I quesiti sono stati formulati dai partecipanti nel corso dell'ultimo incontro di Master Telefisco.

1. Liquidità di gruppo e capacità di rimborso della singola società

Seguo una società che presenta un indebitamento elevato, mentre un’altra società dello stesso gruppo dispone di liquidità abbondante. Nella richiesta di finanziamento possiamo dimostrare la sostenibilità del debito utilizzando i flussi e la liquidità complessivi del gruppo?

I dati di gruppo completano l'analisi, ma non sostituiscono la verifica della capacità di rimborso della società che assume il finanziamento. La liquidità di una consociata può essere considerata soltanto nella misura in cui sia effettivamente trasferibile e disponibile alle scadenze necessarie.

Occorre esaminare accordi di tesoreria, finanziamenti infragruppo, distribuzioni e apporti di capitale, verificandone condizioni, vincoli e sostenibilità per la società che mette a disposizione le risorse. Anche un accordo di cash pooling richiede di controllare disponibilità effettiva e condizioni di utilizzo.

È quindi utile presentare la capacità di rimborso autonoma del debitore e, separatamente, il sostegno del gruppo, distinguendo impegni formalizzati e semplici intenzioni. Bisogna inoltre evitare di conteggiare la stessa liquidità a copertura dei fabbisogni di più società. Una garanzia della capogruppo, infine, non equivale a un impegno a fornire tempestivamente cassa al debitore.

2. Crescita degli ordini e assorbimento di cassa

Una PMI ha acquisito una commessa importante e redditizia, ma deve anticipare acquisti e produzione diversi mesi prima dell’incasso. La banca chiede ulteriori mezzi propri, nonostante l’ordine già firmato. Come possiamo valutare se la richiesta sia ragionevole?

L'ordine firmato rende più concreta la previsione dei ricavi, ma non dimostra che l'impresa possa finanziare l'esecuzione della commessa. Occorre costruire un prospetto degli esborsi e degli incassi, con una periodicità sufficientemente dettagliata da individuare i picchi di fabbisogno. Il prospetto deve considerare anche l'IVA, gli anticipi e i tempi di incasso legati agli stati di avanzamento, ai collaudi e allo svincolo delle trattenute a garanzia.

Vanno poi simulati ritardi e maggiori costi: un margine positivo a fine commessa può convivere con un picco di fabbisogno insostenibile durante la produzione. Se la crescita diventa permanente, inoltre, una parte delle risorse investite nel capitale circolante potrebbe rimanere assorbita anche dopo il completamento della singola commessa.

La necessità di ulteriori mezzi propri va valutata considerando quanto del fabbisogno sia temporaneo e quanto rimanga stabilmente assorbito, nonché i rischi della commessa e la solidità patrimoniale dell'impresa. Il picco temporaneo può essere coperto anche attraverso anticipi dal cliente, incassi contrattualmente previsti al completamento di singole fasi della commessa e finanziamenti rimborsabili con i relativi incassi. La copertura deve comunque risultare adeguata anche in presenza di ritardi o maggiori costi ragionevolmente prevedibili.

3. Factoring pro soluto e miglioramento della posizione finanziaria netta

Una società che applica i principi OIC intende cedere crediti pro soluto prima della chiusura dell’esercizio per migliorare la posizione finanziaria netta. È sufficiente che il contratto sia denominato “pro soluto” per eliminare i crediti dal bilancio e non rilevare debiti verso il factor?

La denominazione "pro soluto", da sola, non è sufficiente. Secondo l'OIC 15, per cancellare i crediti ceduti occorre verificare che siano stati trasferiti sia i diritti sui flussi finanziari sia sostanzialmente tutti i rischi inerenti ai crediti.

L'analisi deve considerare il contenuto concreto del contratto, comprese franchigie, obblighi di riacquisto e conseguenze delle contestazioni. La presenza di singoli obblighi non esclude automaticamente la cancellazione: conta la rilevanza dei rischi rimasti al cedente. Se i presupposti non ricorrono, il credito rimane iscritto e l'anticipazione ricevuta genera un debito finanziario; l'ingresso di cassa, pertanto, non determina di per sé un miglioramento della PFN.

Occorre poi distinguere il trattamento contabile dal calcolo dei covenant, che dipende dalle definizioni contrattuali e può prevedere rettifiche specifiche per il factoring. Infine, l'effetto alla chiusura dell'esercizio va valutato considerando anche l'indebitamento medio dell'anno, i costi dell'operazione e il fabbisogno generato dalla gestione del capitale circolante.

4. Crowdfunding su più piattaforme e limite della raccolta

 Un’impresa vorrebbe raccogliere 3 milioni di euro tramite equity crowdfunding e altri 3 milioni tramite lending crowdfunding, utilizzando due piattaforme diverse. Può considerare separatamente le due raccolte ai fini del limite previsto dalla disciplina europea?

Il regolamento (UE) 2020/1503 introduce un regime armonizzato e proporzionato per il crowdfunding destinato alle imprese. Prevede, in particolare, un'autorizzazione del gestore della piattaforma valida per operare nell'Unione, previa procedura di notifica per l'attività transfrontaliera; una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento (KIIS); specifiche tutele per gli investitori, distinguendo tra sofisticati e non sofisticati. Per le offerte di valori mobiliari effettuate nel regime del regolamento è prevista l'esenzione dall'obbligo di prospetto.

La risposta alla domanda è negativa: utilizzare piattaforme diverse o combinare capitale e prestiti non consente di moltiplicare la soglia. Il regolamento esclude dal proprio ambito le offerte superiori a 5 milioni di euro, calcolati su dodici mesi secondo l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).

Per lo stesso titolare di progetti devono essere considerate congiuntamente le offerte di investimento e le raccolte tramite prestiti rilevanti ai sensi della disposizione, anche quando si utilizzano piattaforme diverse. Nel calcolo rientrano inoltre le ulteriori offerte al pubblico espressamente richiamate dalla norma: la verifica non riguarda quindi soltanto le somme già incassate.

Nell'esempio, pertanto, se le due operazioni ricadono nel medesimo periodo di dodici mesi, il totale di 6 milioni supera il limite: non è possibile considerarle separatamente ammesse al regime europeo perché ciascuna inferiore a 5 milioni.

Il superamento della soglia non vieta in assoluto la raccolta, ma richiede di individuare il diverso quadro giuridico applicabile e di definire la struttura dell'operazione prima di avviare le campagne, coordinandosi con piattaforme e consulenti.

5. Minibond con rimborso finale e rischio di rifinanziamento

Una PMI sta valutando l’emissione di un minibond con interessi annuali e rimborso integrale del capitale dopo cinque anni. I flussi coprono agevolmente gli interessi, mentre per rimborsare il capitale si prevede di ottenere un nuovo finanziamento. Possiamo considerare sostenibile l’operazione?


La copertura degli interessi è necessaria, ma non dimostra la sostenibilità del rimborso finale. Gli indicatori di copertura del servizio del debito riferiti agli anni precedenti alla scadenza possono apparire favorevoli perché, in quegli anni, il capitale del minibond non deve ancora essere rimborsato.

Il piano deve quindi arrivare almeno alla scadenza del minibond e identificare le risorse destinate al rimborso: liquidità effettivamente accumulabile, dismissioni, apporti o rifinanziamento. La liquidità effettivamente accumulabile va determinata dopo aver considerato investimenti, imposte, variazioni del capitale circolante, interessi sul minibond e servizio degli altri debiti.

Il rifinanziamento può essere parte della struttura, ma costituisce un rischio da valutare: occorre simulare una raccolta inferiore, più costosa o ritardata. Per una dismissione vanno considerati realizzabilità e tempi.

Se l'operazione dipende integralmente dal rinnovo, questa dipendenza deve essere esplicita. Rimborsi progressivi, riserve di liquidità o un importo iniziale inferiore possono ridurre la concentrazione del fabbisogno alla scadenza.

Master Telefisco è il percorso continuativo di aggiornamento e approfondimento in materia tributaria del Sole 24 ORE. 

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