Imposte

Bonus 100 euro, verifica solo sul reddito da lavoro dipendente

Per la soglia dei 40mila euro l’interpretazione letterale porta a considerare i redditi all’articolo 49 del Tuir

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di Marco Magrini e Paolo Parodi


Con le retribuzioni in pagamento nel mese di aprile, i datori di lavoro, privati e pubblici, possono riconoscere, automaticamente, ai propri dipendenti il premio previsto dall’articolo 63 del Dl 18/2020 («Cura Italia»), in riferimento al mese di marzo. È probabile che, malgrado vi sia attesa fra i potenziali percettori, senza chiarimenti ufficiali, le molte incertezze sui criteri e modalità di attribuzione e la possibilità di procedere entro le operazioni di conguaglio del 2020 per adesso possano far desistere i sostituti.

I beneficiari del premio, che non concorre alla formazione del reddito e deve essere rapportato al numero dei giorni di lavoro nella sede, sono i titolari di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente nell’anno 2019 non superiore a 40mila euro.

La definizione degli aventi diritto, in relazione al riferimento da assumere per stabilire l’eventuale superamento o meno della soglia del reddito complessivo, pone i primi interrogativi.

L’interpretazione letterale porta a considerare unicamente i redditi di lavoro dipendente dell’articolo 49 del Tuir. Ciò troverebbe anche conferma nel comma 2 dell’articolo 63 quando nel richiamare i sostituti che erogano il premio indica solo quelli tenuti ad effettuare ritenute di lavoro dipendente articoli 23 e 29 del Dpr 600/1973 (datori privati, pubblici, organi e amministrazioni dello stato) e l’articolo 24 non viene menzionato.

Quindi il valore dei 40mila euro da considerare sarebbe limitato al reddito di lavoro dipendente e non si deve tenere conto del dato desumibile dalla Certificazione unica 2020 che potrebbe risultare superiore comprendendo, ad esempio, anche redditi assimilati (conto terzi, intramoenia, eccetera), di cui all’articolo 50, comma 1, lettera e) Tuir. Non viene esplicitata la modalità computo del reddito dei lavoratori dipendenti rientranti nelle categorie del «rientro cervelli», nonché degli «impatriati» (articoli 44 del Dl 78/2010 e 16 del Dlgs 147/2015). In altri casi, ad esempio bonus Renzi e riduzione cuneo fiscale (articolo 3, comma 2, del Dl 3/2020), la quota esente concorre a formare il riferimento reddituale per la verifica del diritto al bonus.

Altri dubbi per i sostituti derivano dai rapporti di lavoro 2019 di durata inferiore all’anno con un reddito complessivo in quel periodo inferiore alla soglia: l’automaticità di attribuzione indicata dalla norma potrebbe giustificare il riconoscimento del premio anche in questi casi con controllo rimandato al fisco con l’esame della Certificazione unica 2021.

Ulteriore punto interrogativo il computo dei giorni e il motivo dell’assenza al fine dell’attribuzione. Occorre partire dal presupposto che la misura massima del premio è 100 euro attribuibile nei casi in cui la persona sia stata presente in sede in tutte le giornate ordinariamente previste nel mese di marzo. Posto che al numeratore della frazione occorre quindi indicare i giorni effettivamente lavorati in sede (smart working escluso), al denominatore, occorre assumere i giorni che contrattualmente avrebbero dovuto essere effettivamente lavorati (al netto quindi di sabati, domeniche e festivi); il risultato della frazione sarà pari a 1 (e quindi premio intero di 100 euro) se tutte le giornate sono state lavorate in sede. Rimane anche da chiarire come debbano essere gestiti eventuali giorni di assenza per malattia, ferie e similari: ragionevolmente dovrebbero essere tolti dal numeratore.

Infine manca il codice tributo per il recupero in compensazione e non è precisato se questa debba o meno rientrare nel limite annuo.

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