Ace utilizzabile a livello di gruppo nel consolidato fiscale
La consolidante, nel calcolo degli acconti, terrà conto delle eccedenze Ace e super Ace trasferite al consolidato
La normativa dell'Ace innovativa, prevista dall’articolo 19 del decreto legge 73/2021, non ha previsto deroghe alla disciplina ordinaria consentendo pertanto l’utilizzo dell’agevolazione a livello di gruppo nel consolidato fiscale. Pertanto, l’eccedenza Ace e super Ace, quest’ultima al netto della quota trasformata in credito di imposta, confluiscono automaticamente nel rendimento unico Ace attribuito al consolidato fiscale fino a concorrenza del reddito complessivo di gruppo. La consolidante, nel calcolo degli acconti, terrà conto delle eccedenze Ace e super Ace trasferite al consolidato.
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