I temi di NT+Spazio imprese

Accise sui carburanti, richiesta alle Dogane per il rinvio di 60 giorni del documento elettronico semplificato

La circolare 34/D/2020 consente agli operatori di dichiarare le difficoltà operative e chiedere un posticipo dell’obbligo in vigore dal 1° ottobre

di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

Sessanta giorni di proroga per l’entrata in vigore dell’e-Das, il nuovo sistema informatizzato di circolazione di benzina e gasolio già assoggettati ad accisa che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 1° ottobre, ma che le Dogane scelgono di dilazionare ulteriormente concedendo facoltà agli operatori di ottenerne un differimento tecnico.

Le imprese che vogliono posticipare la partenza del progetto devono dunque manifestare all’autorità doganale, entro il 1° ottobre 2020, la volontà di differire di 60 giorni il sistema e-Das, consentendo così anche all’autorità di avere tempo di testare ulteriormente i sistemi oggi in essere.

In effetti, i prodotti che hanno scontato l’accisa viaggiano da sempre scortato da uno speciale documento di trasporto, da ultimo regolato dal Dm 210/1996 con il Das. Il progetto di rendere dematerializzato questo documento ha portato, dopo un iter alquanto travagliato e discusso, all’implementazione dell’e-Das, un documento virtuale tramite il quale i mittenti attestano l’avvenuta spedizione di prodotto verso un determinato destinatario. La delicatezza della questione ed il fatto che questo documento passa in varie copie per varie mani (mittente, trasportatore, destinatari), ha condotto la Dogana ad informatizzare il documento senza al contempo arrivare, però, ad un approccio full digital della filiera dei carburanti, che intersecasse almeno i registri degli operatori, ancora annotati a mano, con i documenti di trasporto.

Eppure, il sistema è ora comunque pronto a partire dal 1° ottobre 2020, avendone le Dogane perimetrato il recinto normativo con la determina 138764/2020 e la circolare 9/D/2020. Eppure, anche a seguito di vari incontri con gli operatori, sono state rappresentate all’autorità molte questioni, sia di carattere tecnico, sia sostanziale. Sul piano tecnico, si lamentano infatti alcune difficoltà sulla piattaforma informatica, mentre sul piano sostanziale sono aperti alcuni nodi come quelli della valenza dei messaggi di ricezione o il dialogo tra speditore e trasportatore.

A queste osservazioni ha risposto l’agenzia con la circolare 34/D/2020, con la quale viene ribaltata la prospettiva, caricando gli operatori dell’onere di dichiarare le proprie difficoltà applicative. Dunque, dispone Adm, «laddove fossero riscontrate problematiche tecniche nella funzionalità del sistema elettronico dello speditore tali da impedire l’emissione dell’e-Das, su istanza dell’esercente l’Ufficio delle Dogane potrà autorizzare il medesimo, per un periodo non superiore a 60 giorni, ad emettere il documento su formato cartaceo». Di contro, per gli esercenti che al 30 settembre 2020 non adeguino i sistemi elettronici e presentino la prescritta comunicazione, è fatto divieto di utilizzare Das cartacei in giacenza per le spedizioni della benzina e del gasolio usato come carburante ad aliquota normale.

Questo significa che, in concreto, gli operatori che intendono differire la partenza del nuovo sistema devono presentare, prima del 1° ottobre 2020, la già dovuta comunicazione di attivazione del sistema e-Das integrata da una sorta di richiesta di differimento dell’operatività di 60 giorni, ai sensi della nuova circolare. In questo modo, esercenti e Dogane, potranno avere l’auspicato differimento, obbligato dalla necessità di adeguamento generale del sistema.