Adempimenti

Frodi sulle accise, più vicino il documento digitale ma il debutto slitta a fine settembre

Pronte le regole delle Dogane: cruciale il ruolo del trasportatore. Si va verso l’avvio dopo l’estate

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di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi

Il documento di accompagnamento semplificato delle merci ad accisa assolta (Das) compie il grande passo verso la digitalizzazione, dando finalmente esecuzione al mandato legislativo risalente ormai al 2006.

La nuova spinta definitiva, destinata a mutare radicalmente la disciplina sulla circolazione dei carburanti, è stata data dalla determinazione 138764/20 dell’agenzia Dogane che, attesa da tempo, trasforma il Das dalla forma analogica a quella digitale, varando il progetto «eDas». Ma il Dl rilancio in via di approvazione fa slittare i termini del debutto al 30 settembre 2020.

La tracciabilità
Con la nuova disciplina, sono qualificati i mittenti, i trasportatori e i destinatari, tutti ora collegati o, più spesso, interconnessi su una piattaforma di prossima adozione da parte delle Dogane, concorrendo alla maggiore blindatura di un processo di movimentazione di prodotto che sarà legittimato solo se effettuato in forma digitalizzata.

Si tratta, a ben vedere, di una piccola rivoluzione nel settore dei prodotti assoggettati ad accisa che, come dimostrano i tracciati informatici dell’«eDas» ed un recente video di presentazione del progetto, è destinato nel prossimo futuro ad assumere connotati ben più ampi della attuale mera informatizzazione di un documento cartaceo. A quanto pare, l’obiettivo finale è l’integrazione della filiera distributiva in forma automatizzata, con dati fiscali di carico, scarico, registri, movimenti e trasporti, tra loro interconnessi.

Le modifiche legislative
A prescindere dalla norma primaria che data 2006, il tema dell’«eDas» era stato ultimamente oggetto di interventi legislativi (legge 205/2017 e Dl 124/2019) che avevano segnato la deadline per l’attivazione dei processi in questione al 1° luglio 2020, legittimando un provvedimento anche in modifica del tradizionale Dm 210/96.

La determinazione delle Dogane, sul punto, ha scontato alcuni ritardi ma esce ora per tempo se si considera il possibile differimento del termine di entrata in vigore della norma. Gli adempimenti, gli investimenti e le esigenze di adeguamento e rodaggio del nuovo sistema non sono pochi e, in proposito, non può non osservarsi come le imprese abbiano necessariamente bisogno di tempo. E proprio in questa direzione va lo slittamento dal 30 giugno al 30 settembre del termine entro cui introdurre l’obbligo, come emerge dalle bozze del decreto Rilancio.

Il perimetro di applicazione
Nel merito, si osservano di seguito alcuni temi che, alla prima analisi, paiono di primario rilievo. Anzitutto, è bene osservare il campo di applicazione dell’«eDas», riservato al momento solo a benzine e gasolio ad accisa piena; sul punto, si auspica subito una apertura maggiore, per prodotti e per aliquota (anche agevolata), perché il sistema appare pronto a recepire la novità tecnica anche in forma generalizzata.

La circolazione
Sulla circolazione, si osserva che una copia cartacea del documento è ancora consegnata al trasportatore da parte del deposito mittente, fatto questo che potrà andare superandosi con l’utilizzo di device ed applicativi dedicati. Tuttavia, è importante osservare che la legittima circolazione è garantita dal flusso informatico dell’«eDas» e non dalla sua stampa custodita nel mezzo di trasporto.

Il codice Crs
Ancora, si osserva la conferma, fondamentale, del codice Crs del documento, che lo individua in maniera univoca a livello nazionale. Questo numero, apre in sostanza il movimento, la cui ricezione è comunicata, con forma e termini ancora da definire, dai destinatari interconnessi. È questo un punto molto importante del sistema, utile a comprendere se ed in quale misura e responsabilità un documento acceso sia ricevuto a destino, con conferma dei relativi dati di merito.

Il ruolo del trasportatore
In ultimo, si osserva che il soggetto veramente innovativo ora chiamato fortemente in causa, tra speditore e destinatario, è il trasportatore, che oggi dovrà predisporre un colloquio telematico con i mittenti e che, nel prossimo futuro, si potrà porre come anello fondamentale di una catena di trasporto i cui dati fiscali devono essere gestiti in forma quanto più possibile automatizzata.

Si tratta insomma di un ulteriore passo che la Dogana compie per superare un processo cartaceo che è oggettivamente ormai inadeguato a regolare un settore ancora pervaso da fenomeni fraudolenti agevolati da processi analogici che consentono falsificazioni e riutilizzi dei documenti di circolazione dei prodotti ad accisa assolta.

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