Con sentenza 24/2/2021 (presidente Reinotti, relatore Collini), la Ctr Friuli Venezia Giulia ha fissato un importante principio in tema di accise sul gas naturale: tutto il comparto della distribuzione commerciale ha diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta per usi industriali, a prescindere dalla tipologia di organizzazione d’impresa operante nel settore.
La decisione è uno dei primi recepimenti da parte dei giudici del merito del recente orientamento di Cassazione (25973/2019), in base al quale è stata chiarita la portata della disposizione prevista dall’articolo 26 del Testo unico accise (prima ancora, dal Dl 262/2006), che ricomprende tra gli “usi industriali” soggetti ad accisa ridotta anche gli «impieghi nel settore della distribuzione commerciale».
Il Tua prevede l’aliquota proporzionale, ridotta, per gli «usi industriali», per lungo tempo esclusa per l’attività commerciale (Cassazione 7626/2010; 16612/2008; 735/2007). Tuttavia, anche sulla scorta delle indicazioni dettate dalla direttiva 2003/96/Ce, il Dl 262/2006 ne ha esteso l’applicazione anche agli impieghi «nel settore della distribuzione commerciale». Dopo la modifica, la Nota del 12 marzo 2008 delle Dogane ha reso pubblico il parere dell’Avvocatura dello Stato, che aveva sottolineato come la «genericità del dato normativo e la sua atecnicità» deponessero per un’individuazione estesa della riduzione di aliquota. Ciononostante, nella stessa Nota, veniva indicato un elenco di codici Ateco delle attività ammesse.
Nel caso in esame l’aliquota ridotta è stata negata a un soggetto, operativo nel settore della Gdo, che però svolgeva la sua attività non in via diretta, ma mediante l’affitto di rami d’azienda ai singoli esercenti all’interno delle gallerie commerciali. Per le Dogane, lo svolgimento dell’attività in forma indiretta, come società di servizi mediante affitto di rami d’azienda e locazioni immobiliari, non poteva godere dell’aliquota ridotta, riservata, a detta degli uffici, ai soli esercizi di vendita all’ingrosso o al dettaglio (gestione diretta) contrassegnati dai precisi codici Ateco indicati nella Nota. Veniva quindi disconosciuta la riduzione di aliquota, con conseguente recupero delle accise, a carico dei fornitori dell’operatore, e contestuale irrogazione delle correlate sanzioni.
La Ctr Friuli Venezia Giulia, rigettando l’appello delle Dogane, ha respinto questa impostazione, sulla base di una lettura aderente alla realtà economica del settore e attenta alle sue evoluzioni organizzative: in linea con l’orientamento di legittimità, è stata superata l’interpretazione erariale che limita il comparto ai soli esercizi di vendita diretta, negando l’esistenza di realtà economiche appartenenti al comparto.

