Il Dlgs 122/2026, in vigore dallo scorso 23 luglio, introduce, quale presidio fondamentale, l’obbligo di tracciamento di tutte le operazioni eseguite sui dati contenuti nel Registro dei titolari effettivi. Si tratta di una garanzia di natura procedurale di primaria importanza: ogni accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva - da chiunque effettuato tra i soggetti abilitati - lascia una traccia verificabile, consentendo controlli successivi sull’uso effettivamente fatto dei dati e fungendo al contempo da deterrente contro utilizzi impropri. La valutazione di impatto - strumento previsto espressamente nel decreto - deve essere effettuata prima dell’avvio dei trattamenti, consentendo di identificare ex ante i rischi connessi all’accesso e di adottare le misure correttive necessarie. Con il principio di limitazione della conservazione dei dati, queste garanzie delineano un sistema che aspira a coniugare l’efficacia investigativa con il rispetto dei diritti fondamentali.

Le nuove leve nuove leve informative per i controlli

Il Dlgs 122 del 10 giugno scorso, in G.U. 156 dell’8 luglio, emanato in recepimento della direttiva (Ue) 2024/1640, intervenendo sulla disciplina antiriciclaggio (Dlgs 231/2007), introduce anche nuove potestà di acquisizione delle informazioni da parte di Guardia di Finanza e agenzia delle Entrate.

Le informazioni in questione si articolano in due distinti corpus:

1) informazioni sulla titolarità effettiva contenute nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese: ...

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