Adempimenti

Depositi fiscali di prodotti energetici, entro il 2 ottobre relazione alle Dogane per i controlli Infoil

L’Agenzia fissa il primo step obbligatorio per il debutto del sistema dal 2021: telemisurazione per tutti gli impianti oltre 3mila metri cubi

Con la presentazione entro il 2 ottobre della relazione tecnica inizia la marcia di avvicinamento all’introduzione sostanzialmente generalizzata del sistema Infoil per tutti i depositi fiscali di prodotti energetici, per consentire all’autorità doganale un controllo dei movimenti di entrata ed uscita di prodotto in modalità remota ed in tempo reale.
Dal 1° gennaio 2021, infatti, tutti i depositi fiscali, produttivi o commerciali, di dimensione superiore a 3mila metri cubi dovranno dotarsi di un sistema di telemisurazione dei movimenti di deposito, tenendo aperto un dialogo quotidiano con i sistemi informativi dell’autorità doganale.

La novità si presenta di particolare impatto ed è un aggravio in termini di costo molto pesante per il comparto che, negli ultimi anni, ha subito pesanti interventi normativi tutti improntati ad una logica di controllo ed antifrode. Soprattutto in alcune situazioni specifiche, non sono infatti irrilevanti i costi di intervento che le imprese devono attuare a beneficio delle attività di verifica delle quali si auspica un concreto riscontro.

Ad ogni modo, il processo di blindatura della catena di distribuzione di carburanti è ancora in corso e vede ora prossimo alla realizzazione un ulteriore tassello. L’articolo 10, comma 1, del Dl 124 del 2019 ha infatti previsto che, con determinazione del direttore dell’agenzia Dogane e Monopoli, sono fissati tempi e modalità nel rispetto dei quali gli esercenti depositi fiscali in base all’articolo 23, commi 3 e 4 del testo unico delle accise (Tua), di capacità non inferiore a 3mila metri cubi, si devono dotare di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usati come carburante, secondo le caratteristiche e le funzionalità fissate nelle disposizioni di attuazione del sistema Infoil. Si tratta del sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti energetici presso raffinerie, stabilimenti di produzione ed impianti petrolchimici, adottato con decreto Mef 169/09.

Con questo approccio, si arriva però all’estensione del sistema di controllo proprio delle raffinerie e, in generale, degli impianti di produzione anche ai soggetti che svolgono attività di tipo commerciale, di compravendita di carburanti, fino a coprire sostanzialmente per intero la linea della logistica secondaria. Restano infatti esclusi dal controllo solo alcuni (pochi) depositi minori e quelli particolarmente piccoli dedicati a linee di approvvigionamento specifiche, come i bunkeraggi o le lavorazioni speciali.

Al disposto della norma primaria dà ora esecuzione la determinazione direttoriale 226728/2020, che dispone che gli esercenti depositi fiscali di stoccaggio di prodotti energetici di capacità complessiva non inferiore a 3mila metri cubi dotano tutti i serbatoi destinati alla detenzione ed alla movimentazione di benzina o di gasolio usato come carburante di telemisure di livello e di temperatura, gestite da un sistema informatizzato di controllo installato nel deposito stesso. È bene sottolineare, poi, che lo sviluppo del serbatoio mediante telemisure assume valore di riscontro dei quantitativi di carburante complessivamente movimentati dal serbatoio stesso ed accertati, ai fini tributari, tramite strumenti di misura installati su condotta o tramite pesa.

Non paiono però adottate con la direttoriale particolari facilitazioni che tengano conto del target soggettivo della nuova norma e, al contempo, viene altresì tipizzata la procedura di preparazione che gli operatori devono da subito porre in essere.

Entro i 90 giorni antecedenti all’entrata in vigore della norma, ciascun depositario autorizzato deve presentare una relazione tecnica recante varie informazioni su come intende implementare il nuovo sistema, al quale l’Ufficio risponde entro 30 giorni, se del caso impostando un’attività sperimentale comunque in contraddittorio con la parte: un approccio, in sostanza, da un lato condiviso tra le parti e, dall’altro, soggetto a valutazioni e variabili locali.

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