E-commerce

Tassa sui pacchi di modesto valore importati: regolamentazione
Regolamento delegato Ue 21 ottobre 2026, n. 2026/2152 ( GUUE 22 ottobre 2026, serie L)

Il regolamento, attuativo delle disposizioni di cui al nuovo Codice doganale dell'Unione (regolamento Ue 2026/2108), fissa a 2 euro per articolo la tassa di gestione della Ue sui piccoli pacchi (Union handling fee - Uhf) e diventerà obbligatorio e applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 1° novembre 2026.

Il contributo fisso – finalizzato a coprire i costi approssimativi dei servizi resi dalle autorità doganali nazionali e dall'Autorità doganale dell'Ue (verifica dei dati e analisi dei rischi associati alle merci importate, controlli doganali e audit sulle vendite a distanza, sviluppo e gestione delle infrastrutture digitali doganali e finanziamento delle attrezzature tecniche necessarie al commercio elettronico) – è dovuto su ogni articolo contenuto nelle richieste di immissione in libera pratica relative a merci vendute a distanza (commercio elettronico transfrontaliero) da Paesi terzi ad acquirenti situati nel territorio doganale dell'Ue.

La copertura della norma si estende anche agli acquirenti residenti nei territori fiscali speciali dell'Ue, ossia le zone in cui non si applicano le direttive comunitarie su Iva e accise.

Per garantire che l'importo rimanga proporzionato ai costi effettivi, la Commissione presenterà ogni due anni una relazione dettagliata (la prima coprirà il periodo 2026-2028), riservandosi la possibilità di rivedere e adeguare periodicamente il livello della tassa.

Testo unico della finanza

Mercati dei capitali e Pmi: nuove regole per l'accesso
Dlgs 7 ottobre 2026, n. 189 ( GU 21 ottobre 2026, n. 245)

Il decreto legislativo, in vigore dal 22 ottobre 2026, recepisce la normativa europea (direttiva Ue 2024/2810 e regolamento Ue 2024/2809, cd. pacchetto Listing Act) per facilitare l’accesso delle imprese ai mercati finanziari, intervenendo sul Testo unico della finanza (Dlgs 58/1998).

L'obiettivo è quello di aiutare le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, nelle operazioni di accesso al capitale, anche ottenendo una maggiore apertura alle strutture societarie con azioni a voto plurimo. La misura consente di valorizzare strutture societarie nelle quali alcune categorie di azioni attribuiscono un numero di voti superiore rispetto alle altre, permettendo così ai soci fondatori o di riferimento di conservare una maggiore influenza sulle decisioni societarie anche a seguito dell'ingresso di nuovi investitori. Il fine è quello di ridurre gli ostacoli all'accesso al mercato dei capitali, senza compromettere necessariamente gli equilibri di controllo delle imprese.

Fiscalità internazionale

Comuni italiani frontalieri: ripartizione dei contributi
Dm 17 settembre 2026 ( GU 15 ottobre 2026, n. 240)

Il decreto fissa i criteri per distribuire ai Comuni di frontiera i contributi statali collegati all’accordo fiscale tra Italia e Svizzera, come previsto dalla legge 83/2023. Le somme saranno utilizzate dagli enti assegnatari per realizzare opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare lavoratori frontalieri, in particolare nell'edilizia abitativa e nel settore trasporti. Fino al 50% potrà andare in spesa corrente, in via prioritaria per attenuare gli effetti delle crisi aziendali sul territorio.

Il fondo sarà diviso per il numero complessivo dei frontalieri: la quota pro-capite così ottenuta viene moltiplicata per i lavoratori di ogni Regione e Provincia autonoma.

Hanno diritto al contributo i Comuni il cui territorio ricade, anche in parte, nella fascia di 20 km dal confine con Ticino, Grigioni e Vallese. Le risorse passano a Regioni e Provincia di Bolzano, che le attribuiscono a loro volta. In Piemonte, Valle d'Aosta e Bolzano vanno alle Unioni di Comuni o ai singoli Comuni di frontiera. Per i Comuni della Lombardia, invece, è prevista una soglia: il Comune riceve direttamente la quota solo se i frontalieri residenti pesano almeno per il 4% (sopra i 15mila abitanti) o il 3% (sotto i 15mila abitanti) della popolazione. In caso contrario, le somme restano alla Regione, che può girarle a Comunità montane o Province.

Servizi digitali

Punto di accesso unico europeo (Esap) per la ricerca di informazioni pubbliche: recepimento delle norme Ue
Dlgs 25 settembre 2026, n. 184 ( GU 15 ottobre 2026, n. 240)

Il decreto legislativo, in vigore dal 30 ottobre 2026, recepisce la direttiva Ue 2023/2864 e adegua l'ordinamento ai regolamenti Ue 2023/2859 e 2023/2869, al fine di disciplinare il Punto di accesso unico europeo (Esap), il portale digitale europeo centralizzato che consente di trovare velocemente informazioni pubbliche su imprese, mercati finanziari e sostenibilità, evitando così di consultare separatamente gli archivi nazionali. Si potranno consultare bilanci, relazioni di sostenibilità, informazioni su fondi, banche e assicurazioni.

Quali punti di raccolta (organismi di raccolta) sono stati designati la Consob, la Banca d'Italia, l'Ivass e la Covip.

Chi pubblica informazioni obbligatorie dovrà trasmetterle contemporaneamente all'organismo di raccolta, in formato per dati estraibili (o leggibile meccanicamente, dove previsto) e corredate di metadati: denominazioni, identificativo della persona giuridica (Lei; ogni persona giuridica tenuta all'invio dovrà ottenere preventivamente il Lei), dimensione, settore, tipo di informazione e indicazione sulla presenza di dati personali.

Il calendario per l'attuazione della disposizione è il seguente:

- dal 10 luglio 2026 la Consob è già organismo di raccolta per le informazioni su vendite allo scoperto e prospetti;

- dal 10 gennaio 2028 scatterà l'obbligo per bilanci, relazioni sulla gestione e sulla sostenibilità, relazioni di revisione e rendiconti sui pagamenti ai governi, come pure per abusi di mercato e sulla finanza sostenibile;

- dal 10 gennaio 2030 l'obbligo si estenderà a emittenti quotati, società di revisione, imprese di assicurazione, fondi pensione, banche emittenti di obbligazioni garantite, imprese di investimento, nonché a informazioni su sanzioni e risoluzione bancaria.

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