27 luglioPresentazione modelli Intrastat
IndicazioniTermine ultimo per la presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente.N.B. Con la Determinazione agenzia delle Dogane 4 febbraio 2026, n. 84415, è stata elevata la soglia per presentare il modello INTRA-2 bis con periodicità mensile.Sono tenuti all’adempimento con periodicità mensile i soggetti passivi il cui ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni in almeno uno dei quattro trimestri precedenti sia uguale o superiore a 2.000.000 di euro. La soglia precedente era fissata a 350.000 euro.La novità si applica a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi da effettuarsi entro il 25 febbraio 2026.Inoltre, si ricorda che:- sono eliminati i modelli Intra-2bis e Iintra-2quater trimestrali;- è creato il nuovo modello Intra-1sexies relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cd. call-off stock.Inoltre, nel modello Intra-1bis i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B).Dall'1 ottobre 2021, il Dm 21 giugno 2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti e cessioni con San Marino.La presentazione avviene esclusivamente in via telematica.Invio telematico con il nuovo Programma Intr@Web oppure all'agenzia delle Entrate.
FrequenzaMensile
Riferimenti
Agenzia Dogane, COMS del 17-02-2017, prot n. 20661/RU Agenzia Dogane, COMS del 16-03-2017, prot n. 32831/RU Agenzia Entrate, CIR del 06-08-2010, n. 43/E Agenzia Entrate, CIR del 21-06-2010, n. 36/E Agenzia Entrate, RIS del 01-06-2010, n. 48/E Agenzia Entrate, CIR del 18-03-2010, n. 14/E Min. Economia e Finanze, DM del 22-02-2010 - Articolo 1 Agenzia Entrate, CIR del 17-02-2010, n. 5/E Min. Finanze, DM del 21-10-1992 - Allegato 8 DPR del 07-01-1999, n. 10 - Articolo 1 DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 11 Min. Finanze, DM del 21-10-1992 - Articolo 3 DL del 23-01-1993, n. 16 - Articolo 6
SanzioniL’articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997 diisciplina le violazioni in materia di elenchi Intrastat sanzionando l’omessa presentazione, incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi Intrastat.La sanzione prevista va da 500 euro a 1.000 euro per ciascun elenco Intrastat omesso o irregolare. È ridotta alla metà se entro 30 giorni dall'invito da parte degli Uffici competenti a ricevere gli elenchi, il contribuente provvede a presentare l'elenco omesso o a correggere quello compilato in modo irregolare.Non è sanzionata la correzione spontanea degli elenchi con i dati mancanti o inesatti.
28 luglioPrelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento
IndicazioniPer gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, R.D. n. 773/1931 (Tulps), scade oggi il termine ultimo per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento. Il versamento riguarda la prima rata del IV periodo contabile (luglio-agosto), pari al 25% del PREU dovuto per il II periodo contabile (marzo-aprile).Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codice tributo: 5158 - prelievo erariale unico ed interessi - IV periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del Tulps (Rm 239/E/2007).
FrequenzaRateale
Riferimenti
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13 DPR del 26-10-1972, n. 640 - Articolo 14 bis RD del 18-06-1931, n. 773 - Articolo 110 DPR del 30-12-1999, n. 544 - Articolo 6 DL del 30-09-2003, n. 269 - Articolo 39 DL del 04-07-2006, n. 223 - Articolo 37 Min. Economia e Finanze, DM del 12-04-2007 - Articolo 1 Agenzia Entrate, RIS del 18-12-2025, n. 71/E
SanzioniSanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
29 luglioContributo a fondo perduto per i settori editoriale e radio-televisivo
IndicazioniLe imprese editrici di quotidiani e periodici e le agenzie di stampa, che hanno effettuato investimenti nel campo della digitalizzazione editoriale e in tecnologie innovative e intendono accedere al contributo a fondo perduto per il 2025, devono presentare la domanda entro oggi. La domanda va presentata dal legale rappresentante dell'impresa, esclusivamente in via telematica, con apposita procedura sul Portale «impresainungiorno», tramite Spid, Cns o Cie. La domanda va firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, esclusivamente con firma CAdES.Gli operatori del settore dell’editoria radiofonica e televisiva, che hanno effettuato investimenti nel campo della digitalizzazione editoriale e in tecnologie innovative e intendono accedere al contributo per il 2025, devono presentare istanza in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'Editoria attraverso la procedura informatizzata resa disponibile mediante Portale sul sito del Mise, entro oggi.Il contributo è concesso sotto forma di rimborso, in misura pari al 70%, delle spese sostenute e documentate per la realizzazione degli investimenti effettuati nel 2025 e dichiarati in domanda.Il contributo viene erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario e dichiarato nella domanda di accesso.Con il Decreto Capo Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria 20 maggio 2026 sono stati definite le modalità per la fruizione dei contributi, ex articoli 2 e 3, Dpcm 17 settembre 2025, spettanti a fronte di investimenti in tecnologie innovative, effettuati, rispettivamente, dalle imprese editrici e agenzie di stampa e dalle emittenti del settore radio-televisivo.
30 luglioModello Redditi SC, ENC e SP, versamenti con lo 0,40% in più
IndicazioniTermine ultimo per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, della seconda rata Ires ed Irap a titolo di saldo e di primo acconto relative alla dichiarazione dei redditi.Qualora si decida di effettuare i versamenti rateali si sottolinea che in data odierna dovrà essere versata la prima e la seconda rata.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codici tributo: 2001 - Ires acconto prima rata; 2003 - Ires saldo; 1668 - interessi pagamento dilazionato; 3800 -saldo Irap; 3812 - Irap acconto prima rata; 3805 - interessi pagamento dilazionato.
FrequenzaAnnuale
Riferimenti
DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 4 DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 5 DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 8 DLgs del 15-12-1997, n. 446 - Articolo 30 DLgs del 15-12-1997, n. 446 - Articolo 31 DPR del 07-12-2001, n. 435 - Articolo 17 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 17 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 18 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 19 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 20 Min. Finanze, DECR del 30-03-1998 - Articolo 1 Agenzia Entrate, PRV del 20-06-2002 - Articolo DLgs del 15-12-1997, n. 446 - Articolo 37 DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13 DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 3 L del 23-03-1977, n. 97 - Articolo 1 Agenzia Entrate, PRV del 27-02-2026, n. 71522 - Articolo
SanzioniSanzioni amministrative:- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
30 luglioModello Redditi SC, versamenti con lo 0,40% in più
IndicazioniPer i soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare scade oggi il termine ultimo per il versamento, con maggiorazione dello 0,40% (la maggiorazione non è dovuta dai soggetti Isa), delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e di primo acconto relative alla dichiarazione dei redditi, o della prima rata. Per i soggetti che, per legge, possono approvare il bilancio oltre i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il termine è entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio dell'esercizio.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codici tributo: 2001 - Ires acconto prima rata; 2003 - Ires saldo; 3800 - Irap saldo; 3812 - Irap acconto prima rata; 1668 - interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili; 3805 - interessi pagamento dilazionato tributi regionali.
FrequenzaAnnuale
Riferimenti
DLgs del 15-12-1997, n. 446 - Articolo 37 DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13 DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 3 DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 4 DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 5 L del 23-03-1977, n. 97 - Articolo 1 DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 8 DLgs del 15-12-1997, n. 446 - Articolo 30 DLgs del 15-12-1997, n. 446 - Articolo 31 DPR del 07-12-2001, n. 435 - Articolo 17 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 17 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 18 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 19 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 20 Min. Finanze, DECR del 30-03-1998 - Articolo 1 Agenzia Entrate, PRV del 20-06-2002 - Articolo Agenzia Entrate, PRV del 27-02-2026, n. 71522 - Articolo
30 luglioCedolare secca affitti, versamenti con lo 0,40% in più
IndicazioniVersamento, con lo 0,40% in più, della cedolare secca sugli affitti.L'acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell'IRPEF.Qualora si decida di effettuare i versamenti rateali si sottolinea che in data odierna dovrà essere versata la prima e la seconda rata.L'art. 1, co. 1127, legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha innalzato al 100% la misura dell'acconto della cedolare secca, ma solo a decorrere dal 2021.Versamento mediante modello F24.Codici tributo: 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, Dlgs 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA;1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, Dlgs 23/2011 - SALDO.
FrequenzaAnnuale
30 luglioImposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe), versamenti con lo 0,40% in più
IndicazioniPer le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, scade oggi il termine per il versamento, con lo 0,40% in più, dell'Ivafe, mediante modello F24.Codici tributo: 4043 - SALDO; 4047 - ACCONTO PRIMA RATA; 4048 - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE.
FrequenzaAnnuale
Riferimenti
Agenzia Entrate, RIS del 19-04-2013, n. 27/E Agenzia Entrate, CIR del 03-05-2013, n. 12/E DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 18 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 19 DLgs del 15-12-1997, n. 446 - Articolo 30 DLgs del 18-12-1997, n. 472 - Articolo 13 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 17 DPR del 07-12-2001, n. 435 - Articolo 17 DL del 06-12-2011, n. 201 - Articolo 19 L del 22-12-2011, n. 214 - Articolo 1 L del 24-12-2012, n. 228 - Articolo 1.428 L del 24-12-2012, n. 228 - Articolo 1.429 Agenzia Entrate, CIR del 09-05-2013, n. 13/E Agenzia Entrate, CIR del 02-07-2012, n. 28/E - Allegato Agenzia Entrate, CIR del 02-07-2012, n. 28/E Agenzia Entrate, PRV del 05-06-2012 - Articolo Agenzia Entrate, Risposte consulenza giuridica del 28-07-2025, n. 11
SanzioniSanzioni amministrative:- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
30 luglioRegime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità, versamenti con lo 0,40% in più
IndicazioniScade il termine per il versamento, con lo 0,4% in più, del saldo dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali risultanti dalla dichiarazione dei redditi, per le persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che hanno optato per il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27, Dl 98/2011. Va versato, con lo 0,4% in più, anche il primo acconto per l'esercizio in corso pari al 40% dell'imposta dovuta per l'esercizio precedente.Il secondo acconto, pari al 60% dell'imposta dovuta per l'esercizio precedente, è da corrispondere entro il 30 novembre.Il versamento va effettuato in via telematica con modello F24 presentato direttamente utilizzando i servizi F24 web o F24 online messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate o internet banking messo a disposizione da banche, poste, enti della riscossione oppure tramite intermediario abilitato.Codici tributo: 1793 - Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA; 1794 - Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE; 1795 - Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO.
FrequenzaAnnuale
Riferimenti
30 luglioImposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (Ivie), versamenti con lo 0,40% in più
IndicazioniPer le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero destinati a qualsiasi uso, scade oggi il termine per il versamento, con lo 0,4% in più, dell'Ivie, mediante modello F24.Codici tributo: 4041 - SALDO; 4042 - Società fiduciarie - SALDO; 4044 - ACCONTO PRIMA RATA; 4045 - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE; 4046 - Società fiduciarie - ACCONTO.
FrequenzaAnnuale
SanzioniSanzioni amministrative:- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
30 luglioSocietà di investimento immobiliare quotate, versamento imposta sostitutiva con lo 0,40% in più
IndicazioniTermine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva in un'unica soluzione o prima rata, con la maggiorazione dello 0,40%, sulle plusvalenze realizzate su immobili e diritti reali su immobili destinati alla locazione.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codici tributo: 1120 - Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle SIIQ ed alle SIINQ, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 126; 1121 - Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 137 e 140.
FrequenzaMensile
SanzioniSanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.
30 luglioContratti di locazione, registrazione e versamento dell'imposta di registro
IndicazioniTermine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° luglio o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° luglio.N.B.: è stato approvato il Modello RLI, da utilizzare, dal 20 marzo 2019, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili, per eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte ed eventuali interessi e sanzioni, e per altri adempimenti (ad esempio, comunicazione dei dati catastali ecc.). Con il Modello RLI è possibile esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca.Il Modello RLI va presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli Uffici dell'agenzia delle Entrate da soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili.L'articolo 3-bis, comma 1, Dl 34/2019, conv. con modif. con Legge 58/2019 ha soppresso l'ultimo periodo del comma 3, articolo 3, Dlgs 23/2011. Pertanto, si può considerare soppresso l'obbligo di comunicare la proroga dei contratti di locazione per i quali è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca.Il provvedimento Agenzia Entrate 16 dicembre 2022 ha approvato il nuovo Modello Rap da utilizzare per la registrazione telematica degli atti privati ex articolo 38, comma 5, Dl 30 maggio 2010, n. 78. L'Amministrazione finanziaria precisa che il nuovo modello Rap è inizialmente applicabile solo ai contratti di comodato e che progressivamente sarà esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.Il versamento va effettuato con il modello F24 Elide esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.Codici tributo – imposta di registro (locazione e affitto): 1500 – prima registrazione; 1501 – annualità successive; 1502 – cessione; 1503 – risoluzione; 1504 – proroga.
Riferimenti
Agenzia Entrate, RIS del 06-06-2002, n. 175/E Agenzia Entrate, RIS del 04-01-2008, n. 2/E Agenzia Entrate, PRV del 19-03-2019, n. 64442 - Articolo Agenzia Entrate, RIS del 07-10-2002, n. 320/E Agenzia Entrate, RIS del 07-04-2005, n. 44/E Agenzia Entrate, RIS del 27-11-2006, n. 134/E Agenzia Entrate, PRV del 14-07-2011 - Articolo DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13 Agenzia Entrate, PRV del 04-03-2011 - Articolo DPR del 26-04-1986, n. 131 - Articolo 17 DPR del 26-04-1986, n. 131 - Articolo 5 Agenzia Entrate, CIR del 01-06-2011, n. 26/E Agenzia Entrate, CIR del 07-01-2002, n. 3/E Agenzia Entrate, CIR del 16-11-2006, n. 33/E Agenzia Entrate, RIS del 20-02-2002, n. 52/E
SanzioniSanzione amministrativa: In caso di tardivo versamento pari al 25% dell'importo non versato.
30 luglioRavvedimento sprint
IndicazioniUltimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 luglio 2026, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un quindicesimo del minimo (ravvedimento sprint).Con decorrenza dall'1 gennaio 2026 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 1,6% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2025 era pari allo 2% in ragione d'anno).La modifica ha effetto per gli interessi da ravvedimento (articolo 13 del Dlgs 472/1997) maturati dal prossimo anno, come pure per il calcolo degli interessi non determinati per iscritto (articolo 45, comma 2, del Tuir) e degli interessi di mora (articolo 89, comma 5, del Tuir).Il versamento va effettuato, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 0,1% (oltre agli interessi legali).Gli interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta.Codici tributo: 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef; 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef; 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale; 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione; 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva; 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria; 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires; 8907 - Sanzione pecuniaria Irap; 1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta.
Riferimenti
31 luglioRottamazione quinquies, versamento delle somme dovute
IndicazioniPer i contribuenti titolari di carichi affidati ad Ader nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, entro il 30 aprile 2026 dovevano presentare una domanda di adesione, in via telematica tramite l'apposito servizio disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, e effettuare il pagamento (unica soluzione o prima rata - massimo 54 rate) delle somme dovute entro oggi.Il versamento effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza si considera tempestivo (ad esempio, in caso di pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, sono considerati tempestivi i versamenti effettuati entro mercoledì 5 agosto 2026). Tale tolleranza non si applica, invece, al mancato pagamento di una rata intermedia diversa dall’ultima.
FrequenzaRateale
Riferimenti
Agenzia Entrate, COMS del 23-06-2026 Agenzia Entrate, FAQ del 07-07-2026 DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 48 bis Agenzia Entrate, Risposte interpelli del 12-03-2024, n. 68 L del 29-12-2022, n. 197 - Articolo 1.057 Agenzia Entrate, Risposte interpelli del 28-02-2024, n. 54 L del 30-12-2025, n. 199 - Articolo 1.032 CAS, Civ., Sez. TRI, ORD del 08-04-2025, n. 9185 - Integrale Min. Finanze, DM del 30-12-1993 - Articolo 6
31 luglioTransizione 4.0
IndicazioniPer le imprese interessate all’agevolazione scade oggi il termine per presentare le comunicazioni di completamento al Gse degli investimenti 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2025 ed effettuati entro il 30 giugno 2026 (codice tributo: 7077).La trasmissione delle comunicazioni va effettuata esclusivamente per via telematica, mediante accesso alla piattaforma Gse con autenticazione Spid, Cie o Cns del legale rappresentante o di soggetto delegato.
FrequenzaAnnuale
Riferimenti
L del 11-12-2016, n. 232 - Allegato A Agenzia Entrate, RIS del 11-06-2025, n. 41/E L del 30-12-2024, n. 207 - Articolo 1.164 DL del 21-11-2025, n. 175 - Articolo 1 L del 30-12-2020, n. 178 - Articolo 1.406 Min. Imprese e made in Italy, DECR del 28-01-2026 - Articolo 1 Min. Imprese e made in Italy, DECR del 16-06-2025, n. 1401 - Articolo 1 Min. Imprese e made in Italy, DECR del 15-05-2025, n. 1091 - Articolo 1 L del 30-12-2025, n. 199 - Articolo 1.318 L del 30-12-2025, n. 199 - Articolo 1.166
31 luglioRimborsi Iva, presentazione del modello Iva TR
IndicazioniScade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR).L’utilizzo del credito in compensazione nel Modello F24 è possibile a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione del modello TR.In data 21 marzo 2025 l'agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello Iva TR e le relative specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.La richiesta di rimborso va presentata, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'agenzia delle Entrate.
FrequenzaTrimestrale
Riferimenti
L del 15-12-2011, n. 217 - Articolo 8 Agenzia Entrate, PRV del 21-03-2016, n. 42623 - Articolo Agenzia Entrate, PRV del 28-03-2017, n. 59279 - Articolo DPR del 26-10-1972, n. 633 - Articolo 30 DPR del 26-10-1972, n. 633 - Articolo 38 bis DPR del 14-10-1999, n. 542 - Articolo 8 Agenzia Entrate, PRV del 26-03-2020, n. 144055 - Articolo
31 luglioRegime transfrontaliero di franchigia, comunicazione dei dati
IndicazioniScade oggi il termine per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ex articolo 70-octiesdecies, comma 1, Dpr 633/1972, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati Ue che hanno adottato tale regime, per trasmettere la comunicazione relativa al trimestre precedente dei dati individuati dall’articolo 70-unvicies, Dpr 633/1972.Il regime di franchigia, operativo dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto dal Dlgs 180/2024 (in recepimento della direttiva Ue 2020/285), al fine di consentire alle piccole imprese, stabilite in uno Stato membro, di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi senza applicazione dell’Iva anche in altri Stati Ue diversi da quello di stabilimento.Per accedere al regime di favore, le imprese devono rispettare le regole previste da ogni Stato membro per l’accesso al regime di franchigia nazionale e avere un volume di affari che non superi la soglia dei 100mila euro annui.Se il volume d’affari nell’Ue supera i 100mila euro annui, la comunicazione va trasmessa entro 15 giorni lavorativi dal superamento del limite, e deve indicare la data del superamento e il valore delle cessioni effettuate dall’inizio del trimestre fino a tale data.In caso di errori od omissioni è possibile correggere il dato errato presentando una nuova comunicazione entro tre anni dal termine ordinario.Il modello di comunicazione va inviato telematicamente, direttamente dall’impresa o da un intermediario abilitato. La comunicazione va presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento.Con il provvedimento agenzie Entrate 4 dicembre 2025, n. 551770, cambiano i tempi per l’attribuzione del numero individuale di identificazione. In particolare, è stabilito che i termini di 35 giorni decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione preventiva trasmessa dagli operatori all’Agenzia e non più dall’invio della stessa da parte dell’Agenzia agli Stati membri di esonero.
FrequenzaTrimestrale
Riferimenti
DPR del 26-10-1972, n. 633 - Articolo 70 octiesdecies Unione Europea (UE), ConsUE, Dir (UE) del 18-02-2020, n. 285/0/2020 - Articolo 1 DPR del 26-10-1972, n. 633 - Articolo 70 terdecies Agenzia Entrate, PRV del 28-03-2025, n. 155649 - Articolo Agenzia Entrate, PRV del 30-12-2024, n. 460166 - Articolo Agenzia Entrate, PRV del 04-12-2025, n. 551770 - Articolo Agenzia Entrate, PRV del 10-12-2025, n. 560356 - Articolo Agenzia Entrate, CIR del 16-12-2025, n. 13/E - Paragrafo 1 1
SanzioniL’inosservanza del termine di presentazione della comunicazione è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (articolo 11, comma 1, lettera a), Dlgs 471/1997).
31 luglioDichiarazione Iva Oss e liquidazione
IndicazioniTrasmissione telematica della dichiarazione Iva OSS del secondo trimestre relativa alle vendite a distanza o prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al nuovo Sportello unico (OSS).Entro oggi va effettuato il versamento dell'Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.
FrequenzaTrimestrale
31 luglioDichiarazione Iva Ioss e liquidazione
IndicazioniTrasmissione telematica della dichiarazione Iva IOSS mensile contenente l'indicazione, per ogni Stato membro l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni effettuate relative alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a euro 150), da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).Entro oggi va effettuato il versamento dell'Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.N.B. La Direttiva 18 luglio 2025, n. 2025/1539/Ue introduce nuove disposizioni per incentivare l’uso del regime speciale IOSS (Import One Stop Shop; articoli 369-terdecie e seguenti, Direttiva 2006/112/Ce), al fine di rendere più efficace la riscossione dell’Iva gravante sulle vendite a distanza di beni importati.
FrequenzaMensile
31 luglioMemorizzazione e Trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio
IndicazioniDal 1° luglio 2018 scatta l'obbligo per la memorizzazione e la successiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione (Dlgs 5 agosto 2015 n. 12).La trasmissione in via telematica delle informazioni è effettuata con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
FrequenzaMensile
31 luglioAcquisti intracomunitari, presentazione del Modello Intra-12
IndicazioniPer gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva e soggetti passivi Iva (in tale ultimo caso, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali) e agricoltori esonerati, scade oggi il termine ultimo per la dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari, registrati o soggetti a registrazione nel secondo mese precedente (modello INTRA-12) con indicazione dell'IVA dovuta, e contestuale versamento.Presentazione in via telematica.
FrequenzaMensile
Riferimenti
DL del 30-08-1993, n. 331 - Articolo 49 Min. Finanze, DM del 16-02-1993 - Articolo 1 Min. Finanze, DM del 16-02-1993 - Articolo 2 DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 5 DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13 Agenzia Entrate, PRV del 16-04-2010 - Articolo Agenzia Entrate, PRV del 31-01-2002 - Preambolo Agenzia Entrate, PRV del 31-01-2002 - Articolo
31 luglioComunicazione periodica intermediari finanziari
IndicazioniTermine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.I soggetti obbligati alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet (Fiscon-line) o un intermediario abilitato.
31 luglioOperazioni in oro, invio della dichiarazione
IndicazioniLe operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) direttamente dal soggetto che ha effettuato l'operazione utilizzando gli appositi modelli e il software denominato "ORO" , entrambi scaricabili dal sito della Banca d'Italia. Il modello deve contenere i dati identificativi del dichiarante e della controparte nonché la natura e le caratteristiche dell'operazione effettuata (data dell'operazione, quantitativo di oro espresso in grammi e il relativo valore). E' opportuno conservare la ricevuta di invio della trasmissione telematica. Le operazioni del medesimo tipo effettuate nell'arco di uno stesso mese possono essere raggruppate in un'unica dichiarazione, nella quale deve essere indicato il numero delle operazioni di riferimento, la quantità ed il valore complessivi
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31 luglioImposta di bollo su assegni circolari, dichiarazione
IndicazioniPer gli Istituti di credito autorizzati ad emettere assegni circolari e le Banche, scade oggi il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione contenente l'ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del 2° trimestre 2026 per procedere alla liquidazione dell'imposta di bollo sugli stessi assegni circolari.La dichiarazione deve essere presentata presso il competente Ufficio Territoriale dell'agenzia delle Entrate.Codice tributo: 2505 - Bollo virtuale - rata.
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Riferimenti
SanzioniL'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio è punita con la sanzione amministrativa pari all'80% dell'imposta dovuta.
31 luglioSuperbollo
IndicazioniPagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.Codice tributo: 3364.
Riferimenti
SanzioniNell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:- gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;- la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 25% della tassa dovuta (oltre agli interessi).
31 luglioImposta sulle assicurazioni
IndicazioniIl versamento va fatto, utilizzando il Modello F24-accise, esclusivamente in via telematica.Codici tributo: 3354 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - art. 4-bis, comma 5 e articolo 9, comma 1, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 3355 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - Acconto - articolo 9, comma 1-bis, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 3356 - Imposta sulle assicurazioni RC auto - Province - articolo 60 Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446; 3357 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - articolo 11-bis Legge 990/1969, articolo 334, Dlgs 7 settembre 2005, n. 209; 3358 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Friuli Venezia Giulia - Articolo 52, commi 4 e 5, Legge 448/2001; 3359 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Trento - articolo 2, comma 110, Legge 191/2009; 3360 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Bolzano - articolo 2, comma 110, Legge 191/2009; 3361 - Contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - aumento aliquota - articolo 18, comma 1, Legge 23 febbraio 1999, n. 44; 3362 - Sanzioni sulle somme dovute a titolo di imposta e contributi in applicazione delle disposizioni tributarie sulle assicurazioni ed i contratti vitalizi di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
31 luglioSettore oli lubrificanti e bitumi di petrolio: trasmissione dati contabili e versamento imposta di consumo
IndicazioniTermine ultimo per:- invio dei dati relativi alla contabilità del mese precedente (DD 52047/UD/2008);- versamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio calcolata sulla base della dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo del mese precedente (articolo 61, comma 1, lettera e), Dlgs 504/1995).Con l'avviso agenzia delle Dogane e dei Monopoli 24 ottobre 2025 sono state fornite istruzioni operative circa le modalità di versamento delle accise, dell’imposta di consumo sui lubrificanti e bitumi, dei diritti di licenza e di altri importi dovuti ai sensi del Dlgs 504/1995.Le modalità di pagamento attualmente consentite per i versamenti relativi alle accise e ad altri tributi doganali sono le seguenti:a) modello F24 Accise, che consente l’indicazione diretta del codice tributo, della Provincia e del codice accisa;b) piattaforma PagoPA, nel rispetto dei limiti e delle specifiche tecniche definite dalla determinazione 13 novembre 2020, n. 413976/RU ove sono individuati sia i capitoli d’imposta sia i riferimenti territoriali relativi alle immissioni in consumo;c) versamento diretto al bilancio dello Stato mediante bonifico bancario o postale, introdotto con il Dm 9 ottobre 2006, n. 293, per le ipotesi residuali in cui non sia possibile utilizzare i canali ordinari.
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