Bonus psicologo e Bonus vista vanno separati dal compenso nell’invio al Sistema Tessera sanitaria
La possibilità prevista per ottici e psicologi ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2022. La regola introdotta a dicembre con decreto del Mef obbligherà molti contribuenti a correggere la precompilata
Novità con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2022 quelle che interessano l’invio al Sistema TS dei dati contenuti nelle fatture emesse dagli psicologi e dagli ottici.
In particolare, è stata prevista per ottici e psicologi la possibilità di comunicare al Sistema TS, separatamente dal corrispettivo ovvero dal compenso, anche gli importi relativi al Bonus vista e al Bonus psicologo.
Ciò al fine di consentire la corretta predisposizione - da parte dell’agenzia delle Entrate - della dichiarazione dei redditi precompilata dei soggetti che fruiscono dei suddetti contributi.
Va premesso che non sempre gli importi relativi al Bonus vista e al Bonus psicologo vengono indicati in fattura, per cui le informazioni per la compilazione del tracciato telematico relative al sistema Tessera TS devono essere talvolta desunte dal pagamento.
Più in dettaglio, gli importi relativi al Bonus vista e al Bonus psicologo, indicati in fattura o desumibili dal pagamento, dovranno essere comunicati al Sistema TS indicando gli stessi nel file Xml in corrispondenza del Tipo Spesa “AA”, senza cumularli a quelli relativi al Tipo Spesa “AD” (ottici) o Tipo Spesa “SP” (psicologi).
Va infatti segnalato che l’articolo 2, del Decreto del Mef 28 dicembre 2022 (protocollo 277070), nel modificare il decreto del Mef 19 ottobre 2020:
• ha stabilito che per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, con decorrenza quindi retroattiva, i dati trasmessi sono comprensivi anche delle informazioni relative agli eventuali contributi riconosciuti dalla normativa vigente, riportate sui documenti fiscali;
• ha introdotto il Tipo Spesa “AA” anche per gli psicologi, per indicare i suddetti contributi.
Procedure gestionali
Lato procedure gestionali, gli interventi che sono stati in questi giorni effettuati dalle software house associate ad AssoSoftware riguardano:
• l’inserimento del nuovo Tipo Spesa “AA” per il Tipo Proprietario = Psicologo;
• l’allineamento della messaggistica relativa al Tipo Spesa “AA” per tutti i tipi proprietario, ovvero perlomeno per gli ottici e gli psicologi.
Su sollecitazione di AssoSoftware il Mef ha pubblicato la seguente Faq su portale TS che indica le modalità di fatturazione e trasmissione di queste spese.
La Faq del Mef
Come vanno inviate le spese sanitarie riguardanti prestazioni che beneficiano del Bonus psicologo e del Bonus vista? La fattura deve essere emessa per documentare il corrispettivo complessivo del prestatore, ossia il valore della prestazione, considerando che il corrispettivo del professionista, che partecipa al calcolo del volume d’affari e dei ricavi, è la somma delle diverse voci di spesa al lordo del bonus e che quest’ultimo costituisce solo una forma di pagamento. Pertanto, lo psicologo o l’ottico, al fine di documentare la prestazione per la quale è utilizzato il bonus, dovrà inviare al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione precompilata, una fattura (o scontrino) il cui totale rimane inalterato, ma in cui viene distinto l’importo versato direttamente dal contribuente, da quello oggetto di bonus che deve essere trasmesso con il codice riferito ad altre spese, ossia “AA”.
Si precisa che i dati della fattura o dello scontrino vanno trasmessi al Sistema TS in maniera completa, comprensivi anche del bonus nonostante lo stesso non sia detraibile, anche in considerazione delle disposizioni contenute negli articoli 10-bis e 17 del decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119 che prevedono che i dati fiscali trasmessi a TS siano utilizzati da parte delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale e per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
Gli esempi di compilazione
AssoSoftware ha fornito alle software house associate il seguente esempio di compilazione del file Xml - in questo caso riportante esplicitamente il contributo - relativo a una fattura per occhiali da vista da 300,00 euro + Iva 4% (12,00 euro), con applicazione del Bonus vista di 50,00 euro.
In sintesi, la comunicazione al Sistema TS deve essere effettuata indicando:
• 262,00 euro in corrispondenza del Tipo Spesa “AD”;
• 50,00 euro in corrispondenza del Tipo Spesa “AA”.
La mancata suddivisione dell’importo complessivo di 312,00 euro tra il Tipo Spesa “AD” e il Tipo Spesa “AA” comporta il fatto che il modello 730 precompilato recherà l’indicazione dell’importo complessivo di 312,00 euro, anziché di quello corretto di 262,00 euro. Con conseguente necessità per il contribuente di effettuare la correzione del dato precompilato presente in dichiarazione e perdere i vantaggi connessi all’utilizzo del modello precompilato.
Tale modalità di compilazione va naturalmente osservata anche nel caso in cui la fattura non riporti il esplicitamente bonus e questo sia desumibile dal pagamento.
Precauzioni nell’utilizzo dei software gestionali
Le funzioni di derivazione dei dati dagli applicativi di contabilità - di regola - non prevedevano, in passato, la possibilità di riconoscere l’importo del Bonus vista e del Bonus psicologo e, quindi, di individuare in fattura la quota detraibile (Tipo Spesa “AD” per gli ottici e Tipo Spesa “SP” per gli psicologi) e la quota non detraibile (Tipo Spesa “AA”).
In particolare, per gli psicologi non vi era proprio la possibilità di impostare il Tipo Spesa “AA”.Peraltro, difficilmente tutte le software house riusciranno a adeguare le procedure per il secondo semestre 2022, per cui le problematiche citate saranno comuni all’intera annualità 2022.
Va anche segnalato che, in molti casi, qualora l’invio al Sistema TS sia di tipo sincrono - ossia effettuato all’atto dell’emissione della fattura - la trasmissione dei dati relativi a tutte le fatture 2022 è già stata effettuata. Con analoghi effetti circa la correttezza dei dati trasmessi.Occorrerà quindi - per gli operatori - capire se e come operare in questi casi (per il 2022) le necessarie rettifiche entro il 31 gennaio 2023. Nella speranza che vengano in qualche modo sanati eventuali errori commessi nel corso del 2022, quando le citate regole non erano ancora state chiaramente esplicitate.
Per quanto riguarda il 2023, invece, le software forniranno ai propri clienti le necessarie indicazioni operative.