L’emissione di biglietti di trasporto esonera dall’invio dei corrispettivi
La memorizzazione e la trasmissione telematica è esclusa anche per i ticket emessi da biglietterie automatiche
Con il decreto ministeriale 10 maggio 2019 è stato previsto l’esonero a regime delle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito (già comprese nell’articolo 2, lettera 00, del Dpr 696 del 1996), con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, sostituiscono ai fini della certificazione fiscale, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Resta l’obbligo di annotare questi ultimi nel registro di cui all’articolo 24 del decreto Iva, Dpr 633/1972.
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