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La rettifica Iva in caso di vendita di un immobile uso ufficio acquistato in leasing e affittato

Se l’immobile è venduto in esenzione da Iva l’importo da rettificare corrisponde ai decimi mancanti al compimento del decennio

di Giorgio Confente

La domanda

Una sas ha acquisito in leasing un immobile A10, riscattandolo ad ottobre 2021. L’immobile è attualmente locato ad uno studio professionale. La società ha detratto l’Iva pagata sui canoni leasing e ha optato per l’applicazione dell’Iva nei riguardi dei canoni di locazione verso lo studio professionale. La società ha come oggetto sociale la gestione e futura rivendita di questo immobile. Si chiede se e in quali termini si deve operare la rettifica della detrazione Iva nel caso si volesse cambiare il contratto di locazione revocando la scelta per l’applicazione dell’Iva e scegliendo il regime di esenzione. Si ritiene che l’eventuale rettifica debba riguardare solo l’Iva pagata sul prezzo di riscatto. È giusto? Inoltre si chiede, in caso di futura vendita prima dei 10 anni dal riscatto, se e in quali termini si deve operare la rettifica della detrazione dell’Iva detratta su canoni leasing pagati.
G. M. - Siena

Si condivide il parere espresso dal lettore. La rettifica della detrazione deve essere effettuata tenendo conto esclusivamente del prezzo di riscatto. I canoni di leasing, ai fini Iva, si qualificano come servizi e conseguentemente non sono oggetto del monitoraggio previsto dall’articolo 19 bis 2 del decreto Iva. Ai fini del computo del periodo decennale di rettifica della detrazione, secondo il parere espresso dall’agenzia delle Entrate, occorre di regola fare riferimento alla data di esercizio del riscatto da parte della società utilizzatrice (circolare agenzia delle Entrate 26/E/2016, paragrafo 7) e non è necessario riversare l’Iva detratta sui canoni di leasing (risposta all’interpello del 3/E/2018). Ciò premesso, nel caso di locazione esente da Iva, la rettifica deve essere operata, anno per anno, nella misura di 1/10 dell’Iva assolta sul prezzo riscatto. Invece, se l’immobile è venduto in esenzione da Iva l’importo da rettificare corrisponde ai decimi mancanti al compimento del decennio (circolare agenzia delle Entrate 12/E/2007, paragrafo 1).

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