La domanda

Sono unico proprietario di due unità immobiliari residenziali con relative pertinenze costruite su un lotto indiviso recintato con un unico accesso, ciascuna con ingresso indipendente, che costituiscono “condominio” a schiera orizzontale: tutto lo scoperto e le opere che vi insistono sono comuni alle due unità. La prima unità in cui abito, accatastata ed agibile, è stata costruita negli anni ’70, mentre la seconda, costruita di recente in ampliamento alla prima con l’attuale tecnologia, seppur accatastata, non è ancora agibile perché mancano alcune finiture (pavimenti, accessori dei bagni, caldaia, allacciamenti ai servizi pubblici ed altre piccole finiture). Posso ottenere, per la prima unità, il superbonus 110% avente scadenza 31 dicembre 2023, per interventi trainanti e trainati condominiali, oppure posso ottenere, per gli stessi interventi, solo il bonus 50% come interventi di ristrutturazione? L’eventuale bonus posso in parte cederlo e in parte tenerlo, suddividendolo tra parenti conviventi?
F.S. – Treviso

Nel caso di specie, sussistono gli estremi del minicondominio con unico proprietario solo se anche la seconda unità abitativa è regolarmente accatastata anche in assenza di finiture. Ai fini del 110% (articoli 119 e 121 del decreto legge 34/2020, convertito in legge 77/2020, articolo 1, commi 28-36 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, circolari 24/E e 30/E del 2020), infatti, occorre intervenire su unità esistenti e accatastate prima dell’inizio dei lavori (non in F/3, che sono fabbricati in corso di ultimazione). Solo in tal caso si seguono le regole del minicondominio anche per i termini di scadenza, cioè spese sostenute agevolate, nei limiti del plafond, entro il 31 dicembre 2023. In caso contrario, valgono le scadenze previste per le unifamiliari (30 giugno 2022, o 31 dicembre 2022 se, al 30 giugno 2022, sono stati eseguiti il 30% dell’importo complessivo dei lavori, termine in via di proroga con i prossimi provvedimenti del Governo annunciati nei giorni scorsi). In ogni caso, per gli stessi interventi fatti sulle unità regolarmente accatastate come abitazione si applica, in alternativa, la detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie (sino al 31 dicembre 2024, poi ridotta al 36% dal 1° gennaio 2025, articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, commi 37, della legge 30 dicembre 2021 , n. 234, legge di Bilancio per il 2022). Sia per il 110%, sia per il 50%, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare per il pagamento con la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo a norma dell'articolo 121 del decreto legge 34/2020 convertito nella legge 77/2020. Il diritto alla detrazione compete anche ai familiari conviventi che sostengono direttamente le spese (fatture a loro intestate e bonifici da loro eseguiti, circolare 7/E del 2021).

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