Settimana FiscaleAgendaAdempimenti fiscali e previdenziali

Scadenze fiscali fino al 5 dicembre, versamento acconti, Zes e rottamazione del magazzino

di Paolo Sardi

settimana-fiscale

22 novembrePrelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Indicazioni

Per gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Aams) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, R.D. n. 773/1931 (Tulps), scade oggi il termine per il pagamento quarta rata del V periodo contabile (mesi di settembre e ottobre), per un importo pari alla differenza del Preu dovuto per il periodo contabile e la somma dei primi tre versamenti effettuati per lo stesso periodo (saldo del periodo a debito).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 5159 - prelievo erariale unico ed interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del Tulps (Rm 6 settembre 2007, n. 239/E).

FrequenzaRateale

Sanzioni

Sanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


22 novembreCanone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento

Indicazioni

Per i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, Dpr 640/1972, scade oggi il termine per il versamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento, relativo al V periodo contabile (settembre-ottobre).

Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24-accise.

Codice tributo: 5185 - canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, Tulps (Rm 6 settembre 2007, n. 239/E).

FrequenzaRateale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


25 novembrePresentazione modelli Intrastat

Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente.

N.B. Con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha apportato alcune modifiche alla compilazione dei modelli Intrastat dall'1 gennaio 2022.

In estrema sintesi, si ricorda che:

- sono eliminati i modelli Intra-2bis e Iintra-2quater trimestrali;

- è creato il nuovo modello Intra-1sexies relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cd. call-off stock.

Inoltre, nel modello Intra-1bis i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B).

Dall'1 ottobre 2021, il Dm 21 giugno 2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti e cessioni con San Marino.

E' fissato entro il mese successivo al periodo di riferimento il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi (modelli Intra):

- delle cessioni / acquisti di beni intracomunitari;

- delle prestazioni di servizi rese o ricevute a o da soggetti passivi UE.

Viene abrogato l'articolo 3, comma 1, Dm 5.10.2010 che fissava il termine entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

La presentazione avviene esclusivamente in via telematica.

Invio telematico con il nuovo Programma Intr@Web oppure all'agenzia delle Entrate.

FrequenzaMensile

Sanzioni

L’articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997 diisciplina le violazioni in materia di elenchi Intrastat sanzionando l’omessa presentazione, incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi Intrastat.

La sanzione prevista va da 500 euro a 1.000 euro per ciascun elenco Intrastat omesso o irregolare. È ridotta alla metà se entro 30 giorni dall'invito da parte degli Uffici competenti a ricevere gli elenchi, il contribuente provvede a presentare l'elenco omesso o a correggere quello compilato in modo irregolare.

Non è sanzionata la correzione spontanea degli elenchi con i dati mancanti o inesatti.


28 novembrePrelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Indicazioni

Per gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Aams) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, R.D. n. 773/1931 (Tulps), scade oggi il termine per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento. Il versamento riguarda la prima rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il IV periodo contabile (luglio-agosto).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 5160 - prelievo erariale unico ed interessi - VI periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, Tulps (Rm 6 settembre 2007, n. 239/E).

FrequenzaRateale

Sanzioni

Sanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


02 dicembreZes unica, presentazione della comunicazione integrativa

Indicazioni

Scade oggi il termine per l’invio della comunicazione integrativa per il riconoscimento del credito d’imposta Zes unica, dove vengono indicati anche ulteriori investimenti o di importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione originaria, attestante l'avvenuta realizzazione, entro il 15 novembre 2024, degli investimenti stessi.

Le imprese che hanno effettuato investimenti nel periodo 1 gennaio – 15 novembre 2024 in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella cd. Zes Unica Mezzogiorno dovevano inviare all'agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione entro il 12 luglio 2024 ex articolo 5, comma 1, Dm 17 maggio 2024.

L’invio va effettuato in modalità telematiche, direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, Dpr 22 luglio 1998, n. 322, utilizzando il nuovo modello denominato «Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica» da inviare utilizzando il software «Zes Unica Integrativa».


02 dicembreRottamazione del magazzino, proroga

Indicazioni

Scade oggi il termine per il versamento con il modello F24 della seconda rata (50%) dell’imposta sostitutiva dovuta (Irpef, Ires e Irap pari al 18%) e dell'Iva determinata in base all'aliquota media 2023 per la cd. «rottamazione del magazzino» prevista dall'articolo 1, commi 78-85, legge 213/2023 (Finanziaria 2024), ossia l’adeguamento delle esistenze iniziali all’1 gennaio 2023.

Codici tributo: "1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Iva - articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”; “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e Irap - articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 213/2023”; “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e Irap - articolo 1, comma 81, della legge 213/2023”; “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva Ires e Irap - articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 213/2023”; “1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva Ires e Irap - articolo 1, comma 81, della legge 213/2023”.

FrequenzaRateale

02 dicembreRivalutazione valore dei terreni e delle partecipazioni, proroga

Indicazioni

Scade oggi il termine per il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1 gennaio 2024, ex articolo 1, comma 52, legge 213/2023 (Finanziaria 2024).

Versamento in un'unica soluzione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata dell'imposta sostitutiva del valore risultante dalla perizia giurata di stima.

Codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate.

FrequenzaRateale

02 dicembreModello Redditi 2024 SC, ENC, SP: versamento acconti

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento del secondo acconto imposte 2024. Il versamento dev'essere eseguito in una sola soluzione. Deve essere versato l'acconto sulle imposte indicate sul Modello Redditi.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 2001 - Ires acconto prima rata; 2003 - Ires saldo; 3800 - Irap saldo; 3812 - Irap acconto prima rata; 1668 - interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili; 3805 - interessi pagamento dilazionato tributi regionali.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

La riforma fiscale ha ridotto la misura delle sanzioni per omesso versamento dal 30% al 25%, con riduzione alla metà (12,50%) entro 90 giorni e ulteriormente a 1/15 per ogni giorno di ritardo, nei primi 15 giorni.


02 dicembreModello Redditi 2024 PF, versamento acconti

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento del secondo acconto 2024. Il versamento dev'essere eseguito in una sola soluzione. Deve essere versato l'acconto sulle imposte indicate sul Modello Redditi (cedolare secca, Ivie ed Ivafe incluse).

Versamento mediante modello F24 telematico.

Codici tributo: 4001 - IRPEF saldo; 4033 - Irpef acconto prima rata; 1668 - interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili; 3801 - addizionale regionale all'imposta sulle persone fisiche; 3844 - Addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione. Saldo; 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - autotassazione. Acconto; 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive saldo; 3812 - Irap acconto prima rata; 3857 - interessi pagamento dilazionato - autotassazione - addizionale comunale all'Irpef; 3805 - interessi pagamento dilazionato tributi regionali.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

La riforma fiscale ha ridotto la misura delle sanzioni per omesso versamento dal 30% al 25%, con riduzione alla metà (12,50%) entro 90 giorni e ulteriormente a 1/15 per ogni giorno di ritardo, nei primi 15 giorni.


02 dicembreModello Irap 2024 SC, ENC, SP: versamento acconto

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento del secondo acconto imposte 2024. Il versamento dev'essere eseguito in una sola soluzione.

Versamento mediante modello F24 telematico.

Codice tributo: 3813 - Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

La riforma fiscale ha ridotto la misura delle sanzioni per omesso versamento dal 30% al 25%, con riduzione alla metà (12,50%) entro 90 giorni e ulteriormente a 1/15 per ogni giorno di ritardo, nei primi 15 giorni.


02 dicembreImposta sul valore degli immobili detenuti all'estero, versamento acconto

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto Ivie, mediante modello F24, determinato nel quadro RW, con le stesse modalità previste ai fini Irpef.

Codici tributo: 4041 - SALDO; 4042 - Società fiduciarie - SALDO; 4044 - ACCONTO PRIMA RATA; 4045 - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE; 4046 - Società fiduciarie - ACCONTO.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

La riforma fiscale ha ridotto la misura delle sanzioni per omesso versamento dal 30% al 25%, con riduzione alla metà (12,50%) entro 90 giorni e ulteriormente a 1/15 per ogni giorno di ritardo, nei primi 15 giorni.


02 dicembreImposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, versamento acconto

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto IVAFE, mediante modello F24, determinato nel quadro RW, con le stesse modalità previste ai fini Irpef.

Codici tributo: 4043: SALDO; 4047: ACCONTO PRIMA RATA; 4048: ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE.

Sanzioni

La riforma fiscale ha ridotto la misura delle sanzioni per omesso versamento dal 30% al 25%, con riduzione alla metà (12,50%) entro 90 giorni e ulteriormente a 1/15 per ogni giorno di ritardo, nei primi 15 giorni.


02 dicembreRegime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità

Indicazioni

Termine per il versamento del secondo acconto dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali risultanti dalla dichiarazione dei redditi, per le persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che hanno optato per il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Il versamento va effettuato in via telematica con modello F24 presentato direttamente utilizzando i servizi F24 web o F24 online messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate o internet banking messo a disposizione da banche, poste, enti della riscossione oppure tramite intermediario abilitato.

Codici tributo: 1793 - Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - art. 27, Dl 98/2011, conv., con modif., dalla l. 111/2011; 1794 - Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE - art. 27, Dl 98/2011, conv., con modif. dalla l. 111/2011; 1795 - Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif. dalla l. 111/2011.

FrequenzaAnnuale

02 dicembreRegime forfettario, versamento acconto

Indicazioni

Regime forfetario: versamento della seconda o unica rata dell'acconto 2024.

Codici tributo: 1791 - Imposta sostitutiva (15%) sul regime forfetario - Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 1, co. 64, L. 190/2014; 1790: imposta sostitutiva Acconto prima rata; 1792: imposta sostitutiva Saldo.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

La riforma fiscale ha ridotto la misura delle sanzioni per omesso versamento dal 30% al 25%, con riduzione alla metà (12,50%) entro 90 giorni e ulteriormente a 1/15 per ogni giorno di ritardo, nei primi 15 giorni.


02 dicembreContratti di locazione, registrazione e versamento dell'imposta di registro

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° novembre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° novembre.

N.B.: è stato approvato il nuovo Modello RLI, da utilizzare, dal 20 marzo 2019, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili, per eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte ed eventuali interessi e sanzioni, e per altri adempimenti (ad esempio, comunicazione dei dati catastali ecc.). Con il Modello RLI è possibile esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca.

Il Modello RLI va presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli Uffici dell'agenzia delle Entrate da soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili.

L'articolo 3-bis, comma 1, Dl 34/2019, conv. con modif. con Legge 58/2019 ha soppresso l'ultimo periodo del comma 3, articolo 3, Dlgs 23/2011. Pertanto, si può considerare soppresso l'obbligo di comunicare la proroga dei contratti di locazione per i quali è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca.

Il provvedimento Agenzia Entrate 16 dicembre 2022 ha approvato il nuovo Modello Rap da utilizzare per la registrazione telematica degli atti privati ex articolo 38, comma 5, Dl 30 maggio 2010, n. 78. L'Amministrazione finanziaria precisa che il nuovo modello Rap è inizialmente applicabile solo ai contratti di comodato e che progressivamente sarà esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.

Il versamento va effettuato con il modello F24 Elide esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Codici tributo – imposta di registro (locazione e affitto): 1500 – prima registrazione; 1501 – annualità successive; 1502 – cessione; 1503 – risoluzione; 1504 – proroga.

Sanzioni

Sanzione amministrativa: In caso di tardivo versamento pari al 30% dell'importo non versato


02 dicembreDichiarazione Iva Ioss e liquidazione

Indicazioni

Trasmissione telematica della dichiarazione Iva IOSS mensile contenente l'indicazione, per ogni Stato membro l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni effettuate relative alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a euro 150), da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Entro oggi va effettuato il versamento dell'Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.

La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.

FrequenzaMensile

02 dicembreEnti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Indicazioni

Per gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, comma 4, Dpr 633/1972 e gli agricoltori in regime di esonero Iva di cui all'articolo 34, comma 6, dello stesso Dpr 633/1972, scade oggi il termine per effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva (codice tributo: 6099) relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente e per presentare la dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.

La dichiarazione (modello Intra-12) si presenta in via telematica all'agenzia delle Entrate. Il versamento si effettua con il modello F24.

FrequenzaMensile

02 dicembreRegistrazione dei corrispettivi

Indicazioni

Termine ultimo per l'invio telematico all'agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese precedente, da parte dei soggetti con volume d'affari superiore a euro 500.000 euro il cui obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dall'1 luglio 2019.

Con la consulenza giuridica 3/E del 14 febbraio 2022, l'agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni relativamente alla gestione dei dati dei corrispettivi telematici che, dal 1° gennaio 2022, vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente utilizzando il nuovo tracciato dati 7.0.

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell'Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516;

- registrazione con indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non documentata, con un minimo di euro 516;

- omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell'importo non versato.

Sanzione penale:

- emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni. Se l'importo è inferiore a euro 154.937,07 per periodo d'imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni


02 dicembreComunicazione liquidazioni periodiche Iva (Lipe)

Indicazioni

Per i soggetti passivi Iva scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva relative al terzo trimestre 2024.

Sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, i contribuenti in regime forfetario).

In data 14 marzo 2023 l'agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva” e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati ex provvedimento agenzia Entrate 21 marzo 2018, punto 1.4.

Con il Provvedimento agenzia delle Entrate 14 marzo 2024, n. 125654, vengono modificate le informazioni da inserire nella comunicazione dei dati delle Lipe, recependo le disposizioni contenute nell’articolo 9, Dlgs 8 gennaio 2024, n. 1 che ha fissato in 100 euro (in luogo di quella precedente di 25,82 euro) la soglia minima per il versamento dell’Iva periodica (articolo 1, comma 4, Dpr 100/1998; articolo 7, comma 1, lettera a), Dpr 542/1999). Di seguito trovate alcune modifiche, come:

a) la sostituzione dell’informativa sul trattamento dei dati personali;

b) la nuova dicitura del rigo VP10 con «Versamenti auto F24 elementi identificativi»;

c) la descrizione del rigo VP10 (versamenti auto Ue) relativa all’imposta sulle prime cessioni interne di auto acquistate in ambito Ue, che è sostituita con «Versamenti auto F24 elementi identificativi» (Dl 262/2006);

d) l’eliminazione nel paragrafo «Eventi eccezionali» delle istruzioni, codice 2, destinato alle federazioni, associazioni e società sportive, legittimate alla sospensione dei versamenti in base alle disposizioni normative adottate a seguito di calamità o eventi eccezionali.

Il modello denominato «Comunicazione Liquidazioni periodiche Iva» va presentato, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

FrequenzaTrimestrale

02 dicembreRavvedimento sprint

Indicazioni

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 18 novembre 2024, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un quindicesimo del minimo (ravvedimento sprint).

Con decorrenza dall'1 gennaio 2024 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 2,5% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2023 era pari allo 5% in ragione d'anno).

Il versamento va effettuato, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Le nuove misure delle sanzioni dall'1 settembre 2024 sono pari a:

- 25% per ritardi oltre i 90 giorni dall'ordinaria scadenza;

- 12,5% per ritardi non superiori a 90 giorni;

- 0,834% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno.

Per eventuali indebite compensazioni: per l’indebito utilizzo di crediti non spettanti sono al 25% ed al 70% per gli inesistenti.

Nel caso di credito inesistente i cui requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio e quindi varierà dal 105% al 140%.

Gli interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta.

Codici tributo: 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef; 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef; 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale; 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione; 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva; 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria; 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires; 8907 - Sanzione pecuniaria Irap; 1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta.


02 dicembreMemorizzazione e Trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio

Indicazioni

Dal 1° luglio 2018 è scattato l'obbligo per la  memorizzazione e la successiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione (decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 12).

La trasmissione in via telematica delle informazioni è effettuata con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

FrequenzaMensile

02 dicembreVersamento dell'imposta di bollo su E-fattura

Indicazioni

Termine ultimo per il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2024.

N.B. Dal 2021 viene modificato il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche a seguito delle modifiche apportate all'articolo 6, Dm 17 giugno 2014 dal Dm 4 dicembre 2020. Dalle fatture emesse dal 2021 il versamento è effettuato entro la fine del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare (il versamento del bollo del secondo trimestre scade alla fine del terzo mese successivo).

Inoltre, se il bollo complessivamente dovuto nel primo trimestre solare non supera 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30 settembre. Se l'importo dell'imposta per i primi due trimestri solari, complessivamente considerato, non supera 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (entro il 30 novembre).

Ex articolo 3, commi 4 e 5, Dl 73/2022 per le fatture elettroniche emesse a decorrere dall'1 gennaio 2023, la predetta soglia di 250 euro è innalzata a 5.000 euro.

Codici tributo: 2521 - bollo su fatture elettroniche primo trimestre; 2525 - sanzioni; 2526 - interessi.

L'agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata,  con addebito su c/c bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'agenzia delle Entrate.

Codici tributo: 2523 - bollo su fatture elettroniche terzo trimestre; 2525 - sanzioni; 2526 - interessi.

FrequenzaTrimestrale

02 dicembreSuperbollo

Indicazioni

Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.

Codice tributo: 3364.

Sanzioni

Nell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:

- gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;

- la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. N. 472/1997).

In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 25% della tassa dovuta (oltre agli interessi)


02 dicembreSettore oli lubrificanti e bitumi di petrolio: trasmissione dati contabili e versamento imposta di consumo

Indicazioni

Termine ultimo per:

- invio dei dati relativi alla contabilità del mese precedente (DD 52047/UD/2008);

- versamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio calcolata sulla base della dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo del mese precedente (articolo 61, comma 1, lettera e Dlgs 504/1995).

FrequenzaMensile

02 dicembreOperazioni in oro, invio della dichiarazione

Indicazioni

Ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio, per i soggetti che effettuano operazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, scade oggi il termine per la presentazione all'Unità di informazione finanziaria (Uif) della dichiarazione delle operazioni di importo pari o superiore a 10.000 euro effettuate nel mese precedente.

Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) direttamente dal soggetto che ha effettuato l'operazione utilizzando gli appositi modelli e il software denominato "ORO" , entrambi scaricabili dal sito della Banca d'Italia. Il modello deve contenere i dati identificativi del dichiarante e della controparte nonché la natura e le caratteristiche dell'operazione effettuata (data dell'operazione, quantitativo di oro espresso in grammi e il relativo valore). E' opportuno conservare la ricevuta di invio della trasmissione telematica. Le operazioni del medesimo tipo effettuate nell'arco di uno stesso mese possono essere raggruppate in un'unica dichiarazione, nella quale deve essere indicato il numero delle operazioni di riferimento, la quantità ed il valore complessivi

FrequenzaMensile

02 dicembreComunicazione periodica intermediari finanziari

Indicazioni

Termine ultimo per la comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

I soggetti obbligati alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet (Fiscon-line) o un intermediario abilitato.

FrequenzaMensile

02 dicembreImposta sulle assicurazioni

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nel mese solare precedente nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel secondo mese precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24-accise, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 3354 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - art. 4-bis, comma 5 e articolo 9, comma 1, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 3355 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - Acconto - articolo 9, comma 1-bis, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 3356 - Imposta sulle assicurazioni RC auto - Province - articolo 60 Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446; 3357 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - articolo 11-bis Legge 990/1969, articolo 334, Dlgs 7 settembre 2005, n. 209; 3358 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Friuli Venezia Giulia - Articolo 52, commi 4 e 5, Legge 448/2001; 3359 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Trento - articolo 2, comma 110, Legge 191/2009; 3360 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Bolzano - articolo 2, comma 110, Legge 191/2009; 3361 - Contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - aumento aliquota - articolo 18, comma 1, Legge 23 febbraio 1999, n. 44; 3362 - Sanzioni sulle somme dovute a titolo di imposta e contributi in applicazione delle disposizioni tributarie sulle assicurazioni ed i contratti vitalizi di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

FrequenzaMensile

settimana-fiscale