Bonus moda, per la compilazione della dichiarazione sostitutiva il massimale è di 1,8 milioni
Le istruzioni alla compilazione precisano che il controllo del rispetto delle Sezioni 3.1 e 3.12, è effettuato limitatamente ai massimali della quinta modifica del Temporary Framework
Quanto al primo quesito, si conferma che la comunicazione per il riconoscimento del “bonus rimanenze moda” (articolo 48-bis, decreto legge 34/2020), che andava presentata telematicamente dal 10 maggio al 10 giugno 2022 con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, prevedeva già un adeguamento alla sesta modifica del Temporary Framework, che ha introdotto un massimale applicabile di cui alla Sezione 3.1 pari a 2,3 milioni di euro. Passando alla compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva (la cui scadenza è stata prorogata al 30 novembre 2022), nelle relative istruzioni si legge che «Il controllo del rispetto delle Sezioni 3.1 e 3.12, attraverso la presente dichiarazione, anche per le misure non ricomprese nel regime ombrello, è effettuato limitatamente ai massimali previsti dalla quinta modifica del Temporary Framework». I massimali presi a riferimento dalla dichiarazione sostitutiva sono pertanto quelli approvati con la quinta modifica del Temporary Framework, pari a 1,8 milioni di euro con riferimento alla Sezione 3.1.
Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5