La mera notificazione di un atto impositivo a una persona fisica non vale, di per sé, a farne il destinatario sostanziale della pretesa tributaria, né le attribuisce la legittimazione a impugnarlo in proprio, quando l’atto sia intestato esclusivamente alla società e non contenga alcuna autonoma pretesa fiscale o sanzionatoria nei confronti della persona fisica anche se viene indicata nell’atto quale amministratore di fatto della società.
A confermare questo principio è la Corte di cassazione, con ...

