore a 2.000.000 di euro. La soglia precedente era fissata a 350.000 euro.

La novità si applica a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi da effettuarsi entro il 25 febbraio 2026.

Inoltre, si ricorda che:

- sono eliminati i modelli Intra-2bis e Iintra-2quater trimestrali;

- è creato il nuovo modello Intra-1sexies relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cd. call-off stock.

Inoltre, nel modello Intra-1bis i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B).

Dall'1 ottobre 2021, il Dm 21 giugno 2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti e cessioni con San Marino.

La presentazione avviene esclusivamente in via telematica.

Invio telematico con il nuovo Programma Intr@Web oppure all'agenzia delle Entrate.

Con l'avviso agenzia Dogane e Monopoli 22 luglio 2026 è stato comunicato che dal 14 ottobre 2026 è disponibile il nuovo applicativo Intr@web per la presentazione degli elenchi Intrastat.

Se lo strumento Intr@web online presentasse anomalie, gli utenti potranno ancora usufruire dei pacchetti Intr@web versione 27000 e Intra Online.

Dal 2027, l’applicativo Intr@web costituirà l’unico strumento per la relativa compilazione e trasmissione.

FrequenzaMensile
SanzioniOmessa presentazione: da 500 euro a 1000 euro;L’articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997 diisciplina le violazioni in materia di elenchi Intrastat sanzionando l’omessa presentazione, incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi Intrastat.La sanzione prevista va da 500 euro a 1.000 euro per ciascun elenco Intrastat omesso o irregolare. È ridotta alla metà se entro 30 giorni dall'invito da parte degli Uffici competenti a ricevere gli elenchi, il contribuente provvede a presentare l'elenco omesso o a correggere quello compilato in modo irregolare.Non è sanzionata la correzione spontanea degli elenchi con i dati mancanti o inesatti.
28 ottobrePrelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento
Indicazioni

Termine ultimo per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento. Il versamento riguarda la terza rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile (maggio-giugno).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 5159 - prelievo erariale unico ed interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS (Rm 239/E2007).

FrequenzaRateale
SanzioniSanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
30 ottobreTax credit librerie
Indicazioni

Scade oggi il termine per la presentazione della domanda per fruire del tax credit librerie per le spese sostenute nel 2025.

Sono tenuti all'adempimento gli esercenti attività commerciali nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice attività (principale), risultante dal Registro Imprese:

- "47.61" - commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;

- "47.79.1" - commercio al dettaglio di libri di seconda mano.

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica tramite lo specifico Portale all'indirizzo https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/.

Gli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri nuovi e usati possono accedere al credito d’imposta nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie indipendenti e di 10.000 euro per le librerie ricomprese in gruppi editoriali.

Codice tributo: 6894.

30 ottobreRavvedimento sprint
Indicazioni

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 ottobre 2026, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un quindicesimo del minimo (ravvedimento sprint).

Con decorrenza dall'1 gennaio 2026 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 1,6% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2025 era pari allo 2% in ragione d'anno).

Il versamento va effettuato, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Le nuove misure delle sanzioni dall'1 settembre 2024 sono pari a:

- 25% per ritardi oltre i 90 giorni dall'ordinaria scadenza;

- 12,5% per ritardi non superiori a 90 giorni;

- 0,834% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno.

Per eventuali indebite compensazioni: per l’indebito utilizzo di crediti non spettanti sono al 25% ed al 70% per gli inesistenti.

Nel caso di credito inesistente i cui requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio e quindi varierà dal 105% al 140%.

Gli interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta.

Codici tributo: 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef; 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef; 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale; 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione; 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva; 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria; 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires; 8907 - Sanzione pecuniaria Irap; 1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta.

30 ottobreContratti di locazione, registrazione e versamento dell'imposta di registro
Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° ottobre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° ottobre.

Il versamento va effettuato con il modello F24 in via telematica.

N.B. Con riferimento alla sanzione applicabile alla tardiva registrazione dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, aventi durata pluriennale e soggetti a imposta di registro, con la Rm 13 ottobre 2025, n. 56/E l’Agenzia supera le indicazioni della circolare 1° giugno 2011, n. 26/E, paragrafo 9.1 e si adegua all’indirizzo tracciato dalla Corte di Cassazione. Se il contribuente si avvale della facoltà di pagare l’imposta rateizzata (annualità), la sanzione per tardiva registrazione va calcolata sull’imposta dovuta per la prima annualità, in quanto il contribuente ha il diritto di versare solo l’imposta per la singola annualità; commisurare la sanzione all’intero corrispettivo del contratto scinderebbe il nesso di causalità e proporzionalità tra illecito e sanzione (Cassazione nn. 717 e 1453 del 2022 e nn. 1981 2357, 2585, 2606, 10504 e 17657 del 2024).

Nel caso di tardiva registrazione di contratti di locazione soggetti a cedolare secca, si applica la sanzione di 250 euro per omessa registrazione e 150 euro per tardiva registrazione. Dal 1° gennaio 2026 si veda l’articolo 41, Dlgs 173/2024, in quanto l’imposta non è dovuta per l’applicazione di regimi sostitutivi.

Per le annualità successive si applica la sanzione per tardivo versamento ex articolo 13, Dlgs 471/1997 (pari al 25% dell'importo omesso/tardivamente versato, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024; dal 1° gennaio 2026 si veda l’articolo 38, Dlgs 173/2024).

È stato aggiornato il 14 ottobre 2025 il Modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili, proroghe, cessioni, subentri, risoluzioni, opzione/revoca per la cedolare secca.

Codici tributo: 1500 – prima registrazione; 1501 – annualità successive; 1502 – cessione; 1503 – risoluzione; 1504 – proroga.

SanzioniSanzione amministrativa: In caso di tardivo versamento pari al 25% dell'importo non versato.
31 ottobreDichiarazione Iva Ioss e liquidazione
Indicazioni

Trasmissione telematica della dichiarazione Iva IOSS mensile contenente l'indicazione, per ogni Stato membro l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni effettuate relative alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a euro 150), da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Entro oggi va effettuato il versamento dell'Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.

N.B. La Direttiva 18 luglio 2025, n. 2025/1539/Ue introduce nuove disposizioni per incentivare l’uso del regime speciale IOSS (Import One Stop Shop; articoli 369-terdecie e seguenti, Direttiva 2006/112/Ce), al fine di rendere più efficace la riscossione dell’Iva gravante sulle vendite a distanza di beni importati.

La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.

FrequenzaMensile
02 novembreAdesione al Cpb per i soggetti Isa
Indicazioni

Per i soggetti Isa scade oggi il termine per aderire alla proposta di concordato preventivo per il biennio 2026 – 2027.

L’adesione al Cpb avviene con la presentazione, entro oggi, del modello ISA-CPB e attraverso l’accettazione della proposta dell’agenzia delle Entrate.

La circolare 8/E/2026 offre una panoramica della disciplina in commento, andando a sostituire i precedenti documenti di prassi; inoltre, l’allegato alla circolare contiene numerose risposte alle domande poste dalla stampa specializzata o da organismi rappresentativi di categorie di operatori economici.

Inoltre, il Cndcec e l’Agenzia delle Entrate hanno predisposto congiuntamente una guida (settembre 2026) che riepiloga la disciplina in esame.

FrequenzaBiennale
02 novembrePresentazione dei Modelli Redditi 2026 PF, SP, SC, ENC
Indicazioni

Termine ultimo per l'invio del Modello Redditi 2026 con indicazione, per le dichiarazioni Irpef della destinazione dell'otto, del cinque e del 2 per mille.

La dichiarazione va trasmessa in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

N.B. Per i soggetti Ires, il termine è fissato entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

L’opzione per i regimi della Tonnage tax, del consolidato, della trasparenza va comunicata all’agenzia delle Entrate al momento della presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap nel periodo di imposta a partire dal quale si vuole esercitare o confermare l’adesione ai regimi.

Il modello “Comunicazioni per i regimi di Tonnage tax, Consolidato, Trasparenza e per l’opzione Irap” va presentato:

- dalla società controllante entro 3 mesi dall’evento che ha determinato la variazione del gruppo in regime di Tonnage tax;

- dalla consolidante entro 30 giorni;

- dalla società partecipata;

- dal soggetto che, trovandosi ad esempio nel primo anno di attività o avendo anticipato la chiusura dell’esercizio sociale al fine di renderla omogenea con quella delle altre società che intendono partecipare al consolidato o avendo mutato la forma societaria in essere nell’annualità precedente, esercita l’opzione per uno dei regimi della Tonnage tax, del consolidato, della trasparenza fiscale o per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dell’articolo 5, Dlgs 446/1997, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

FrequenzaAnnuale
02 novembrePresentazione del Modello Irap 2026
Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale Irap per l'anno precedente.

La trasmissione avviene in via telematica.

Dal 2 maggio 2024, il termine di presentazione dei modelli Irap è stabilito:

- entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per le società di persone e i soggetti assimilati (ex articolo 2, Dpr 322/1998, come modificato dall'articolo 11, comma 1, DLgs. 1/2024 e dall'articolo 2, comma 6, lettera a), DLgs 108/2024);

- entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti Ires (articolo 2, Dpr 322/1998, come modificato dall'articolo 11, comma 1, DLgs 1/2024 e dall'articolo 2, comma 6, lettera a), DLgs 108/2024).

FrequenzaAnnuale
02 novembrePresentazione del Modello 770/2026
Indicazioni

Per i sostituti d'imposta, gli intermediari e altri soggetti che nel 2025 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, scade oggi il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2025 - Modello 770/2026.

La trasmissione avviene in via telematica.

I Provvedimenti agenzia delle Entrate 10 settembre 2026, n. 249031, n. 249039, n. 249041 e n. 249042 consentono la trasmissione, entro oggi, dei dati contenuti nei prospetti riepilogativi ST, SV, SX e SY del modello 770/2026 (dati fiscali relativi a versamenti, crediti e compensazioni).

FrequenzaAnnuale
02 novembrePresentazione del Modello Iva TR
Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva del terzo trimestre 2026 (Modello IVA TR).

In data 21 marzo 2025 l'agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello Iva TR e le relative specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.

La trasmissione avviene in via telematica.

FrequenzaTrimestrale
02 novembreTrasmissione della certificazione unica 2026
Indicazioni

Termine ultimo per l'invio telematico della Certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate (redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).

La trasmissione può avvenire direttamente e tramite intermediario abilitato, utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Con il Provvedimento agenzia Entrate 20 ottobre 2025 sono state definite le regole tecniche con le quali gli intermediari (Caf, professionisti abilitati o altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni), possono richiedere/acquisire, anche massivamente, i dati relativi alle Certificazioni uniche (CU) dei contribuenti deleganti ex articolo 23, Dlgs 8 gennaio 2024, n. 1.

FrequenzaAnnuale
02 novembreRegime transfrontaliero di franchigia, comunicazione dei dati
Indicazioni

Scade oggi il termine per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ex articolo 70-octiesdecies, comma 1, Dpr 633/1972, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati Ue che hanno adottato tale regime, per trasmettere la comunicazione relativa al trimestre precedente dei dati individuati dall’articolo 70-unvicies, Dpr 633/1972.

Il regime di franchigia, operativo dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto dal Dlgs 180/2024 (in recepimento della direttiva Ue 2020/285), al fine di consentire alle piccole imprese, stabilite in uno Stato membro, di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi senza applicazione dell’Iva anche in altri Stati Ue diversi da quello di stabilimento.

Per accedere al regime di favore, le imprese devono rispettare le regole previste da ogni Stato membro per l’accesso al regime di franchigia nazionale e avere un volume di affari che non superi la soglia dei 100mila euro annui.

Se il volume d’affari nell’Ue supera i 100mila euro annui, la comunicazione va trasmessa entro 15 giorni lavorativi dal superamento del limite, e deve indicare la data del superamento e il valore delle cessioni effettuate dall’inizio del trimestre fino a tale data.

In caso di errori od omissioni è possibile correggere il dato errato presentando una nuova comunicazione entro tre anni dal termine ordinario.

Il modello di comunicazione va inviato telematicamente, direttamente dall’impresa o da un intermediario abilitato. La comunicazione va presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento.

Con il provvedimento agenzie Entrate 4 dicembre 2025, n. 551770, cambiano i tempi per l’attribuzione del numero individuale di identificazione. In particolare, è stabilito che i termini di 35 giorni decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione preventiva trasmessa dagli operatori all’Agenzia e non più dall’invio della stessa da parte dell’Agenzia agli Stati membri di esonero.

FrequenzaTrimestrale
SanzioniL’inosservanza del termine di presentazione della comunicazione è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (articolo 11, comma 1, lettera a), Dlgs 471/1997).
02 novembreImposta di bollo su assegni circolari, dichiarazione trimestrale
Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione contenente l'ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del 3° trimestre 2026 per procedere alla liquidazione dell'imposta di bollo sugli stessi assegni circolari.

La dichiarazione deve essere presentata presso il competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Codice tributo: 2505 - Bollo virtuale - rata.

FrequenzaTrimestrale
SanzioniL'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio è punita con la sanzione amministrativa pari all'80% dell'imposta dovuta.
02 novembreImposta di bollo, versamento in modo virtuale
Indicazioni

Termine ultimo per il versamento della quinta rata bimestrale dell'imposta di bollo relativa alla dichiarazione annuale presentata il 2 febbraio 2026, al netto dell'acconto versato.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24 in via telematica o direttamente intermediari abilitati.

Codici tributo: 2505 - rata; 2506 - acconto; 2507 - sanzioni; 2508 - interessi.

FrequenzaBimestrale
SanzioniSanzione amministrativa: - omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo: oltre al pagamento dell'imposta, sanzione pari all'80% dell'imposta o della maggiore imposta.
02 novembreEnti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento Iva relativa ad acquisti intracomunitari
Indicazioni

Per gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, comma 4, Dpr 633/1972 e gli agricoltori in regime di esonero Iva di cui all'articolo 34, comma 6, dello stesso Dpr 633/1972, scade oggi il termine per effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva (codice tributo: 6099) relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente e per presentare la dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.

La dichiarazione (modello Intra-12) si presenta in via telematica all'agenzia delle Entrate. Il versamento si effettua con il modello F24.

FrequenzaMensile
02 novembreDichiarazione Iva Oss e liquidazione
Indicazioni

Trasmissione telematica della dichiarazione Iva OSS del terzo trimestre relativa alle vendite a distanza o prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al nuovo Sportello unico (OSS).

Entro oggi va effettuato il versamento dell'Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.

La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.

FrequenzaTrimestrale
02 novembreInvio telematico dati operatori finanziari
Indicazioni

Termine ultimo per la trasmissione dei dati relativi a trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

Invio con modalità telematica.

02 novembreRegistrazione dei corrispettivi
Indicazioni

Termine ultimo per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese precedente, da parte dei soggetti con volume d'affari superiore a euro 500.000 euro il cui obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dall'1.7.2019.

Con la consulenza giuridica 3/E del 14 febbraio 2022, l'agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni relativamente alla gestione dei dati dei corrispettivi telematici che, dal 1° gennaio 2022, vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente utilizzando il nuovo tracciato dati 7.0.

FrequenzaMensile
02 novembreMemorizzazione e Trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio
Indicazioni

Dal 1° luglio 2018 scatta l'obbligo per la  memorizzazione e la successiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione (Dlgs 5 agosto 2015, n. 12).

La trasmissione in via telematica delle informazioni è effettuata con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

FrequenzaMensile
02 novembreImposta sulle assicurazioni
Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nel mese solare precedente nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel secondo mese precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24-accise, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 3354 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - art. 4-bis, comma 5 e articolo 9, comma 1, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 3355 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - Acconto - articolo 9, comma 1-bis, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 3356 - Imposta sulle assicurazioni RC auto - Province - articolo 60 Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446; 3357 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - articolo 11-bis Legge 990/1969, articolo 334, Dlgs 7 settembre 2005, n. 209; 3358 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Friuli Venezia Giulia - Articolo 52, commi 4 e 5, Legge 448/2001; 3359 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Trento - articolo 2, comma 110, Legge 191/2009; 3360 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Bolzano - articolo 2, comma 110, Legge 191/2009; 3361 - Contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - aumento aliquota - articolo 18, comma 1, Legge 23 febbraio 1999, n. 44; 3362 - Sanzioni sulle somme dovute a titolo di imposta e contributi in applicazione delle disposizioni tributarie sulle assicurazioni ed i contratti vitalizi di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

FrequenzaMensile
02 novembreComunicazione periodica intermediari finanziari
Indicazioni

Termine ultimo per la comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

I soggetti obbligati alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet (Fiscon-line) o un intermediario abilitato.

FrequenzaMensile
02 novembreOperazioni in oro, invio della dichiarazione
Indicazioni

Ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio, per i soggetti che effettuano operazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, scade oggi il termine per la presentazione all'Unità di informazione finanziaria (Uif) della dichiarazione delle operazioni di importo pari o superiore a 10.000 euro effettuate nel mese precedente.

Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) direttamente dal soggetto che ha effettuato l'operazione utilizzando gli appositi modelli e il software denominato "ORO" , entrambi scaricabili dal sito della Banca d'Italia. Il modello deve contenere i dati identificativi del dichiarante e della controparte nonché la natura e le caratteristiche dell'operazione effettuata (data dell'operazione, quantitativo di oro espresso in grammi e il relativo valore). E' opportuno conservare la ricevuta di invio della trasmissione telematica. Le operazioni del medesimo tipo effettuate nell'arco di uno stesso mese possono essere raggruppate in un'unica dichiarazione, nella quale deve essere indicato il numero delle operazioni di riferimento, la quantità ed il valore complessivi

FrequenzaMensile
02 novembreSuperbollo
Indicazioni

Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.

Codice tributo: 3364.

FrequenzaAnnuale
SanzioniNell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:- gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;- la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. N. 472/1997).In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 25% della tassa dovuta (oltre agli interessi)
02 novembreSettore oli lubrificanti e bitumi di petrolio: trasmissione dati contabili e versamento imposta di consumo
Indicazioni

Termine ultimo per:

- invio dei dati relativi alla contabilità del mese precedente (DD 52047/UD/2008);

- versamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio calcolata sulla base della dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo del mese precedente (articolo 61, comma 1, lettera e), Dlgs 504/1995).

Con l'avviso agenzia delle Dogane e dei Monopoli 24 ottobre 2025 sono state fornite istruzioni operative circa le modalità di versamento delle accise, dell’imposta di consumo sui lubrificanti e bitumi, dei diritti di licenza e di altri importi dovuti ai sensi del Dlgs 504/1995.

Le modalità di pagamento attualmente consentite per i versamenti relativi alle accise e ad altri tributi doganali sono le seguenti:

a) modello F24 Accise, che consente l’indicazione diretta del codice tributo, della Provincia e del codice accisa;

b) piattaforma PagoPA, nel rispetto dei limiti e delle specifiche tecniche definite dalla determinazione 13 novembre 2020, n. 413976/RU ove sono individuati sia i capitoli d’imposta sia i riferimenti territoriali relativi alle immissioni in consumo;

c) versamento diretto al bilancio dello Stato mediante bonifico bancario o postale, introdotto con il Dm 9 ottobre 2006, n. 293, per le ipotesi residuali in cui non sia possibile utilizzare i canali ordinari.

FrequenzaMensile
02 novembreTasse automobilistiche
Indicazioni

Pagamento tasse automobilistiche (bollo auto).

Il pagamento può essere effettuato tramite PagoPA, presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di Ccp, presso gli Uffici dell'Aci, le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto.

Con Dm 13 febbraio 2025, il Mef ha stabilito l'estensione delle modalità di versamento unitario, di cui all'articolo 17, Dlgs 241/1997, anche per il pagamento della tassa automobilistica erariale dovuta a seguito di atto di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate.

Nello specifico, viene disposto che per il pagamento del bollo auto, nonchè dei relativi interessi e sanzioni dovuti a seguito di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate, si applicano le modalità di versamento unitario con il Modello F24. I termini e le modalità per l'attuazione del versamento della tassa automobilistica vengono fissate con successivo Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate. L'estensione è applicata ai pagamenti relativi ai veicoli registrati nelle Regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia.

Esenzione dal pagamento del bollo auto (tassa automobilistica) – o della tassa di circolazione dei motocicli o ciclomotori spetta alle sole persone fisiche e riguarda le autovetture a benzina o gasolio di potenza fino a 80 kW, i motocicli e i ciclomotori. L'esenzione riguarda i versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027 (Dl 17 settembre 2026, n. 162).

SanzioniNell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:- gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;- la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 25% della tassa dovuta (oltre agli interessi).
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