Riforma fiscale
Concordato preventivo biennale: la guida che raccoglie i chiarimenti
Con la circolare in oggetto l’agenzia delle Entrate offre una raccolta organica di principi e chiarimenti sul Concordato preventivo biennale (Cpb) – di cui al Dlgs 13/2024 – finora distribuiti tra circolari (ad esempio, la 18/E/2024 e la 9/E/2025), Faq e risposte a quesiti.
La rassegna sistematica risponde all’esigenza di fornire a contribuenti, professionisti e Uffici un quadro coordinato della disciplina di un istituto fondato sulla collaborazione tra Fisco e contribuente, nel quale la certezza interpretativa assume un ruolo centrale.
Il testo include le novità inserite dal Dlgs 148/2026 (cd. decreto Omnibus), che ha modificato diversi articoli del Dlgs 13/2024, vale a dire:
- articolo 10 recante i requisiti per aderire al concordato;
- articolo 11 recante le cause di esclusione;
- articolo 14 recante il rinnovo del concordato;
- articolo 19 recante la rilevanza delle basi imponibili concordate;
- articolo 20 recante la determinazione degli acconti;
- articolo 21 recante la cessazione del concordato. La circolare conferma che il decesso del socio o dell’associato, pur non costituendo una causa diretta di cessazione, può configurarsi come circostanza eccezionale, ai sensi dell’articolo 19, di cessazione qualora si verifichi una contrazione delle basi imponibili (reddito effettivo o valore della produzione netta ai fini Irap) superiore al 30%;
- articolo 22 recante la decadenza del concordato.
Sono altresì confermate le seguenti agevolazioni, spettanti ai soggetti che rinnovano il Cpb per il biennio 2026-2027:
- esonero dal visto di conformità fino a 100.000 euro annui per l’Iva e fino a 70.000 euro per le imposte dirette e l’Irap;
- esonero dal visto o garanzia per i rimborsi Iva fino a 100.000 euro;
- anticipazione di 2 anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
- possibilità di rateizzare senza interessi, per i periodi d’imposta oggetto del concordato, le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte;
- possibilità di fruire della sanatoria speciale per le annualità pregresse (2019-2023), versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e un’imposta sostitutiva dell’Irap con aliquote agevolate.
Va ricordato che i soggetti interessati possono aderire/rinnovare il Cpb per il biennio 2026-2027 entro il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre cade di sabato), formalizzando l’adesione/il rinnovo insieme alla dichiarazione dei redditi 2026 o in via autonoma mediante invio del modello Cpb con il solo frontespizio del modello Redditi 2026.
Fiscalità internazionale
Cessione d’imposta infragruppo: ammessa tra società Ue e stabile organizzazione
La pronuncia dell’agenzia delle Entrate riguarda la cessione infragruppo (articolo 43-ter, Dpr 602/1973) dell’eccedenza di Irm (Imposta riserve matematiche), di cui all’articolo 1, comma 2, Dl 209/2002, maturata da società (compagnie assicurative) residenti in altri Stati Ue.
Attraverso una lettura dell’articolo 43-ter citato, orientata ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi sanciti dagli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), viene chiarito che è possibile trasferire le eccedenze di «credito ulteriore» all’interno del gruppo, tra i soggetti esteri, nonché tra questi ultimi e la stabile organizzazione italiana. Ciò in quanto ciascuna delle entità agisce come sostituto d’imposta in Italia, presenta il modello 770 con il proprio codice fiscale italiano e provvede al versamento dell’Irm. Conseguentemente, ciascuna entità è titolare di un proprio «credito ulteriore» maturato in base all’attività svolta.
Servizi telematici
Visto di conformità: attivato il servizio online «Vi.diCo.Web»
Viene reso noto che è stato attivato il nuovo servizio online «Vi.diCo.Web - Visto di conformità», che consente ai professionisti di trasmettere in via telematica la comunicazione prevista dall’articolo 21, Dm 164/1999, necessaria per esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità di cui all’articolo 35, Dlgs 241/1997 (compilazione ed invio della «comunicazione preventiva» alla Dre e gestione delle sue variazioni, inclusa la comunicazione del rinnovo delle polizze Rc pluriennali).
Si ricorda che con il provvedimento 22 settembre 2026, l’agenzia delle Entrate ha definito regole e modalità di utilizzo del suddetto servizio. Il professionista sceglie uno o più profili, in base alla struttura da cui trasmette: individuale, socio di associazione tra professionisti, socio di società di servizi, dipendente di struttura di servizi alle imprese, socio di Stp.
Dal 6 ottobre 2026 è, dunque, possibile, avvalersi in alternativa alla procedura cartacea (invio dei documenti tramite Pec), della nuova procedura telematica. Dall’11 gennaio 2027 la procedura telematica sarà l’unico canale utilizzabile per tutte le comunicazioni (preventiva, di integrazione dati, di rinuncia, ecc.) da presentare. Si ricorda che eventuali modifiche ai dati, agli elementi e agli atti già trasmessi vanno comunicate tramite il servizio entro 30 giorni dal loro verificarsi.
Dopo la presentazione, il professionista risulterà iscritto nell’elenco informatizzato degli abilitati; un estratto dei dati sarà poi pubblicato nella sezione «Ricerca professionisti abilitati» del sito dell’agenzia.
Sempre sul sito dell’agenzia è disponibile la «Guida operativa Vi.diCo.Web» (ottobre 2026). Per chiarimenti sull’uso del servizio ci si può rivolgere alla Direzione regionale delle Entrate competente per domicilio fiscale.
Decreto Carburanti sexies
Decreto Carburanti sexies: mancata conversione
Il comunicato formalizza la mancata conversione in legge del Dl 139/2026, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali».
Le ragioni e gli effetti della mancata conversione sono i seguenti:
- le disposizioni contenute nel decreto sono state interamente inserite e assorbite nel Dl 133/2026;
- l’abrogazione formale è stata disposta dall’articolo 1, comma 2, legge 166/2026 (legge di conversione del citato Dl 133/2026), facendo salvi gli effetti prodottisi nel frattempo.


