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Accede alla sanatoria per errori formali l’atto per indebita compensazione avvenuta nel 2017

L’atto di contestazione è suscettibile di rientrare nella sanatoria delle violazioni formali, poiché non ha inciso né sulla determinazione dell’imponibile né sul versamento dell’imposta

di Tommaso Landi

La domanda

Nel gennaio 2023 una società ha ricevuto un atto di contestazione di sole sanzioni da parte dell’agenzia delle Entrate, per indebita compensazione di crediti, avvenuta nell’anno 2017, in quanto in presenza di ruoli scaduti e non pagati all’epoca della compensazione. Si chiede se questo atto di contestazione di sole sanzioni può essere definito con agevolazione ai sensi dell’articolo 1, commi 166-173, legge 197/2022 (regolarizzazione violazioni formali).
M. L. - Ferrara

L’articolo 31, comma 1, Dl 78/2010 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un divieto di compensazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, Dlgs 241/1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto. L’atto di contestazione richiamato dal quesito risulta quindi irrogato per tale motivo. Sul punto è da osservare che questa fattispecie non è espressamente prevista nei documenti di prassi dell’agenzia delle Entrate in merito alla possibile applicazione dell’agevolazione disciplinata dall’articolo 1, commi 166-173, legge 197/2022 (regolarizzazione violazioni formali). Premesso ciò si ritiene comunque che l’atto di contestazione in oggetto sia suscettibile di rientrare nella sanatoria delle violazioni formali, poiché non ha inciso né sulla determinazione dell'imponibile né sul versamento dell’imposta. A conferma di ciò vi è il fatto che l’Ufficio ha contestato la sola sanzione, senza richiedere il pagamento di imposte effettivamente non dovute.

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