La rettifica Iva in caso di vendita di un immobile uso ufficio acquistato in leasing e affittato
Se l’immobile è venduto in esenzione da Iva l’importo da rettificare corrisponde ai decimi mancanti al compimento del decennio
Si condivide il parere espresso dal lettore. La rettifica della detrazione deve essere effettuata tenendo conto esclusivamente del prezzo di riscatto. I canoni di leasing, ai fini Iva, si qualificano come servizi e conseguentemente non sono oggetto del monitoraggio previsto dall’articolo 19 bis 2 del decreto Iva. Ai fini del computo del periodo decennale di rettifica della detrazione, secondo il parere espresso dall’agenzia delle Entrate, occorre di regola fare riferimento alla data di esercizio del riscatto da parte della società utilizzatrice (circolare agenzia delle Entrate 26/E/2016, paragrafo 7) e non è necessario riversare l’Iva detratta sui canoni di leasing (risposta all’interpello del 3/E/2018). Ciò premesso, nel caso di locazione esente da Iva, la rettifica deve essere operata, anno per anno, nella misura di 1/10 dell’Iva assolta sul prezzo riscatto. Invece, se l’immobile è venduto in esenzione da Iva l’importo da rettificare corrisponde ai decimi mancanti al compimento del decennio (circolare agenzia delle Entrate 12/E/2007, paragrafo 1).
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