La domanda
L'art. 1 c. 43 bis L. 234/2021 introdotto dall' art. 28 quater del Dl 4/2022, ha stabilito che per determinati lavori edili effettuati da privati, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici fiscali ad essi connessi siano riconosciuti se nell’atto di affidamento dei lavori sono indicati i CCNL applicati dall’impresa esecutrice. La soglia dei 70.000 euro è da considerarsi IVA inclusa o IVA esclusa? Grazie
D. C. -
In assenza di diverse indicazioni, la soglia dei 70.000 € (art. 1 c. 43 bis L. 234/2021), è da intendersi come costo totale sostenuto dal privato (quindi IVA inclusa, ma con l'esclusione delle sole parcelle professionali dei tecnici come architetti o geometri, che non costituiscono “opera edile”). L’obbligo riguarda i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro eseguiti per accedere alle detrazioni fiscali (es. Superbonus, ristrutturazioni, ecobonus). Per non perdere i benefici fiscali, è necessario...



