Il pagamento del compenso dell’attestatore successivo all’omologazione del concordato non è, di per sé, incompatibile con i requisiti di indipendenza e terzietà del professionista.
È quanto afferma la Corte d’appello di Napoli con la sentenza del 26 agosto 2026, intervenendo su un tema di rilievo anche nella redazione delle lettere di incarico.
Il caso
La vicenda trae origine da un concordato preventivo in continuità indiretta, omologato dal Tribunale. Ma un creditore ha presentato reclamo alla Corte d’appello...

