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Niente regime forfettario per il socio di Snc in liquidazione

La compresenza di reddito da regime agevolato e da partecipazione è impossibile e non deve sussistere già al momento di assunzione della partita Iva

di Paolo Meneghetti

La domanda

Un soggetto intende aprire partita la Iva in regime forfettario. È, tuttavia, socio di una Snc attualmente in liquidazione e prossima ormai alla chiusura. Tale soggetto può aprire subito la partita Iva, fruendo del regime agevolato, oppure deve aprire nel regime “normale” e da gennaio 2023 (ipotizzando la chiusura della Snc entro il 31 dicembre 2022) aderire al regime forfettario?
M.P. – Rimini

Lo status di socio di società di persone, anche se in liquidazione, è incompatibile con l’applicazione del regime forfettario. La società di persone in liquidazione determina il reddito con le normali regole del reddito d’impresa e del regime di trasparenza, per cui il reddito, o la perdita, sono attribuiti ai soci. La compresenza di reddito da forfettario e reddito da partecipazione è impossibile, e non deve sussistere già al momento di assunzione della partita Iva. Nel caso prospettato, pertanto, se il soggetto nel 2022 assume partita Iva dovrà qualificarsi come normale contribuente in regime semplificato. Se la partecipazione verrà dismessa, anche per cessazione della Snc entro il 2022, dal 2023 automaticamente il contribuente passerà in regime forfettario, naturalmente in presenza degli altri requisiti di legge.

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