1. In sintesi

A decorrere dal 1 dicembre 2023, coloro che risultano titolari dei crediti d’imposta edili derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura, di cui all’ articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del Dl 34/2020, divenuti non utilizzabili per ragioni diverse dall’avvenuta scadenza dei termini per il loro utilizzo, dovranno inviare apposita comunicazione tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. La comunicazione dovrà essere effettuata dall’ultimo cessionario dei medesimi crediti.

L’adempimento, previsto dall’ articolo 25 del Dl 104/2023, ha avuto concreta attuazione con il provvedimento 410221 dell’agenzia delle Entrate del scorso 23 novembre, che ha fissato modalità e contenuto della citata comunicazione.

2. La tipologia di crediti non utilizzabili

Quale tipologia di crediti deve comunicare il cessionario? E quali sono le motivazioni che stanno alla base della non utilizzabilità?

La risposta è contenuta nell’articolo 25 del Dl 104/2023, il quale sottolinea che all’interno della piattaforma è possibile comunicare i crediti non utilizzabili per un evento diverso dalla scadenza dei termini: i bonus inutilizzabili da comunicare sono pertanto quelli la cui situazione di inutilizzabilità dipenda da ragioni diverse dall’avvenuta scadenza dei termini per l’utilizzo in compensazione. Pertanto, non possono essere oggetto di comunicazione i crediti edili non utilizzabili perché scaduti.

Il Dl 104/2023 stabilisce altresì che il cessionario dovrà provvedere alla comunicazione entro 30 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la mancata fruizione.

Sul tema della comunicazione relativa alla non utilizzabilità del credito si è espressa l’Agenzia delle Entrate con una Faq del 23 novembre relativa ai crediti da bonus edilizi sottoposti a sequestro. Sul punto l’Agenzia cha chiarito che non rientrano tra le tipologie di crediti da comunicare quelli sottoposti a sequestro, atteso che il sequestro di tali crediti viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.

La medesima Faq afferma poi che rientrano nell’ambito della comunicazione i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo, senza tuttavia fornire ulteriori chiarimenti.

Si immagina possano rientrarvi gli importi per i quali sono stati commessi errori nell’effettuare la comunicazione dell’opzione all’agenzia delle Entrate relativa alla cessione del credito o dello sconto in fattura. La comunicazione dovrebbe anche interessare i crediti non utilizzabili per l’esaurimento del plafond da parte dell’ultimo cessionario tenuto al nuovo adempimento.

3. Il contenuto della comunicazione

Il contenuto della comunicazione dei crediti inutilizzabili varia a seconda che il credito rientri o meno tra i crediti c.d. tracciabili.

Per i crediti d’imposta di cui all’ articolo 121, comma 1-quater, del Dl 34/2020 (c.d. crediti tracciabili), sono indicati:

  • • il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;
  • • una o più rate annuali dei suddetti crediti.

La comunicazione è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.

Per i crediti diversi da quelli “tracciabili” devono essere indicati gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura. La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.

In entrambi i casi, nella comunicazione deve essere indicata, come già anticipato, la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 2 gennaio 2024.

Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.

Se da una parte non sono immediatamente comprensibili le ragioni che hanno indotto il legislatore alla previsione di questo ulteriore obbligo di comunicazione, dall’altro si evidenzia che, laddove venisse violato, è prevista l’irrogazione di una sanzione di 100 euro (comma 2 dell’articolo 25 del Dl 134/2023). In questo senso sarebbe stato opportuno avere maggiore chiarezza sulle casistiche (che neppure il provvedimento 410221 esemplifica) che fanno scattare l’obbligo di comunicazione.

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